TAR Roma, sez. III, ordinanza cautelare 2020-01-22, n. 202000332

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, ordinanza cautelare 2020-01-22, n. 202000332
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202000332
Data del deposito : 22 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/01/2020

N. 15171/2019 REG.RIC.

N. 00332/2020 REG.PROV.CAU.

N. 15171/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 15171 del 2019, proposto da


A L, rappresentato e difeso dall'avvocato P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Caracuzzo in Roma, via di Villa Pepoli N 4;


contro

Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Universita' degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum, Universita' degli Studi Bari, Universita' degli Studi Brescia, Universita' degli Studi Cagliari, Universita' degli Studi Catania, Universita' degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - Napoli, Universita' degli Studi dell'Insubria - Varese, Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Universita' degli Studi di Salerno - Fisciano, Universita' degli Studi Ferrara, Universita' degli Studi Firenze, Universita' degli Studi G D'Annunzio - Chieti, Universita' degli Studi Genova, Universita' degli Studi L'Aquila, Universita' degli Studi Magna Graecia - Catanzaro, Universita' degli Studi Milano Bicocca, Universita' degli Studi Molise, Universita' degli Studi Napoli Federico II, Universita' degli Studi Padova, Universita' degli Studi Palermo, Universita' degli Studi Parma, Universita' degli Studi Pavia, Universita' degli Studi Perugia, Universita' degli Studi Pisa, Universita' degli Studi Roma La Sapienza, Universita' degli Studi Roma Tor Vergata, Universita' degli Studi Sassari, Universita' degli Studi Torino, Universita' degli Studi Udine, Universita' degli Studi Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Simona Solari, Serena Di Sarli non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) della graduatoria di merito nominativa pubblicata in data 01/10/2019 nella parte in cui il ricorrente risulta collocato in posizione n. 14205 con punti 39 in riferimento al sostenuto esame per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II a.a. 2019/2020 svolta il 03/09/2019 presso Monte Sant’Angelo Aula B06 di Napoli e, quindi, in posizione non utile ai fini dell’immatricolazione al corso di laurea, nonché di tutti gli altri atti presupposti, preordinati alla formazione della graduatoria impugnata connessi e conseguenti


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e di Universita' degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum e di Universita' degli Studi Bari e di Universita' degli Studi Brescia e di Universita' degli Studi Cagliari e di Universita' degli Studi Catania e di Universita' degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - Napoli e di Universita' degli Studi dell'Insubria - Varese e di Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia e di Universita' degli Studi di Salerno - Fisciano e di Universita' degli Studi Ferrara e di Universita' degli Studi Firenze e di Universita' degli Studi G D'Annunzio - Chieti e di Universita' degli Studi Genova e di Universita' degli Studi L'Aquila e di Universita' degli Studi Magna Graecia - Catanzaro e di Universita' degli Studi Milano Bicocca e di Universita' degli Studi Molise e di Universita' degli Studi Napoli Federico Ii e di Universita' degli Studi Padova e di Universita' degli Studi Palermo e di Universita' degli Studi Parma e di Universita' degli Studi Pavia e di Universita' degli Studi Perugia e di Universita' degli Studi Pisa e di Universita' degli Studi Roma La Sapienza e di Universita' degli Studi Roma Tor Vergata e di Universita' degli Studi Sassari e di Universita' degli Studi Torino e di Universita' degli Studi Udine e di Universita' degli Studi Verona;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2020 il consigliere A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che il carattere prioritario e determinante del potenziale formativo è stato ribadito anche a livello comunitario (in tal senso cfr. anche CEDU, 2 aprile 2013 – ricorsi 25851/09, 29284/09, 64090/09 – T e altri c. Italia), non potendosi ritenere corrispondente a tutela del diritto allo studio, come diritto fondamentale della persona, la mera indiscriminata ammissione a corsi di istruzione superiore di qualsiasi soggetto richiedente, ove le strutture organizzative predisposte non siano adeguate per garantirne l’adeguata formazione professionale;

