TAR L'Aquila, sez. I, ordinanza cautelare 2014-10-23, n. 201400310

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, ordinanza cautelare 2014-10-23, n. 201400310
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 201400310
Data del deposito : 23 ottobre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00645/2014 REG.RIC.

N. 00310/2014 REG.PROV.CAU.

N. 00645/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 645 del 2014, proposto da:


B G, rappresentato e difeso dall'avv. R C, con domicilio eletto presso Roberto Avv. Colagrande in L'Aquila, via Ulisse Nurzia 26 - Pile;


contro

Comune di L'Aquila, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso per legge dagli avv. D D N, A O, domiciliata in L'Aquila, viale

XXV

Aprile;

nei confronti di

M G, A D L, rappresentati e difesi dall'avv. C B, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in L'Aquila, via Salaria Antica Est;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento con cui il Comune di L'Aquila, a seguito di rivalutazione, ha deciso di aggiudicare alla parte controinteressata il progetto di “riqualificazione di piazzale Paoli”, come comunicato con nota 30.7.2014, n.71274;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di L'Aquila in persona del Sindaco p.t. e di M G e di A D L;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 la dott.ssa Paola Anna Gemma Di Cesare e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto, seppur ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, che la decisione di prescegliere il progetto di parte controinteressata, la quale aveva scorporato la progettazione in due lotti non sembra coerente con le previsioni del bando;

ritenuto, alla luce di una valutazione complessiva della vicenda, di poter disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare;

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