TAR Bari, sez. II, sentenza 2024-05-20, n. 202400622
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Pubblicato il 20/05/2024
N. 00622/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00519/2023 REG.RIC.
N. 00994/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 519 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
W San Martino s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M R, G M, S V e B T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G M in Bari, via Francesco Crispi n. 6;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, alla via Melo, n. 97;
Regione Puglia, Arpa Puglia, Azienda Sanitaria Locale Foggia, Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale, Comune di Ascoli Satriano, Comune di Deliceto, Consorzio di Bonifica della Capitanata, Agenzia del Demanio, Provincia di Foggia, Anas s.p.a., Acquedotto Pugliese s.p.a., Enav s.p.a., Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Enel Distribuzione s.p.a., Snam Rete Gas s.p.a., Telecom Italia s.p.a., Terna s.p.a., non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 994 del 2023, proposto da
Comune di Ascoli Satriano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Sagarriga Visconti n. 64;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
nei confronti
W San Martino s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Bucello, G M, S V e B T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G M in Bari, via Francesco Crispi n. 6;
per l'annullamento
A) quanto al ricorso n. 519 del 2023:
a) per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO:
al fine di sentir dichiarare la nullità o comunque l'illegittimità e quindi ottenere l'annullamento, dei seguenti atti e provvedimenti:
1) la nota della Regione Puglia – Sezione Transizione Energetica del 16 febbraio 2023, n. 3138 con cui è stata indetta la conferenza dei servizi in data 3 marzo 2023 per il progetto eolico “San Martino” da realizzare in Comune di Ascoli Satriano;
2) il verbale della conferenza dei servizi del 3 marzo 2023;
3) la nota della Regione Puglia – Sezione Transizione Energetica del 14 marzo 2023, n. 4487 con cui è indetta la conferenza di servizi in data 3 aprile 2023;
4) il verbale della Conferenza di Servizi del 3 aprile 2023, limitatamente alle parti in cui omette di riconoscere (i) l'assorbimento nella delibera del Consiglio dei Ministri dell'autorizzazione paesaggistica ex art 146 del d.lgs. n. 42/2004 e (ii) che l'autorizzazione unica si è già formata per silenzio;
nonché dei seguenti atti presupposti:
5) nota della Regione Puglia – Servizio Energia e Fonti alternative e rinnovabili del 7 ottobre 2022, n. 10122 avente ad oggetto: “ procedimento di accertamento di compatibilità o di autorizzazione paesaggistica a favore di proponenti già dotati di titolo di compatibilità ambientale acquisito in sede statale ” (doc. 12);
6) nota della Regione Puglia – Sezione Transizione Energetica del 28 novembre 2022, n. 13016 con cui sono state chieste integrazioni documentali alla ricorrente (doc. 13);
7) ogni altro atto o provvedimento connesso o presupposto, anche se non conosciuto;
nonché per la condanna della Regione Puglia ad emettere il provvedimento espresso di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 34, lett. c) c.p.a.;
o comunque per accertare che il progetto eolico della ricorrente denominato “San Martino”, da realizzare in Comune di Ascoli Satriano è già dotato dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003 formatasi per il decorso del termine di cui all'art. 7, comma 2 del D.L. 50/2022;
b) per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI presentati dalla stessa società il 4/10/2023:
al fine di sentir accertare che il progetto eolico della ricorrente denominato “San Martino”, da realizzare nel Comune di Ascoli Satriano, è dotato dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003 a far data dal momento in cui si è formato il silenzio-assenso per il decorso del termine di cui all'art. 7, comma 2, del D.L. 50/2022 ed eventualmente al fine di sentir dichiarare la nullità o comunque l'illegittimità e quindi ottenere l'annullamento, anche dei seguenti atti e provvedimenti:
8) determina dirigenziale n. 152 del 27 giugno 2023 rilasciata dalla Regione Puglia – Sezione Transizione Energetica e recante autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto eolico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da 8 aereogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 4,2 MWe per una potenza complessiva di 33,6 MWe, sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG), località “San Martino – Lagnano” e Deliceto per l'eventualità in cui debba ritenersi che il predetto provvedimento abbia inteso produrre degli effetti autorizzatori a far data dalla propria emanazione, disconoscendo l'intervenuta formazione del silenzio-assenso sull'istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 7, co. 2, del D.L. 50/2022 (doc. 25);