Considerato, inoltre, che lo stesso articolo 34 della Costituzione pone come tendenziale obiettivo il raggiungimento dei superiori gradi di istruzione per i capaci e meritevoli, ponendo sostanzialmente un vincolo per il rispetto delle graduatorie di merito, ove l’accesso a detti gradi superiori di studio sia frutto di prove selettive (con ulteriore ostacolo per misure cautelari che sconvolgano l’ordine di graduatoria in questione, sulla base di meri dati presuntivi);

Rilevato il forte incremento dei posti disponibili per le immatricolazioni al primo anno, registrato nell’anno accademico in corso (per un totale di 11.568 posti) rispetto agli anni precedenti;

Ritenuto, altresì, che la reiterata segnalazione, da parte degli organi di stampa, di una imminente, forte carenza di personale medico – oltre a proiettarsi prevalentemente sul personale specializzato, la cui formazione richiede adeguata erogazione di risorse finanziarie – non possa comunque consentire al giudice amministrativo di sostituirsi all’amministrazione, nell’individuare i limiti delle risorse assegnabili e la pianificazione dei modelli organizzativi più idonei ad assicurare il superamento delle criticità segnalate, senza sminuire il livello qualitativo del servizio sanitario nazionale;

Rilevato che la domanda di posti ulteriori risulta formulata in modo astratto, non avendo parte ricorrente fornito la prova della possibilità concreta di fruire - in ragione del punteggio conseguito e della posizione in graduatoria - di tali posti (c.d. “prova di resistenza”);

Ritenuto che, in ogni caso, con riferimento ai numerosi quiz contestati, vengono proposte critiche che entrano nell’area dell’opinabile, senza che siano provati travalicamenti nell’area dell’irragionevole e dell’illogico;

Ritenuto, inoltre, che in relazione alle censure sulle criticità/ambiguità di taluni quesiti, si deve ritenere che: a) il carattere sommario della presente fase cautelare non consente al riguardo di poter svolgere i necessari approfondimenti istruttori possibili solo nella più appropriata sede di merito;

b) in ogni caso le censure in discorso, ove si rilevassero (in tutto o in parte) fondate determinerebbero effetti diffusi ed estesi all’intera graduatoria, con rifacimento integrale della stessa (non certo limitato al solo ricorrente) e con esiti allo stato del tutto imprevedibili anche rispetto alla posizione del ricorrente;
ciò rende di difficile configurazione il “fumus” che deve sorreggere l’istanza cautelare e non coerente la domanda di immatricolazione con riserva;

Ritenuto altresì che le dedotte violazioni del principio di segretezza e di anonimato –peraltro da intendersi nei limiti segnati dai precedenti di questa Sezione Terza, fra cui ad esempio TAR Lazio, sezione Terza, n. 10129/2017-, specie in fase cautelare, non paiono suscettibili di condurre alla misura di ammissione richiesta, sia perché allo stato non forniti da adeguato supporto probatorio, sia per gli effetti potenzialmente caducanti dell’intera prova di un eventuale accoglimento dei relativi vizi;

- che, infatti, come già nel citato precedente, manca qualsiasi sufficiente principio di prova su intervenute manipolazioni (nei limiti delle verifiche affidate a questo giudice in tema di legittimità delle procedure amministrative), non potendosi trascurare, infatti, la differente configurazione del principio di anonimato nelle prove scritte di un concorso (che richiede la stesura di elaborati originali discrezionalmente valutabili), rispetto alle prove a quiz con risposte predeterminate, nel quale l’esito, essendo oggettivamente verificabile anche “ex post”, potrebbe essere alterato solo attraverso vere e proprie falsificazioni, di cui, almeno allo stato degli atti, non si ha alcun riscontro nel caso di specie;

Ritenuto, pertanto, che la richiesta di misura propulsiva dell’ammissione con riserva non possa essere accolta quando, come nel caso di specie, le argomentazioni difensive siano fondate su presupposti di fatto implicanti verifiche istruttorie e approfondimenti propri della fase di merito, ovvero siano riferibili a scelte discrezionali, insindacabili in tale sede nei noti limiti di attendibilità e ragionevolezza.

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