TAR Napoli, sez. V, sentenza 2009-06-16, n. 200903303

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2009-06-16, n. 200903303
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 200903303
Data del deposito : 16 giugno 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07843/1998 REG.RIC.

N. 03303/2009 REG.SEN.

N. 07843/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 7843 del 1998, proposto da:
M R, nato a Sessa Aurunca (CE) il 3 gennaio 1931, rappresentato e difeso dagli avv. A C e G L L, con domicilio eletto in Napoli, Centro Direzionale Isola B Lotto 8/B;

contro

l’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. C L M, con domicilio eletto in Napoli, via Toledo 116;

PER LA DECLARATORIA DEL DIRITTO

del ricorrente ad ottenere il pagamento delle differenze retributive tra il trattamento economico attualmente percepito e quello spettategli in virtù dell’espletamento delle mansioni superiori di Primario della Divisione di Urologia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera di Caserta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21/05/2009 il dott. A P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Il ricorrente è dirigente di primo livello della Divisione di Urologia della A. O. di Caserta.

Con provvedimento del direttore sanitario del 3 febbraio 1998, a seguito del collocamento a riposo del primario della divisione di urologia, nella more dei definitivi provvedimenti, il ricorrente otteneva l’affidamento della responsabilità della medesima divisione.

Tuttavia, benché il ricorrente avesse ottenuto l’affidamento delle riferite mansioni per un periodo superiore ai sei giorni, l’A.O. CE non ha mai riconosciuto allo stesso le differenze retributiva tra il trattamento in godimento e relativo alla qualifica di dirigente di primo livello e quello spettante gli di primario della divisione di urologia, giusta quanto disposto dall’a. 121 del D.P.R. 384/1990.

Con atto del 15 aprile 1998 il ricorrente diffidava e costituiva in mora il direttore generale dell’A.O. CE ad adottare tutti gli atti e/o provvedimenti necessari alla corresponsione in suo favore delle differenze retributive tra il trattamento economico in godimento e quello proprio della qualifica di primario spettantegli.

Con il ricorso in trattazione l’interessato ha adito questo giudice per ottenere le statuizioni indicate in epigrafe.

All’udienza del 21 maggio 2009 il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

L’Azienda Ospedaliera S. Sebastiano di Caserta, con nota dell’8 maggio 2008, n. 5502, acquisita al protocollo del

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