TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2016-07-08, n. 201607848

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2016-07-08, n. 201607848
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201607848
Data del deposito : 8 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01948/2012 REG.RIC.

N. 07848/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01948/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1948 del 2012, proposto dai signori:
Nicola D'Amico, G V, G O, L G, R P, R T, C F, A M, S E, A G, I P, M Z, S L, G P, F P, A M, P M, M M, F R, R F, P A, R D B, A P, rappresentati e difesi dagli avv. C Z B, M Z B, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Roma, Via Orti della Farnesina 155;



contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

-del decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato in data 1° marzo 2012, con il quale i ricorrenti sono stati nominati vice ispettore in prova nel ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato, nella parte in cui la nomina viene conferita con decorrenza 1°.3.2012 invece che dal 1°.1.2005, data in cui si sono create le vacanze in ruolo coperte con l'impugnata nomina,

- del decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato 20.12.2004, disciplina dei concorsi, pubbl. sul Bollettino Ufficiale del Corpo Forestale dello Stato del 29.12.2004 e ratificato con DM 22.2.2008, limitatamente alle parti in cui dispone che la nomina a vice ispettore in prova decorra dal giorno successivo alla conclusione del corso;

- del decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato 20.12.2004, disciplina dei concorsi, pubbl. sul Bollettino Ufficiale del Corpo Forestale dello Stato del 29.12.2004, limitatamente alla parte in cui dispone che la nomina a vice ispettore in prova decorra dal giorno successivo della conclusione del corso;

- di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente e

per il riconoscimento

del diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nella qualifica per la quale hanno concorso con decorrenza giuridica a far data dal 1°.1.2005, data in cui sono state create le vacanze in ruolo coperte con l’impugnata nomina o, in subordine, dalla data ultima per la conclusione dei procedimenti di selezione interna e del corso, invece che al 1°.3.2012, data di conclusione del corso ed esami finali,

previa disapplicazione o anche, occorrendo, previa sollevazione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 6 del d.lgs 12 maggio 1995, n. 201, laddove prevede che “ Gli allievi vice ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio e superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati vice ispettori in prova. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale”,

e per la condanna

dell’Amministrazione a risarcire i ricorrenti per il danno economico loro derivato dal gravissimo e illegittimo ritardo nella conclusione della procedura concorsuale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2015 il Cons. M C e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato del 20.12.2004 è stato bandito il concorso interno per la promozione a n. 182 Vice Ispettori del Corpo Forestale dello Stato, elevati a n.183 posti, all’esito del quale sono risultati vincitori tutti i ricorrenti.

A seguito di lunghe vicissitudini procedimentali e processuali riguardo la procedura concorsuale, con sospensione della stessa e riattivazione e indizione delle prove scritte per i giorni 7, 8 e 9 maggio 2008, sono seguite le prove orali nel 2009 e all’esito dei colloqui con decreto del Capo del C.F.S. del 10.11.2009 è stata approvata la graduatoria di merito. Dopo la fase delle prove orali soltanto in data 5.9.2011 ha avuto inizio il corso di formazione e specializzazione obbligatorio di sei mesi per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo di ispettori. All’esito della procedura con la conclusione del corso con decreto in data 1° marzo 2012 i soggetti indicati in epigrafe sono stati nominati vice ispettori del Corpo Forestale dello Stato, con decorrenza giuridica in tale qualifica dalla suddetta data.

Avverso tale decreto di nomina e gli altri atti sopra emarginati i soggetti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso, chiedendo l’annullamento degli stessi nella sola parte in cui dispongono la decorrenza giuridica della nomina a vice ispettore del Corpo forestale dello Stato dal 1° marzo 2012 (giorno successivo alla conclusione del corso), invece che dal 1.1.2005 (data in cui sono si sono create le vacanze in ruolo) e la disapplicazione del decreto C.F.S. 20.12.2004, limitatamente alla parte in cui dispone che la nomina a vice ispettore decorre dal giorno successivo alla conclusione del corso e per il consequenziale riconoscimento del diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nella qualifica di vice ispettori del C.F.S. dal 1.1.2005, deducendo i seguenti motivi di impugnazione: 1 ) Riguardo la decorrenza della nomina dei vice ispettori. Illegittimità della decorrenza della nomina per illogicità, per disparità di trattamento rispetto a tutte le altre situazioni analoghe interne alla medesima amministrazione e per violazione delle delega legislativa contenuta nel d.l. 7.1.1992, n. 5, conv.in legge 6.3.1992, n. 216 : il decreto legislativo n. 201 del 1995 nulla stabilisce rispetto alla decorrenza giuridica del ruolo dei vice ispettori (art. 18) e l’Amministrazione avrebbe dovuto seguire una linea interpretativa e perseguire una disciplina omogenea per l’accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale con riferimento alla decorrenza giuridica dei ricorrenti nel

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