TAR Napoli, sez. V, sentenza 2021-07-21, n. 202105042

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2021-07-21, n. 202105042
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202105042
Data del deposito : 21 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/07/2021

N. 05042/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01208/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1208 del 2018, proposto da
G P, rappresentato e difeso dall'avvocato W T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Giacinto Carucci n. 1/5;

contro

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, A A, B C, A C, G P, B R, E C, A I F, G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Cristina Carbone in Napoli, piazza Municipio, Palazzo San Giacomo;

PER L’OTTEMPERANZA

DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI N. 3188/2017 DEL 16

MARZO

2017,

DEPOSITATA IL

17

MARZO

2017,

NOTIFICATA IN FORMA ESECUTIVA IL

16

GIUGNO

2017.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2021, tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams a termini del D.L. 44/2021, conv. in L. 76/2021, la dott.ssa M A e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti, ivi comprese le note di udienza di parte ricorrente;


Premesso:

che il ricorrente proponeva il ricorso ai sensi dell’art. 112 c.p.a., comma 2, lett. c) c.p.a. per l’ottemperanza al titolo giudiziale esecutivo in epigrafe indicato con cui il Tribunale di Napoli, sezione seconda, ordinava al Comune di Napoli di pagare, in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 6.070, 50, oltre interessi al tasso legale con le scadenze puntualmente indicate in sentenza (calcolati sull’imposto suddetto devalutato secondo gli indici ISTAT alla data del sinistro, occorso in data 4.11.2010, e quindi anno per anno e a partire dal 4.11.2010 fino al momento della pubblicazione della sentenza, intervenuta in data 17.3.2017, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici ISTAT, nonché oltre ulteriori interessi legali sulla somma di euro 6.070, 50 dal momento della decisione al saldo);

che il predetto titolo, munito di formula esecutiva in data 22.5.2017, è stato notificato in detta forma all’Ente in data 16.6.2017, con il conseguente decorso, alla data di notifica del ricorso in trattazione (12.3.2018) del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla L. n. 30/1997, e risulta passato in giudicato (cfr. allegato 003 della produzione di parte ricorrente);

che dunque alla data di proposizione del ricorso, l’ente risultava debitore della somma di euro 6.070, 50 (liquidata in sentenza), euro 13,48 per richiesta copia esecutiva della sentenza, euro 10,43 per spese di notifica della sentenza, euro 472,57 per interessi maturati sulla somma devalutata dal 17.3.2017, euro 7,48 per interessi legali maturati dal 18.3.2018 al 23.2.2018, per un totale di euro 6.574,46, oltre interessi sulla somma di euro 6.070,50 dal 24.2.2018 al soddisfo e spese di registrazione della sentenza;

che l’amministrazione intimata si costituiva con memoria di stile in data 28.3.2018;

che il ricorrente, con memoria corredata di allegati documentali, esponeva che l’Amministrazione, solo in data 7.4.2021, procedeva al pagamento della somma di euro 6.075,32, in luogo della somma di euro 6.728, 25, come analiticamente quantificata nella detta memoria e maturata nelle more, residuando dunque, alla data della detta quantificazione, un credito dell’esponente pari ad euro 657,75;

che l’amministrazione, con memoria di replica, confermava le circostanze dedotte, concludendo per la parziale improcedibilità del ricorso, attesa la pressoché integrale ottemperanza;

Ritenuto, per quanto precede, e tenuto conto della confermata parziale inottemperanza, che il ricorso è non già improcedibile ma invece fondato, risultando conclamata la parziale inottemperanza quanto alle residue somme impagate e conseguenti al titolo, come quantificate da parte ricorrente, dovendosi ordinare all’Amministrazione resistente di dare corso al pagamento portato dal titolo ottemperando, quanto al residuo credito tuttora impagato e nella misura sopra precisata, nel termine di giorni trenta (30) dalla comunicazione e/o notifica della presente Sentenza, fin da ora nominandosi quale Commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza, il Prefetto della Provincia di Napoli che darà corso agli incombenti conseguenti, su richiesta di parte ricorrente e previa verifica della inottemperanza persistente, in luogo dell’Amministrazione nel successivo termine di giorni 30 (trenta), riservando all’esito la liquidazione delle spettanze del Commissario a carico dell’Ente inadempiente, dovendosi precisare che la nomina commissariale non esclude la persistente responsabilità dell’Ente né gli impedisce di provvedere pur dopo l’insediamento del Commissario nominato (cfr. Ad. Pl. n. 8/2021);

Ritenuto che, in ragione della persistente inottemperanza allo stato, quanto al residuo minor credito, nonché del pagamento parziale intervenuto solo a seguito della proposizione del ricorso (e a notevole distanza di tempo rispetto ad essa), di dover imputare comunque la soccombenza al Comune di Napoli e di regolare di conseguenza le spese, nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto della natura della controversia (di carattere seriale) e dell’attività concretamente prestata in giudizio, con clausola di distrazione in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi anticipatario;

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