TAR Salerno, sez. II, sentenza 2023-05-25, n. 202301237

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2023-05-25, n. 202301237
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202301237
Data del deposito : 25 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/05/2023

N. 01237/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00478/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso, numero di registro generale 478 del 2018, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Giacomo Pace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell’Interno e Questura Salerno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele, 58;



per l’annullamento

del provvedimento emesso in data 22/01/2018 e notificato al ricorrente in data 23/02/2018, con il quale il Questore della Provincia di Salerno decretava la revoca del permesso di soggiorno, conseguito per motivi di lavoro subordinato;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Salerno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica di smaltimento del giorno 19 maggio 2023, tenuta da remoto in modalità TEAMS, il dott. Paolo Severini;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;



FATTO

Il ricorrente, cittadino marocchino, premesso che con il decreto impugnato era stata disposta la revoca del permesso di soggiorno, già conseguito dal medesimo per motivi di lavoro subordinato, lamentava che lo stesso decreto era fondato “su presupposti parziali”, giacché “la Questura di Salerno dà atto dell’esistenza di una sentenza di applicazione di pena, emessa dal Tribunale di Napoli, ex art. 444 c.p.p., di condanna alla pena di anni 2 di reclusione, ma omette di rilevare che la condanna medesima – peraltro allo stato ancora non definitiva – è stata condizionalmente sospesa, ex art. 163 c. p.”, e “dal punto di vista sostanziale, la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena denota una particolare tenuità del fatto, sotto il profilo della personalità dell’imputato, avendo il Tribunale ha ritenuto che il predetto si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati” (prognosi favorevole, dettata dalla personalità dell’imputato e dalle modalità della condotta posta in essere, nonché dalla gravità del reato, secondo i criteri espressi ex art. 133 c.p.); sotto il profilo processuale, poi, “la concessione della sospensione condizionale della pena determina che la pena inflitta non verrà eseguita, nei confronti del ricorrente, che non sarà destinatario di alcun ordine di carcerazione, da parte della Procura della Repubblica”; quanto poi, al procedimento penale, pendente

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi