TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2022-07-16, n. 202200204

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2022-07-16, n. 202200204
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202200204
Data del deposito : 16 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/07/2022

N. 00204/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00020/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 20 del 2022, proposto da
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale in Bolzano, via Claudia de’Medici, 8;



contro

Comune di San Candido, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Trento, largo Porta Nuova, 9;
Provincia Autonoma di Bolzano, non costituita in giudizio;



per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota del Comune di San Candido del 28.10.2021, comunicata a Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. in data 2.11.2021, di rigetto dell'istanza di autorizzazione presentata in data 26.05.2021 (prot. 0013409) per la realizzazione di un nuovo impianto di comunicazioni elettroniche a servizio dei gestori Tim e Vodafone in Comune di San Candido, via Elzenbach (C.C. Monte San Candido, p.f. 200-197);

- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compresi, se ed in quanto occorrer possa, l'art. 5 del regolamento edilizio comunale, le Direttive per la redazione dei Piani delle zone di pericolo (DGP 989/2016) e relativi allegati, la nota comunale recante richiesta di integrazioni del 24.06.2021 e il preavviso di diniego del 23.08.2021, nonché i pareri contrari resi dalla Commissione Edilizia Comunale nelle sedute del 16.06.2021, 18.08.2021 e 28.10.2021 (non conosciuti), in quanto richiamati nel preavviso di diniego e nella nota di rigetto del 28.10.2021.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Candido;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2022 la consigliere M F E e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Oggetto dell’impugnazione sono gli atti elencati in epigrafe, tra cui in particolare il provvedimento del Comune di San Candido del 28.10.2021, comunicato a Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. in data 2.11.2021, con il quale è stata rigettata l'istanza di autorizzazione, presentata in data 26.5.2021 (prot. 0013409) per la realizzazione di un nuovo impianto di comunicazioni elettroniche a servizio dei gestori Tim e Vodafone in Comune di San Candido, via Elzenbach (C.C. Monte San Candido, p.f. 200-197).

Il ricorso poggia sui seguenti motivi di impugnazione:

“Violazione dei principi contenuti nel d.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

Violazione e falsa applicazione dell’art. 7/bis della l.p. 18.03.2002, n. 6 e degli artt. 6 e 10 del d.p.p. 13.11.2013, n. 36. Violazione e falsa applicazione dell’art. 105 della l.p. 10.07.2018, n. 9, nonché dell’art. 67 e dell’allegato b) della stessa l.p. violazione dell’art. 11/bis della l.p. 17/1993. eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, irragionevolezza. Illegittimità derivata. carenza di potere e incompetenza. Violazione dei principi costituzionali e comunitari a tutela della libertà di comunicazione, della libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza. Disparità di trattamento. Violazione dei principi affermati dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 303/2003, 307/2003, 331/2003, 336/2005, 103/2006. violazione del principio di legalità. Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’Amministrazione (art. 97 Cost.).”.

Il Comune di San Candido si è costituito con controricorso del 25.1.2022, riservandosi di dedurre e concludere in prosieguo. Con memoria dd. 3.2.2022 il Comune di San Candido ha chiesto il rigetto del ricorso, perché inammissibile e infondato.

Con ordinanza cautelare n. 24/2022, pubblicata in data 11.2.2022, questo Tribunale ha fissato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 55, comma 10 del cod. proc. amm., l’udienza pubblica dell’8.6.2022.

In vista di detta udienza le parti hanno depositato ulteriori documenti e memorie difensive e di replica.

All’udienza dell’8.6.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

2. La società Infrastrutture Wireless Italiane S.p.a. (di seguito denominata INWIT S.p.A.), operante nel settore delle infrastrutture passive per le comunicazioni elettroniche in qualità di tower operator, cui Vodafone e Tim hanno commissionato la realizzazione di un impianto per ampliare il livello di erogazione del servizio radiomobile, in data 26.5.2021 presentava domanda di autorizzazione ex art. 10 del D.P.P. n. 36/2013 per la realizzazione di una nuova infrastruttura nel Comune di San Candido, in via Elzenbach, sulle pp.ff. 200-197 (all. 2 del Comune).

In data 14.6.2021 il Comune di San Candido inoltrava alla INWIT S.p.A. la comunicazione di avvio del procedimento (all. 6 del Comune).