9) degli ulteriori atti presupposti, consequenziali e connessi, ancorché non conosciuti, fra cui anche quelli di seguito indicati, nella parte in cui debba ritenersi che abbiano negato la formazione del silenzio-assenso sull'istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 7, co. 2, del D.L. 50/2022:
9.1) nota prot. n. 9338 del 30 maggio 2023 con cui la Sezione Transizione Energetica ha comunicato l'esito dell'attività istruttoria e richiesto a W San Martino S.r.l. la trasmissione di ulteriore documentazione (doc. 26);
10) tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, da ritenersi re-impugnati con i presenti motivi aggiunti;
B) quanto al ricorso n. 994 del 2023:
a) per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO:
per l’annullamento:
-della determinazione dirigenziale n. 152 del 27.6.2023 con cui il Dirigente della Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia ha rilasciato alla Soc. W San Martino, per quanto qui di interesse, l'“ Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio: -di un impianto eolico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da 8 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 4,2 MWe per una potenza complessiva di 33,6 MWe, sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG), località San Martino - Lagnano …” e ad altre opere connesse;
-di tutti gli atti, proposte istruttorie e/o pareri sottesi all'adozione della gravata Autorizzazione Unica e ivi richiamati;in particolare: -della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16.9.2022, contenente il giudizio positivo di compatibilità ambientale, corredata dal parere positivo con prescrizioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;-del verbale finale della conferenza di servizi endoprocedimentale del 3.4.2023;-della nota regionale di comunicazione esito dell'attività istruttoria del 30.5.2023 -della nota prot. n. 7454 del 24.4.2023 della Sezione Transizione Energetica regionale;nonché dell'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto con la Regione l'1.6.2023;
-di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale al provvedimento impugnato, ancorché non noto all'Ente locale ricorrente;
b) per quanto riguarda il RICORSO INCIDENTALE presentato dalla società W San Martino s.r.l. il 14/11/2023:
per ottenere l'accertamento che il progetto eolico denominato “San Martino”, da realizzare in Comune di Ascoli Satriano, è dotato dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003 a far data dal momento in cui si è formato il silenzio-assenso per il decorso del termine di cui all'art. 7, comma 2 del D.L. 50/2022;
ed eventualmente per l'annullamento e/o la dichiarazione di nullità dei seguenti atti e provvedimenti:
1) determina dirigenziale n. 152 del 27 giugno 2023 rilasciata dalla Regione Puglia – Sezione Transizione Energetica, recante autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio del progetto eolico denominato “San Martino” da realizzare nei Comuni di Ascoli Satriano e Deliceto per l'eventualità in cui debba ritenersi che il predetto provvedimento abbia disconosciuto l'intervenuta formazione per silenzio-assenso sull'istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 7, co. 2 del DL 50/2022 e gli atti connessi, propedeutici e consequenziali, nella parte in cui debba ritenersi che abbiano negato la formazione del silenzio-assenso sull'istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 7, co. 2 del DL 50/2022:
1.A) la nota della Regione Puglia – Sezione Transizione Energetica del 16 febbraio 2023, n. 3138 con cui è stata indetta la conferenza dei servizi in data 3 marzo 2023;
1.B) il verbale della conferenza dei servizi del 3 marzo 2023;
1.C) la nota della Regione Puglia – Sezione Transizione Energetica del 14 marzo 2023, n. 4487 con cui è indetta la conferenza di servizi in data 3 aprile 2023;
1.D) il verbale della Conferenza di Servizi del 3 aprile 2023 e la comunicazione di conclusione del procedimento di cui alla nota prot. n. 9338 del 30 maggio 2023, limitatamente alle parti in cui omettono di riconoscere (i) l'assorbimento nella delibera del Consiglio dei Ministri dell'autorizzazione paesaggistica ex art 146 del d.lgs. n. 42/2004 e (ii) che l'autorizzazione unica si è già formata per silenzio;