TAR Perugia, sez. I, sentenza 2020-10-21, n. 202000465
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Testo completo
Pubblicato il 21/10/2020
N. 00465/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00322/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 322 del 2011, proposto da F P (frattempo deceduto) e S S, rappresentati e difesi dagli avvocati M M e G R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L C in Perugia, via Bonazzi, 9;G C, in qualità di Curatore ex art. 508 c.c. dei beni ereditari del Sig. F P, rappresentato e difeso dall’avvocato G R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L C in Perugia, via Bonazzi, 9;
contro
Comune di Orvieto, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avvocato F V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M D Clemente in Perugia, via del Naspo, 1;
nei confronti
Regione Umbria non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento del Comune di Orvieto prot. n. 0017365 del 23 maggio 2011, ricevuto in data 26 maggio 2011, con il quale è stata negata la variante al Piano Attuativo sito nel Comune di Orvieto, in località San Giorgio n. 6 Podere Durante di recupero relativo al recupero di immobili per attività extralberghiera, richiesta dall’Arch. Papini e Dott. Strumia con istanza prot. n. 28299 del 2 agosto 20 10;
2) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso, inclusi, per quanto possa occorrere:
2.a) il parere della Regione Umbria prot. n. 48354 del 1° aprile 2011, acquisito al protocollo del Comune di Orvieto n. 11733 del 6 aprile 201l, citato nel provvedimento n. 0017365/Il, e trasmesso agli odierni ricorrenti (previa richiesta di accesso documentale) con nota del Comune prot. n. 18650 del 1o giugno 2011 e nota della Regione Umbria prot. n. 90656 del 23 giugno 2011;
2.b) della nota del Comune di Orvieto prot. n. 12423 del 12.4.2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Orvieto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 settembre 2020 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 23 luglio 2011, l’arch. F P (nelle more del giudizio deceduto) ed il dott. S S hanno adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento del provvedimento del Comune di Orvieto n. 17365 del 23.05.2011, con il quale l’istanza presentata dai medesimi sig.ri F P e S S in data 2 agosto 2010 ed avente ad oggetto richiesta di variante al Piano Attuativo sito nel Comune di Orvieto in località San Giorgio n. 6 Podere Durante, è stata rigettata in ragione del fatto che “l’immobile di cui si chiede la sanatoria non fa parte del P.A. approvato con delibera di C. C. n. 42 del 17 maggio 2006” e “ l’adeguamento del vigente piano attuativo come previsto all’art. 17, comma 1, della L.R. 21/04, può essere consentito con riferimento allo stesso immobile oggetto del piano e non anche estendendo la sanatoria ad eventuali altri abusi effettuati al di fuori dello stesso” .
2. L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi:
I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 bis della legge n. 241/1990, nonché difetto di motivazione e di istruttoria, atteso che il Comune di Orvieto avrebbe omesso di evidenziare le motivazioni che hanno portato all’emanazione del provvedimento impugnato, utilizzando una mera formula di stile consistente nel rappresentare che la ratio legis dell’art. 17 della legge regionale n. 21/2004 non consentirebbe di procedere alla variante del P.A. in precedenza approvato.
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 della legge regionale n. 21/2004 e dell’art. 21 della legge regionale n. 11/2005, nonché eccesso di potere per travisamento, carenza dei presupposti, illogicità ed irrazionalità manifeste, difetto di istruttoria, atteso che “dalla lettura del dato testuale della norma non emerge la necessità che l’adeguamento debba riguardare esclusivamente immobili ricompresi all’interno dello stesso piano attuativo di cui si chiede l’adeguamento” .
III. Violazione dell’art. 24 della legge regionale n. 11/2005 e difetto di competenza, atteso che la decisione di adottare o non adottare la variante, in base alla corretta lettura dell'art. 24 della legge regionale n. l1/2005, dovrebbe essere di competenza del Consiglio Comunale.
3. Il Comune di Orvieto si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, contestando le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del provvedimento impugnato.
4. Con ordinanza collegiale n. 218/2019, l’intestato Tribunale ha accolto l’opposizione al decreto decisorio decisorio n. 90/2018 con il quale era stato dichiarato perento il ricorso in epigrafe, fissando al contempo la trattazione del ricorso all’udienza del 3 dicembre 2019, poi posticipata al 22 settembre 2020 a seguito della disposta interruzione del giudizio con ordinanza collegiale n. 650/2019, a causa della morte di uno dei due ricorrenti (l’arch. Papini) e sua successiva riassunzione da parte del sig. Carlo Giacometti, nella qualità di curatore ex art. 508 c.c. dei beni ereditari dal defunto F P.
5. Il ricorso è infondato e va respinto.
6. Dalla documentazione agli atti di causa emerge infatti che l’immobile che i ricorrenti vorrebbero inserire nel piano attuativo mediante l’istanza di variante oggetto del diniego impugnato, risulta realizzato per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche e di utilizzazione, in totale difformità da quello oggetto del permesso di costruire rilasciato.
7. Trattasi in particolare di abusi insuscettibili di sanatoria ai sensi degli artt. 146 e 167 del d. lgs. n. 42/2004, che precludono l’accertamento di compatibilità paesaggistica di opere abusive comportanti, come nel caso di specie, creazione di superfici utili o volumi, ovvero aumentato quelli legittimamente realizzati.
8. Ne consegue che, seppur la formulazione dell’art. 17 della legge regionale n. 21/2004 non esclude a priori la possibilità di modificare il piano attuativo inserendovi immobili in esso originariamente non ricompresi, tale inserimento non può ritenersi ammissibile al solo fine di sanare abusi riscontrati su detti immobili.
9. Devono pertanto ritenersi legittime le ragioni poste a fondamento del diniego impugnato, in quanto rispondenti alla suindicata normativa statale e regionale in materia di accertamento di compatibilità paesaggistica e di variante ai piani attuativi di iniziativa privata.
10. Deve infine ritenersi privo di pregio l’asserito difetto di competenza del r.u.p. a decidere in ordine alla domanda di variante di piano attuativo, trattandosi di censura comunque insuscettibile di incidere positivamente sull’esito della domanda di variante di parte ricorrente, essendo quest’ultima surrettiziamente finalizzata alla sanatoria di abusi edilizi non sanabili.
11. A ciò deve nondimeno aggiungersi che l’art. 24 della legge n. 11/2005 prevede espressamente la competenza del r.u.p. in materia di regolarità della documentazione a corredo della domanda di variante al piano attuativo, chiaramente insussistente nel caso di specie.
12. Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.