TAR Palermo, sez. I, sentenza 2020-07-27, n. 202001619
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Testo completo
Pubblicato il 27/07/2020
N. 01619/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01991/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1991 del 2018, proposto da
Air Liquide Italia Produzione S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidente della Regione Siciliana, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.), Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per l'annullamento
1) della deliberazione della Giunta Regionale della Sicilia, n. 268 del 18 luglio 2018 (approvazione Piano regionale di tutela della qualità dell'aria in Sicilia), pubblicata sulla GURS n. 41 del 21.09.2018;
2) del D.A. Territorio e Ambiente, n. 255/GAB del 16 luglio 2018 (parere motivato favorevole sulla proposta di detto Piano), pubblicato sul sito dell'ARTA il 28.08.2018 all'indirizzo web http://www.artasicilia.eu/old_site/web/tutela_aria;
3) del parere n. 178/2018 reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale durante la seduta del 11 luglio 2018, pubblicato in uno al superiore D.A.;
4) di ogni altro atto presupposto e/o collegato e/o consequenziale e/o, comunque, connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Presidente della Regione Siciliana, dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente A.R.P.A.), del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mar, dell’Assessorato del Territorio e dell'Ambiente e dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2019 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato la ricorrente ha impugnato il Piano Regionale di Tutela della Qualità dell’Aria e gli altri atti indicati in epigrafe.
Premette di gestire una Centrale Produzione Idrogeno (denominata SMR) nel territorio di Priolo Gargallo e Melilli che occupa un’area di proprietà ISAB Impianti Nord sulla quale gode di un diritto di superficie per 9.900 metri quadrati. La società fornisce l’idrogeno necessario all’impianto di desolforazione dei gasoli della Raffineria denominato CR40.
Riferisce che l’impianto di ALIP è stato realizzato in ottemperanza alle direttive europee 98/70CE e CEE/CEEA/CE n.17 del 03/03/2003 di modifica della direttiva 98/70/CE che impongono una riduzione del contenuto di zolfo nei carburanti; e che è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con decreto DSA-DEC-2009-0000975 del 03/08/2010, ed è progettato e realizzato secondo le migliori tecnologie attualmente disponibili.
1.2. Il gravame è affidato a tre distinti motivi di ricorso.
1.3. In data 25/07/2019 si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate con atto di mera forma non contenente difese scritte.
1.4. In vista dell’udienza pubblica entrambe le parti hanno depositato memorie difensive e repliche.
1.5. Alla pubblica udienza del 28 novembre 2019 il ricorso R.G. 2229/2012 è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
2. Con il ricorso in esame la ricorrente lamenta che l'applicazione del PRTQA in Sicilia imporrebbe obblighi inaspettati e ingiustificati all'impianto SMR ALIP, con riferimento all'attuale AIA che sarà oggetto di richiesta di rinnovo nel mese di febbraio 2019 (sei mesi prima della scadenza).
Riferisce che le principali misure individuate dal Piano (e significativamente impattanti con l'impianto SMR ALI» sia dal punto di vista gestionale, connesse all'A.I.A., sia dal punto di vista impiantistico e processistico) riguardano l'applicazione dei limiti inferiori nell'ambito del range prestazionale previsto delle BAT (MTD o BAT 'Best Available Techniques'), riportate dalle Linee Guida Italiane per "Raffinerie di petrolio e gas", relativamente alle emissioni in atmosfera.
