TAR Napoli, sez. IV, ordinanza cautelare 2016-11-10, n. 201601846
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Pubblicato il 10/11/2016
N. 01846/2016 REG.PROV.CAU.
N. 04484/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4484 del 2016, proposto da -OISSIS-e -OISSIS-in proprio e per conto della figlia minore -OISSIS-Bernardette, rappresentati e difesi dall'avvocato S M (C.F. MRTSMN71M43F839L), con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via M.Da Caravaggio,45;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;
nei confronti di
C.S.A. di Napoli, Istituto Professionale Industiria e Artigianato "Michele Niglio", in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento emesso dall'istituto professionale industriale e artigianato "Michele Niglio", con sede in Frattamaggiore, avente ad oggetto ore di sostegno adeguate alla sua patologia per l'anno scolastico 2016/2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di C.S.A. di Napoli e di Istituto Professionale Industria e Artigianato "Michele Niglio";
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Vista l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentata il 19 ottobre 2016;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2016 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che con il presente ricorso si lamenta che l’istituto scolastico intimato non abbia attribuito al minore ricorrente (già riconosciuto/i portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi della L. 104\1992, come da certificati allegati al ricorso) un numero di ore di sostegno scolastico adeguato alla sua disabilità;
Considerato che l’anno scolastico è ormai in corso di svolgimento e che, pertanto, occorre fornire una immediata tutela alle esigenze del disabile ricorrente;
Ritenuta la giurisdizione di questo Tribunale amministrativo sulla base del consolidato orientamento espresso, fra l’altro, nella Sent. n. 1330/2015 le cui considerazioni in merito si intendono integralmente richiamate in questa sede;
Considerato che il numero di ore di sostegno è stato riconosciuto in assenza del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) che non risulta essere stato adottato pur essendo decorso il relativo termine (ossia entro il 30 luglio ai sensi dell’art. 3, D.P.C.M. 185 del 2006);
Ritenuto che, concordemente con il costante orientamento della sezione, l’amministrazione scolastica è tenuta ad adottare tempestivamente il P.E.I. onde attribuire al disabile il numero di ore di sostegno adeguato al fine di garantire con pienezza il suo diritto allo studio, e quindi a provvedere in conformità mediante l’attribuzione delle ore di sostegno nella misura così individuata;
Considerato che pende tuttora istanza per l’ammissione dei ricorrenti al gratuito patrocinio a spese dello Stato;
Ritenuto, pertanto, di accogliere l’istanza cautelare nel senso di ordinare all’amministrazione intimata di redigere il PEI (o documento analogo di pari funzione) per l’anno scolastico in corso entro quindici (15) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e darvi immediata esecuzione attribuendo all’alunno disabile un insegnante per il numero di ore di sostegno scolastico ivi quantificate o comunque ritenute necessarie in relazione alla patologia;
Ritenuto di compensare per giustificati motivi le spese della fase cautelare, liquidate in dispositivo, e di rinviare la causa, per la trattazione del merito, all’udienza pubblica dell’8 febbraio 2017.