TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2020-07-06, n. 202000162

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2020-07-06, n. 202000162
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202000162
Data del deposito : 6 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/07/2020

N. 00162/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00227/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 227 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e quale titolare dell’omonima Azienda Agricola, rappresentato e difeso dall'avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, via Mendola, n. 24;

contro

Comune di Vadena, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, viale Stazione, n. 5;

per l'annullamento

Con il ricorso introduttivo:

1) del provvedimento del Sindaco di Vadena -OMISSIS-, avente ad oggetto: “Provvedimento finale del Sindaco - istanza di parte n. 2593/2019 - Art. 69 LP n. 13/1997. Nr. 19/2019 - Rigetto della domanda di concessione edilizia riguardante il progetto in sanatoria, per la modifica della tipologia del tetto con impianto fotovoltaico e la realizzazione di struttura metallica con rete antigrandine a protezione del piazzale esterno, presentato in data 4.4.2019 prot. n. 2593, con cui è stata rigettata l’istanza 4.4.2019 finalizzata ad ottenere l’applicazione della sanzione sostitutiva di cui all’art. 83, comma 2, LP 13/1997 per 6 pilastri in acciaio e 4 traversi in acciaio di cui ad ordinanza sindacale n. -OMISSIS-, nonchè dei presupposti e richiamati

2) “Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di concessione edilizia” dd. 31.7.2019, prot. n. 4998 e dell’ivi richiamato

3) parere della commissione edilizia comunale in seduta 24.7.2019,

nonché di ogni ulteriore atto presupposto, infraprocedimentale, connesso, collegato e conseguente.

Con l’atto recante motivi aggiunti presentati il 23.12.2019:

4) della deliberazione della Giunta comunale di Vadena -OMISSIS-, ad oggetto “conferimento dell’incarico alla ditta Inoxfredi Snc di G I &
Co con sede in Bolzano per l’esecuzione di lavori - -OMISSIS-;

5) del provvedimento del Sindaco di Vadena 28.11.2019, anch’esso comunicato il 4.12.2019, consistente nella notifica del verbale della delibera della Giunta comunale impugnata sub 4), nell’ordine di versare l’importo euro 26.043,40, nella comunicazione di effettuazione in data 11.12.2019 di un rilievo da parte di ditta incaricata delle strutture esistenti, ed altresì che “in data 20.01.2020 la ditta incaricata inizierà-OMISSIS-, che dureranno n. 28 giorni…”.

Visti il ricorso, l’atto recante motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vadena;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2020 la dott.ssa Lorenza Pantozzi Lerjefors e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il verbale dell’udienza pubblica del 10 giugno 2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente espone di essere proprietario nel Comune di Vadena, in zona di verde agricolo, del maso chiuso in -OMISSIS-, di cui fanno parte anche la rimessa agricola -OMISSIS- e il piazzale a essa antistante (ricompreso nella -OMISSIS-).

In data 3 marzo 2010 il ricorrente presentava al Comune di Vadena domanda di concessione edilizia per la realizzazione di una copertura con impianto fotovoltaico integrato sulla suddetta rimessa agricola, con contestuale risanamento della stessa, nonché per la realizzazione di un’attigua tettoia sulla -OMISSIS-. Il progetto prevedeva la sostituzione del tetto esistente con una nuova unica costruzione di metallo, che doveva servire anche da copertura di parte del piazzale antistante.

In seguito alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di concessione edilizia, riferiti principalmente alla tipologia della struttura e al suo impatto estetico ritenuto non adeguato al contesto rurale, il ricorrente presentava al Comune di Vadena un progetto rielaborato per la copertura della rimessa agricola con un impianto fotovoltaico, che non prevedeva più la realizzazione della tettoia a copertura di parte del piazzale adiacente alla rimessa agricola.

Detto progetto veniva approvato, con prescrizioni, dall’Amministrazione comunale con concessione edilizia n. -OMISSIS- (doc. n. 4 del ricorrente).

Nel frattempo, con ricorso iscritto sub n. -OMISSIS-, il ricorrente adiva questo Tribunale, chiedendo l’accertamento del silenzio-assenso asseritamente formatosi sulla (prima) domanda edilizia presentata il 3 marzo 2010, comprendente la realizzazione della tettoia a parziale copertura del piazzale antistante la rimessa agricola.

Nel corso di un sopralluogo, eseguito dalla Polizia municipale di Laives (per conto del Comune di Vadena) il 25 novembre 2010 sulla -OMISSIS-e sulla -OMISSIS-, veniva accertato che il ricorrente-OMISSIS-:

“- un cordolo in cemento armato largo m. 0,80 e lungo m. 26,50 che, a distanza di m. 12,80 dall’edificio (n.d.r.: dalla rimessa agricola), si sviluppa parellelamente a questo con funzione di supporto pilastri;

- n. 6 pilastri in acciaio, alti 7 metri, a distanza di metri 4,95 l’uno dall’altro, che poggiano sul cordolo di cui sopra;

- n. 4 traversi in acciaio, lunghi circa m. 12,80, che fungeranno da sostegno della copertura;
n. 2 traversi erano ancora da posizionare” (doc. 6 del Comune).

Con ordinanza n.-OMISSIS-il Sindaco di Vadena disponeva l’immediata sospensione dei lavori e, con successiva ordinanza n.-OMISSIS-, la demolizione e il rispristino dello stato dei luoghi in riferimento alle opere eseguite in difformità alla concessione edilizia n.-OMISSIS-(doc.ti 7 e 8 del Comune).

Le suddette ordinanze venivano impugnate dal ricorrente davanti a questo Tribunale con ricorso iscritto sub n.-OMISSIS-.

