TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2022-07-16, n. 202200204

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2022-07-16, n. 202200204
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202200204
Data del deposito : 16 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/07/2022

N. 00204/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00020/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 20 del 2022, proposto da
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale in Bolzano, via Claudia de’Medici, 8;

contro

Comune di San Candido, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Trento, largo Porta Nuova, 9;

Provincia Autonoma di Bolzano, non costituita in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota del Comune di San Candido del 28.10.2021, comunicata a Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. in data 2.11.2021, di rigetto dell'istanza di autorizzazione presentata in data 26.05.2021 (prot. 0013409) per la realizzazione di un nuovo impianto di comunicazioni elettroniche a servizio dei gestori Tim e Vodafone in Comune di San Candido, via Elzenbach (C.C. Monte San Candido, p.f. 200-197);

- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compresi, se ed in quanto occorrer possa, l'art. 5 del regolamento edilizio comunale, le Direttive per la redazione dei Piani delle zone di pericolo (DGP 989/2016) e relativi allegati, la nota comunale recante richiesta di integrazioni del 24.06.2021 e il preavviso di diniego del 23.08.2021, nonché i pareri contrari resi dalla Commissione Edilizia Comunale nelle sedute del 16.06.2021, 18.08.2021 e 28.10.2021 (non conosciuti), in quanto richiamati nel preavviso di diniego e nella nota di rigetto del 28.10.2021.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Candido;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2022 la consigliere M F E e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Oggetto dell’impugnazione sono gli atti elencati in epigrafe, tra cui in particolare il provvedimento del Comune di San Candido del 28.10.2021, comunicato a Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. in data 2.11.2021, con il quale è stata rigettata l'istanza di autorizzazione, presentata in data 26.5.2021 (prot. 0013409) per la realizzazione di un nuovo impianto di comunicazioni elettroniche a servizio dei gestori Tim e Vodafone in Comune di San Candido, via Elzenbach (C.C. Monte San Candido, p.f. 200-197).

Il ricorso poggia sui seguenti motivi di impugnazione:

“Violazione dei principi contenuti nel d.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

Violazione e falsa applicazione dell’art. 7/bis della l.p. 18.03.2002, n. 6 e degli artt. 6 e 10 del d.p.p. 13.11.2013, n. 36. Violazione e falsa applicazione dell’art. 105 della l.p. 10.07.2018, n. 9, nonché dell’art. 67 e dell’allegato b) della stessa l.p. violazione dell’art. 11/bis della l.p. 17/1993. eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, irragionevolezza. Illegittimità derivata. carenza di potere e incompetenza. Violazione dei principi costituzionali e comunitari a tutela della libertà di comunicazione, della libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza. Disparità di trattamento. Violazione dei principi affermati dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 303/2003, 307/2003, 331/2003, 336/2005, 103/2006. violazione del principio di legalità. Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’Amministrazione (art. 97 Cost.).”.

Il Comune di San Candido si è costituito con controricorso del 25.1.2022, riservandosi di dedurre e concludere in prosieguo. Con memoria dd.

3.2.2022 il Comune di San Candido ha chiesto il rigetto del ricorso, perché inammissibile e infondato.

Con ordinanza cautelare n. 24/2022, pubblicata in data 11.2.2022, questo Tribunale ha fissato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 55, comma 10 del cod. proc. amm., l’udienza pubblica dell’8.6.2022.

In vista di detta udienza le parti hanno depositato ulteriori documenti e memorie difensive e di replica.

All’udienza dell’8.6.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.



2. La società Infrastrutture Wireless Italiane S.p.a. (di seguito denominata INWIT S.p.A.), operante nel settore delle infrastrutture passive per le comunicazioni elettroniche in qualità di tower operator, cui Vodafone e Tim hanno commissionato la realizzazione di un impianto per ampliare il livello di erogazione del servizio radiomobile, in data 26.5.2021 presentava domanda di autorizzazione ex art. 10 del D.P.P. n. 36/2013 per la realizzazione di una nuova infrastruttura nel Comune di San Candido, in via Elzenbach, sulle pp.ff. 200-197 (all. 2 del Comune).

In data 14.6.2021 il Comune di San Candido inoltrava alla INWIT S.p.A. la comunicazione di avvio del procedimento (all. 6 del Comune).

In data 24.6.2021 il Comune di San Candido inoltrava alla INWIT S.p.A. una richiesta di integrazioni documentali, richiedendo, tra l’altro la presentazione di una relazione geotecnica, geologica e sismica secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni 2018, in quanto zona non indagata secondo il Piano delle zone di pericolo, e della verifica di pericolo idrogeologico ex art. 10 del D.P.P. n. 23/2019 (all. 7 del Comune).

