TAR Bologna, sez. II, sentenza 2016-04-08, n. 201600409

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2016-04-08, n. 201600409
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201600409
Data del deposito : 8 aprile 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01089/2015 REG.RIC.

N. 00409/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01089/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1089 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. M C, con domicilio eletto presso M C in Bologna, Via Santo Stefano N.42;

contro

Ministero della Salute, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Bologna, domiciliata in Bologna, Via Guido Reni 4;

per l'ottemperanza

della sentenza n.59/2013 del Tribunale di Modena sezione lavoro pronunciata nel giudizio n.53/2012 R.G. pubblicata in data 7 maggio 2013;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2016 il dott. Giancarlo Mozzarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


FATTO e DIRITTO

1.Con il presente ricorso si chiede l’ottemperanza da parte del Ministero della Salute della Sentenza meglio indicata in epigrafe.

L’Avvocatura distrettuale di Stato ha richiesto –con memoria di stile- il rigetto del ricorso “per i motivi che si fa riserva di illustrare in prosieguo”;

2- Ciò premesso, il Collegio rileva che, nel merito, il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

L’accertata, perdurante inadempienza del Ministero della Salute comporta, pertanto, quale ulteriore conseguenza, l’ordine alla suddetta Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva dianzi indicata, con pagamento di quanto ivi stabilito.

Pertanto, si ordina al Ministero della Salute il pagamento, con le modalità indicate nella sentenza, dell’importo liquidato nella sentenza stessa, oltre alle spese di lite, entro il termine di gg. 30 (trenta/00), decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

In caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero della Salute, alle operazioni necessarie provvederà, in sostituzione dello stesso ed entro i successivi 30 giorni, un commissario ad acta che il Tribunale nomina, fin da ora, nel Direttore dell’Ufficio Generale delle Risorse, dell’Organizzazione e del Bilancio presso il Ministero della Salute con facoltà di sub delega dell’incarico ad un funzionario competente del suddetto Ufficio.

Le spese della presente giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente, con liquidazione come da dispositivo, avuto riguardo alla minima complessità della presente controversia [ed al carattere seriale della medesima].

3-Non può invece essere accolta la richiesta ulteriore di parte ricorrente della fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art.114, comma 4 lette.e) c.p.a., in quanto il testo attualmente vigente della norma predetta (a seguito della modifica introdotta dall’art.1, comma, 781 della L.28.12.2015 n.208 (cd. “legge di stabilità 2016)prescrive che detta penalità di mora “non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali;
laddove la sentenza di cui in epigrafe da ottemperare già condanna l’amministrazione convenuta al pagamento degli interessi legali sulle somme di denaro dovute (v.allegato n.1 al ricorso).

4- Ritiene infine il Collegio di dare mandato alla Segreteria della Sezione di comunicare copia della presente sentenza, del ricorso e degli atti ulteriori di causa alla Procura regionale presso la Delegazione del Lazio della Corte dei Conti per le eventuali valutazioni di competenza

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