TAR Milano, sez. II, sentenza 2018-01-31, n. 201800279

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2018-01-31, n. 201800279
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201800279
Data del deposito : 31 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/01/2018

N. 00279/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01231/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1231 del 2015, proposto da:
Banca Farmafactoring S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato U P, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via De Amicis, 51;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, non costituita in giudizio;

per l'ottemperanza

al decreto ingiuntivo n. 46657/2013 emesso dal Giudice di Pace di Milano, con il quale è stato ingiunto all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro di pagare alla società Banca Farmafactoring S.p.A. la somma di € 3.768,44 oltre interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002, spese di lite e successive occorrende;

al decreto ingiuntivo n. 42837/2013 emesso dal Tribunale di Milano, con il quale è stato ingiunto all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro di pagare alla società Banca Farmafactoring S.p.A. la somma di € 52.565,90 oltre interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002, spese di lite e successive occorrende;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2018 il Presidente M M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Richiamati i contenuti ed i disposti di cui alla sentenza 7 giugno 2017 n. 1282 di questa Sezione, ben noti alle parti;

Accertato che l’ivi nominato commissario ad acta, nella persona del Col. t. ISSMI D R, ha portato a termine il compito assegnatogli;

Rilevato che nella specie il vantato credito da parte della ricorrente risulta integralmente soddisfatto tramite l’opera del commissario ad acta e che tale circostanza è stata confermata dalla difesa della parte ricorrente nel caso dichiarando essere cessata la materia del contendere;

Visti i contenuti della relazione finale di detto commissario e ritenuto che al medesimo, ai sensi dell’art. 26 del D.M. Giustizia n. 55/2014 (riferimento valutativo prefissato in sentenza per ogni commissario), vada assegnato, per le prestazioni in adempimento dell’incarico svolto, un compenso definito sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5 per cento, computata sul valore dei beni amministrati, tenendo altresì conto della durata dell’incarico, della sua complessità e dell’impegno profuso;

Considerati, in relazione al caso di specie, tutti i detti parametri e l’ammontare effettivo della somma concretamente maneggiata;

Nulla spese.

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