In data 24.6.2021 il Comune di San Candido inoltrava alla INWIT S.p.A. una richiesta di integrazioni documentali, richiedendo, tra l’altro la presentazione di una relazione geotecnica, geologica e sismica secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni 2018, in quanto zona non indagata secondo il Piano delle zone di pericolo, e della verifica di pericolo idrogeologico ex art. 10 del D.P.P. n. 23/2019 (all. 7 del Comune).

La INWIT S.p.A. vi dava riscontro in data 20.7.2021, presentando la “Relazione Geologica e geotecnica” dd. 19.7.2021 (all. 10 e 11 del Comune).

In data 10.8.2021 la Conferenza KIS, previa acquisizione del parere paesaggistico e dell’autorizzazione dell’Ispettorato forestale di Monguelfo (prot. 600113/2021), dava parere positivo al progetto con le seguenti condizioni: „• Si richiede di provvedere alla colorazione del palo nel colore verde abete; • Vanno rispettate le prescrizioni dell’Ispettorato forestale di Monguelfo (prot. 600113/2021); • Va garantita a più gestori la possibilità di installare impianti sulla medesima struttura di supporto come da art. 5, comma 1 del DPP del 13 novembre 2013, n. 36.” (all. 12 del Comune).

Anche l’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima esprimeva in data 11.8.2021 parere positivo alla realizzazione del progetto (all. 13-15 del Comune).

Il Comune di San Candido, atteso il parere negativo espresso dalla Commissione Edilizia comunale nelle sedute del 16.6.2021 e del 18.8.2021, inoltrava in data 23.8.2021 alla INWIT S.p.A. la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento, invitandola a presentare osservazioni (all. 16 del Comune). In detta comunicazione dei motivi ostativi il Comune rappresentava quanto segue:

“1) L'articolo 3, comma 1, del decreto del presidente provinciale n. 36 del 13 novembre 2013 definisce che ‘Nella realizzazione e nell’esercizio delle infrastrutture per le comunicazioni devono essere rispettate le esigenze di salvaguardia della salute, di sicurezza, di tutela della natura e del paesaggio e delle aree protette, tenendo conto della copertura del territorio e della qualità dei servizi offerti.’ A questo proposito, va notato che la costruzione degli impianti ricetrasmittenti in questione non garantisce la protezione della natura e del paesaggio, in quanto si tratta di una zona paesaggistica sensibile con un valore speciale. Troppa poca considerazione è stata data a questo nella progettazione. La scelta del luogo non è quindi conforme all'articolo 3 del DPP n. 36 del 13 novembre 2013 per i seguenti motivi:

a) L’intero territorio comunale escluse le zone abitative e produttive fornite di piano di attuazione approvato ai sensi dell’articolo 6, comma 3 della legge provinciale n. 16/1970 viene definito come zona di interesse paesaggistico. Con i masi caratteristici, edificati secondo tipiche tecniche di costruzione locali, sono una componente importante della tipologia paesaggistica esistente. L’individuazione quale zona di interesse paesaggistico persegue l’obiettivo di garantire – senza limitare l’attività agricola – un inserimento armonico delle costruzioni ammesse ed un loro adattamento alla struttura paesaggistica ed insediativa esistente.

b) il paesaggio culturale sul lato soleggiato è caratterizzato da numerose cascine individuali. Questo tessuto edilizio tradizionale rappresenta un arricchimento del paesaggio degno di essere conservato e non deve essere distrutto.

c) Tali interventi significativi rappresentano ferite al paesaggio molto visibili da lontano.

2) L'art. 3, comma 5 DPP 36/2013 definisce che ‘Di norma, ai fini della tutela del paesaggio si deve ridurre il più possibile il numero di pali o tralicci per le antenne attraverso il coordinamento e la cooperazione tra i gestori. Le nuove antenne devono essere installate preferibilmente su strutture esistenti, anche su tralicci dell’alta tensione o pali di illuminazione nonché sulle infrastrutture degli impianti di risalita, e disposte lungo le infrastrutture lineari.’ A questo proposito, va notato che il comune di San Candido gestisce già due infrastrutture di comunicazione sulla p.f. 1356/2 CC San Candido e sulla p.ed. 151 CC Versciaco. Quindi, secondo l'articolo indicato, le nuove antenne devono essere installate su strutture esistenti.

Secondo l'articolo 4 DPP 36/2013 è anche già data un corretto inserimento urbanistico degli impianti e la minimizzazione dell'esposizione alle radiazioni per la popolazione. Dalla domanda non emerge una necessità giustificata di un'installazione supplementare;

L'amministrazione Comunale non è a

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