La INWIT S.p.A. vi dava riscontro in data 20.7.2021, presentando la “Relazione Geologica e geotecnica” dd. 19.7.2021 (all. 10 e 11 del Comune).

In data 10.8.2021 la Conferenza KIS, previa acquisizione del parere paesaggistico e dell’autorizzazione dell’Ispettorato forestale di Monguelfo (prot. 600113/2021), dava parere positivo al progetto con le seguenti condizioni: „• Si richiede di provvedere alla colorazione del palo nel colore verde abete;
• Vanno rispettate le prescrizioni dell’Ispettorato forestale di Monguelfo (prot. 600113/2021);
• Va garantita a più gestori la possibilità di installare impianti sulla medesima struttura di supporto come da art. 5, comma 1 del DPP del 13 novembre 2013, n. 36.” (all. 12 del Comune).

Anche l’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima esprimeva in data 11.8.2021 parere positivo alla realizzazione del progetto (all. 13-15 del Comune).

Il Comune di San Candido, atteso il parere negativo espresso dalla Commissione Edilizia comunale nelle sedute del 16.6.2021 e del 18.8.2021, inoltrava in data 23.8.2021 alla INWIT S.p.A. la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento, invitandola a presentare osservazioni (all. 16 del Comune). In detta comunicazione dei motivi ostativi il Comune rappresentava quanto segue:

“1) L'articolo 3, comma 1, del decreto del presidente provinciale n. 36 del 13 novembre 2013 definisce che ‘Nella realizzazione e nell’esercizio delle infrastrutture per le comunicazioni devono essere rispettate le esigenze di salvaguardia della salute, di sicurezza, di tutela della natura e del paesaggio e delle aree protette, tenendo conto della copertura del territorio e della qualità dei servizi offerti.’ A questo proposito, va notato che la costruzione degli impianti ricetrasmittenti in questione non garantisce la protezione della natura e del paesaggio, in quanto si tratta di una zona paesaggistica sensibile con un valore speciale. Troppa poca considerazione è stata data a questo nella progettazione. La scelta del luogo non è quindi conforme all'articolo 3 del DPP n. 36 del 13 novembre 2013 per i seguenti motivi:

a) L’intero territorio comunale escluse le zone abitative e produttive fornite di piano di attuazione approvato ai sensi dell’articolo 6, comma 3 della legge provinciale n. 16/1970 viene definito come zona di interesse paesaggistico. Con i masi caratteristici, edificati secondo tipiche tecniche di costruzione locali, sono una componente importante della tipologia paesaggistica esistente. L’individuazione quale zona di interesse paesaggistico persegue l’obiettivo di garantire – senza limitare l’attività agricola – un inserimento armonico delle costruzioni ammesse ed un loro adattamento alla struttura paesaggistica ed insediativa esistente.

b) il paesaggio culturale sul lato soleggiato è caratterizzato da numerose cascine individuali. Questo tessuto edilizio tradizionale rappresenta un arricchimento del paesaggio degno di essere conservato e non deve essere distrutto.

c) Tali interventi significativi rappresentano ferite al paesaggio molto visibili da lontano.

2) L'art. 3, comma 5 DPP 36/2013 definisce che ‘Di norma, ai fini della tutela del paesaggio si deve ridurre il più possibile il numero di pali o tralicci per le antenne attraverso il coordinamento e la cooperazione tra i gestori. Le nuove antenne devono essere installate preferibilmente su strutture esistenti, anche su tralicci dell’alta tensione o pali di illuminazione nonché sulle infrastrutture degli impianti di risalita, e disposte lungo le infrastrutture lineari.’ A questo proposito, va notato che il comune di San Candido gestisce già due infrastrutture di comunicazione sulla p.f. 1356/2 CC San Candido e sulla p.ed. 151 CC Versciaco. Quindi, secondo l'articolo indicato, le nuove antenne devono essere installate su strutture esistenti.

Secondo l'articolo 4 DPP 36/2013 è anche già data un corretto inserimento urbanistico degli impianti e la minimizzazione dell'esposizione alle radiazioni per la popolazione. Dalla domanda non emerge una necessità giustificata di un'installazione supplementare;

L'amministrazione Comunale non è a conoscenza del fatto che la copertura della rete nel territorio comunale di San Candido sia insufficiente o carente.

3) L'art. 3, comma 3 DPP 36/2013 definisce che ‘Di norma, i siti devono essere progettati in modo tale da non rendere necessarie nuove infrastrutture d’accesso. Eventuali strade di accesso strettamente necessarie nella fase di realizzazione devono essere chiuse, con ripristino delle aree una volta completata l’opera, salvo eventuali esigenze di accessibilità per la manutenzione degli impianti’.