Il Piano, nel prescrivere l'applicazione dei limiti inferiori delle BAT per sorgenti puntuali, non terrebbe conto:
- che non tutte le tecnologie presenti nelle BAT stesse per il raggiungimento dei limiti inferiori sono applicabili ad impianti esistenti (specifiche tecnologie del ciclo produttivo e specifiche logistiche), e dunque all'impianto SMR ALIP;
- che l'applicazione tassativa dei limiti inferiori per gli stabilimenti soggetti ad AIA rischia di condannare alla chiusura quegli impianti per i quali non risulterà economicamente sostenibile effettuare modifiche sostanziali;
- che l'impianto SMR ALIP, utilizza già la migliore tecnologia adeguata alle BREF/BAT comunitarie di riferimento e costringere la società a ridurre ulteriormente i propri limiti emissivi significherebbe imporgli costi aggiuntivi importanti, a fronte di benefici ambientali sicuramente modesti in considerazione delle dimensioni e caratteristiche dell'impianto;
- che l'applicazione tassativa dei limiti inferiori delle BAT non tiene conto delle dimensioni, tipologia e complessità dell'impianto stesso; l’impianto SMR ALIP, si troverebbe a dover rispettare dei limiti fissati per le raffinerie, pur non avendone dimensioni, impatto, complessità e non rientrando nel concetto di bolla per SO2 ed NO, applicabili invece alle raffinerie (BAT 2014).
3. Con un primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la Violazione del D.Lgs. 152/2006 (art. 10) e della L.r. 21/2014 (art. 68, co 4, come modificato dall'art. 98 co 6 della Lr. 9/2015).
La normativa richiamata impone la pubblicazione dell'approvazione del Piano nel sito web delle autorità interessate (sito internet della Regione Siciliana). Nella fattispecie, la deliberazione giuntale impugnata sarebbe stata pubblicata (peraltro semplicemente per estratto e senza allegati) solo nella GURS del 21.09.2018 e non ancora e per intero nel citato sito web dedicato.
Inoltre, lamenta che non è stata data adeguata pubblicità, seguendo i criteri uniformi previsti e codificati, nemmeno alla proposta di Piano col relativo rapporto ambientale.
Ancora, non si sarebbe provveduto al deposito di un congruo numero di copie della sintesi non tecnica presso gli uffici delle Province, il cui territorio è (anche parzialmente) interessato, e della Regione.
Lamenta in definitiva che le suddette mancanze e carenze non hanno consentito la necessaria partecipazione della platea dei soggetti interessati in un'area altamente industrializzata, tant’è che sono pervenuti all’amministrazione solo tre questionari e una sola osservazione.
La censura risulta fondata, atteso che la difesa erariale si è limitata, sul punto, ad illustrare che la fase di consultazione ai sensi dell’art.13 è stata avviata dal Dipartimento Regionale Ambiente con nota prot. n. 56721 del 2.8.2017, a seguito dell’elaborazione del Piano a cura del Commissario ad acta e dell’apprezzamento della Giunta dello stesso (deliberazione n 77 del 23/02/2017), mettendo a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale il Rapporto Preliminare e la proposta di Piano sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Ambiente (http:sivvi.artasicilia.eu/si-vvi) e presso gli uffici del Servizio 1 e del Servizio 2 del Dipartimento; e che in tale fase sono pervenute le osservazioni del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. DVA U.0023209 dell’11.10.2017 e dell’Ispettorato Foreste di Agrigento con nota prot. n. 108319 del 18/09/2017.
In tal modo, però, la difesa erariale si limita ad illustrare il coinvolgimento di soggetti istituzionali implicati a vario livello nell’adozione del Piano, ma non contesta il fatto – e nemmeno dimostra il contrario – che le imprese non siano state coinvolte nel procedimento al fine di fornire contributi utili al procedimento o presentare osservazioni, considerato per di più l’esiguo numero delle imprese soggette ad AIA che avrebbe consentito anche una comunicazione di avvio del procedimento diretta alle stesse.
4. Con un secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione D.Lgs. 155/2010 e della Direttiva 2008/50/CE; eccesso di potere (violazione principi di partecipazione; difetto di istruttoria, difetto di motivazione, carenza di logicità e di proporzionalità; difetto di efficienza, efficacia ed economicità; travisamento dei fatti e/o erronea loro valutazione, irragionevolezza e contraddittorietà nell'agire).
Afferma che nel Piano non appare riportata una descrizione della classificazione delle zone adottata ai sensi del d.lgs. 155/2010 (in uno alla zonizzazione contenuta nel D.A. 97/GAB del 25.06.2012) e, nel fornire la descrizione dello stato di qualità dell'aria all'anno 2015,