In data 16 dicembre 2010 il ricorrente presentava al Comune di Vadena una “denuncia di inizio attività per l’installazione di reti antigrandine”, ai sensi dell’art. 66, comma 2bis, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 (doc. 9 del Comune).

Con nota del 28 febbraio 2011 il Sindaco di Vadena comunicava al ricorrente di non voler autorizzare la realizzazione dei lavori per l’installazione di reti antigrandine di cui alla sopra citata denuncia, “considerato che, dallo stato dei luoghi e, in particolare, dalle misure delle opere già realizzate, è desumibile che le stesse non sono finalizzate alla realizzazione di reti antigrandine di cui al citato art. 66, comma 2bis, legge 13/1997, bensì sono preordinate alla realizzazione della parte strutturale della tettoia, come da progetto presentato-OMISSIS-…”. Il Sindaco intimava quindi al ricorrente di “desistere da qualsiasi attività preordinata alla realizzazione dei lavori stessi” (doc. 10 del Comune).

Anche quest’ultimo provvedimento veniva impugnato dal ricorrente dinanzi a questo Tribunale con atto recante motivi aggiunti al ricorso iscritto sub n.-OMISSIS-.

Con sentenza n. -OMISSIS-, questo Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso sub n. -OMISSIS- e rigettava il ricorso n.-OMISSIS-, compreso l’atto recante i motivi aggiunti. In particolare, con riferimento alle impugnate ordinanze sindacali n. -OMISSIS-, la sentenza accertava che le strutture realizzate dal ricorrente “ non sono compatibili con il concetto stesso di reti antigrandine e poiché per esse non è stata rilasciata una concessione edilizia costituiscono -OMISSIS-, nei cui confronti il Comune ha legittimamente reagito con le ordinanze impugnate ” (doc. n. 11 del Comune).

Successivamente il ricorrente presentava in data 13 luglio 2012 una domanda di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 85 della legge provinciale n. 13 del 1997 (doc.ti 12 e 13 del Comune), che veniva respinta dal Comune di Vadena con provvedimento del Sindaco n. -OMISSIS-(doc. 14 del Comune).

Anche questo provvedimento veniva impugnato dal ricorrente davanti a questo Tribunale, che lo rigettava con sentenza n. -OMISSIS- (doc. 15 del Comune).

Di seguito il Sindaco, con ordinanza n. -OMISSIS- del-OMISSIS-, richiamando le precedenti ordinanze sindacali n. -OMISSIS-, ingiungeva nuovamente al ricorrente la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi (doc. 16 del Comune).

Con deliberazione n.-OMISSIS--, successivamente integrata con la n.-OMISSIS-, la Giunta comunale affidava all’ing. Christian A l’incarico di consulenza e assistenza tecnica in relazione-OMISSIS-, al fine di verificare la possibilità di demolire la struttura metallica senza recare pregiudizi di tipo statico a carico delle opere legalmente esistenti (doc.ti 17 e 18 del Comune).

Nella propria “relazione di calcolo strutturale” del 1° marzo 2018 l’Ing. A evidenziava che “in seguito alla futura demolizione di un campo del portale a 2 campate, la struttura, non essendo completamente incastrata, potrebbe risultare labile nei confronti di azioni orizzontali. Per tale motivo, nel modello ad elementi finiti che rappresenta la struttura demolita parzialmente sono stati introdotti dei puntoni metallici in sommità alle colonne, per garantire un effettivo comportamento ad incastro in sommità, mentre alla base, cautelativamente, lo schema statico è considerato a cerniera…” (doc. 19, pag. 3, del Comune)

In data 4 aprile 2019 il ricorrente presentava al Comune di Vadena un “progetto in sanatoria per la modifica della tipologia del tetto con impianto fotovoltaico e realizzazione di struttura metallica per rete antigrandine a protezione del piazzale esterno sulla p.ed. 168…”. La relazione tecnica dell’arch. W P così si concludeva: “Per tutti i motivi elencati siamo a richiedere, in alternativa alle opere di demolizione, l’applicazione della sanzione così come prevista dall’art. 83, comma 2, della LP 13/1997” (doc. 7 del ricorrente).

Vista la domanda, il tecnico comunale, con nota del 29 maggio 2019, chiedeva al Direttore dell’Ufficio provinciale amministrativo del paesaggio e sviluppo del territorio un parere “in merito alla possibilità di applicazione dell’art. 83, comma 2, della LP 13/1997” (doc. 8 del ricorrente)

Con nota del 15 luglio 2019 l’Ufficio provinciale, premesso che all’applicazione della sanzione sostitutiva di cui all’art. 83, comma 2, della legge urbanistica provinciale non si ricollega, a differenza dell’accertamento di conformità ex art. 85 della stessa legge, -OMISSIS-e che trattasi di due fattispecie tra loro alternative e non cumulabili per lo stesso intervento, rilevava che era “da escludersi che la sanzione speciale per la mancata demolizione possa essere riconosciuta al -OMISSIS-per mezzo di rilascio di una concessione in sanatoria”. Quanto alla sanzione ex art. 83, comma 2, della legge, il Direttore dell’Ufficio provinciale sottolineava che la sua applicazione era subordinata all’accertamento dell’impossibilità oggettiva di “procedere alla demolizione delle parti difformi senza incidere, per le sue conseguenze materiali, sulla stabilità dell’intero edificio” e che la sussistenza dei menzionati presupposti spettava all’Amministrazione comunale (doc. 22 del Comune).

Con nota del 31 luglio 2019 il Sindaco comunicava al ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di concessione edilizia. In particolare, l’Amministrazione così si esprimeva: “-OMISSIS-è in essere un procedimento per la demolizione delle opere difformi con la disciplina vigente per la zona interessata;

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