L’impianto in questione si trova in una posizione ripida ed esposta sul versante nord di San Candido. Anche se una strada di accesso porta al sito previsto, è in condizioni molto povere e può essere utilizzata solo con macchine agricole adatte alla montagna. In inverno, il sito in questione non sarebbe accessibile per motivi di sicurezza. L'apertura di questa strada di accesso ripida potrebbe anche portare a valanghe limitate a questo tratto di strada, come è successo spesso sulla strada Monte San Candido.

1) La strada di accesso corrispondente da sud passa in parte su una proprietà privata di cui non è stato ottenuto il consenso.

2) La strada di accesso da nord è praticamente impraticabile con un'auto o un camion a causa delle circostanze locali e delle condizioni.

3) Non c'è manutenzione invernale per questa strada, quindi è dubbio che sia garantito il suo funzionamento in inverno e in condizioni meteorologiche avverse.

4) Ai sensi dell'art. 5 del regolamento edilizio comunale, che autorizza la Commissione edilizia/Commissione per il territorio e il paesaggio a valutare il progetto in termini di estetica e integrazione nel paesaggio, la posizione proposta è troppo esposta e distrugge il panorama della struttura insediativa unica sull'Monte San Candido.

5) I documenti presentati il 20.07.2021 relativi alla geologia e al piano delle zone di pericolo non comprendono una verifica di pericolo ai sensi dell'art. 10 DPP n. 23 del 10 ottobre 2019, ma una valutazione di compatibilità.

Come richiesto nella lettera del 23.06.2021, deve essere fornita una valutazione dei pericoli secondo l'articolo 10 DLH 23/2019. Si sottolinea che dopo la verifica del pericolo, il piano delle zone di pericolo deve essere modificato su richiesta della parte interessata.

Non appena questo è legalmente valido, un'eventuale approvazione della misura di costruzione può avere luogo.”.

La INWIT S.p.A. inviava le proprie osservazioni in data 3.9.2021 (all. 16 del Comune).

Con provvedimento dd. 28.10.2021, comunicato in data 2.11.2021, il Comune di San Candido rigettava definitivamente la domanda di autorizzazione della INWIT S.p.A. (all. 20 del Comune). Con detto provvedimento il Comune di San Candido, dopo aver riportato quanto esposto nella comunicazione dei motivi ostativi, precisava quanto segue: “La Commissione Edilizia Comunale ha esaminato le controrappresentazioni presentate nel corso della seduta del 28.10.2021 e ha considerato di non accogliere per i seguenti motivi le obiezioni presentate con la risposta del richiedente:

Piano delle zone di pericolo:

a) La relazione idrogeologica forestale si basa sulla legge forestale LP n 21/1996 Art. 6 e si limita ai movimenti di terra e ai depositi di materiale. Questo parere non è legato alla valutazione dei pericoli secondo il DPP n. 23/2019. Inoltre, questo parere è stato richiesto principalmente per la Conferenza dei Servizi K.I.S., cioè per la valutazione del paesaggio.

b) Nelle Direttive per la redazione dei Piani delle zone di pericolo (DGP 989/2016), le infrastrutture di comunicazione sono inserite nella categoria urbanistica b) e quindi soggette a indagine. Sono escluse le opere per la costruzione di infrastrutture della categoria urbanistica c) delle suddette direttive.

Di conseguenza, il punto 5 della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda non può essere accolto. Deve essere fornita una valutazione dei pericoli secondo l'articolo 10 DPP 23/2019.

Pianificazione annuale:

La comunicazione al Comune di San Candido relativa alla pianificazione annuale ai sensi dell'art. 7 DPP n. 36 del 13 novembre 2013, citata nella vostra controdichiarazione, non è stata inviata al comune di San Candido;
in ogni caso non risulta alcuna comunicazione corrispondente.

Il Comune di San Candido non è stato coinvolto nella procedura e quindi non ha avuto la possibilità di reagire ad essa e di esaurire le possibilità legali (dichiarazione). Ai sensi dell'articolo 14 comma 6 della LP del 22 ottobre 1993 n. 17, l'omissione della notifica prescritta è quindi contestata.

A causa dell'omessa partecipazione alla procedura per la pianificazione annuale secondo l'articolo 7 DPP n. 36 del 13 novembre 2013, questa è da considerarsi inammissibile per il Comune di San Candido.

La presente domanda di autorizzazione è considerata irricevibile a causa della carente pianificazione annuale e quindi di uno strumento di pianificazione e coordinamento carente (art.

7/bis comma 5 LG 6/2002).

Vista la L.P. 18 marzo 2002, n. 6, e i relativi regolamenti di esecuzione;

Accertato che il richiedente per i motivi già riportati pertanto non ha titolo, ai sensi di legge e di regolamento, per ottenere la autorizzazione richiesta, sicché l’autorizzazione non può essere rilasciata e quindi la presentata richiesta di autorizzazione viene rigettata”.

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