TAR Napoli, sez. II, sentenza 2019-02-22, n. 201901045

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2019-02-22, n. 201901045
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201901045
Data del deposito : 22 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/02/2019

N. 01045/2019 REG.PROV.COLL.

N. 03665/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3665 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
C V, rappresentata e difesa dagli avvocati G S, A D P, con domicilio eletto presso lo studio G S in Napoli, piazza G. Bovio n. 22;
E C, rappresentato e difeso dall'avvocato A D P, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Riviera di Chiaia 264;

contro

Comune di Marano di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S G, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Seg. T.A.R.;
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore non costituita in giudizio;
Città Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Maurizio Marsico, Monica Cicala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Monica Cicala in Napoli, piazza Matteotti 1;

per l'annullamento

- dell'ordinanza di demolizione n.10 del 16.04.2015, con cui il Comune di Marano di Napoli ha ingiunto ai ricorrenti la demolizione, a proprie cure e spese, del fabbricato in comproprietà del complesso denominato "Masseria Galeota";

- di ogni altro atto e/o provvedimento al primo preordinato, presupposto, con-seguente o comunque connesso, in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti, ivi compreso il vigente PRG del Comune di Marano, nella parte in cui sia presupposto preclusivo all'intervento in esame e lesivo degli interessi dei ricorrenti.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti del 07.12.2018 e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Marano di Napoli e della Città Metropolitana di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2019 la dott.ssa Antonella Lariccia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 24.06.2015 i sig.ri C V ed E C invocano l’annullamento, previa sospensione, degli atti in epigrafe indicati lamentando:

- Violazione e falsa applicazione D.P.R. 380/01 - Violazione e falsa applicazione art. 21 novies della L. 241/1990 e ss.mm.ii. - Violazione e falsa applicazione Legge Regionale Campania n. 26/2002, n. 19/2001 e n. 16/2004 - Violazione e falsa applicazione legge n. 241/1990 ss.mm.ii. - Inesistenza dei presupposti in fatto e diritto - Irragionevolezza - Contraddittorietà – Travisamento, Difetto di istruttoria e di motivazione, Sviamento - Simulazione procedimentale - Eccesso di potere;

- Violazione artt. 31 e 38 D.P.R. 380 del 2001 - Violazione del giusto procedimento di legge - Eccesso di potere, sproporzione, irragionevolezza;

- Violazione e falsa applicazione D.P.R. 380/01 - Violazione e falsa applicazione Legge Regionale Campania 26/2002, n. 19/2001 e n. 16/2004 - Violazione e falsa applicazione legge n. 241/1990 ss.mm.ii. - Inesistenza dei presupposti in fatto e diritto - Irragionevolezza - Contraddittorietà – Travisamento, Difetto di istruttoria e di motivazione, Sviamento - Simulazione procedimentale - Eccesso di potere;

- Illegittimità derivata.

Espongono, in particolare, i ricorrenti di essere gli attuali proprietari del complesso immobiliare denominato "Masseria Galeota", sito nel Comune di Marano di Napoli e di avere già impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ritualmente notificato il 29.01.2015 e trasmesso al competente Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti in data 12.02.2015, assunto al n. 21739, il provvedimento con il quale il Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Marano di Napoli ha annullato in autotutela la DIA del 16/08/2004 prot.n.21450 e successiva variante prot. n. 2591 del 30.11.2005 inoltrata dal precedente proprietario per l'esecuzione di lavori di demolizione e ricostruzione del suindicato complesso immobiliare;
senonchè, pur a fronte di una impugnativa tutt'ora pendente avverso l'atto di annullamento in autotutela del titolo edilizio, peraltro intervenuto a distanza di dieci anni dal rilascio dello stesso, il Comune di Marano ha ingiunto ai ricorrenti, attuali proprietari dell'immobile situato nell'ambito della "Masseria Galeota" la demolizione di quanto illo tempore realizzato in base a titolo edilizio solo oggi ritenuto illegittimo.

Con motivi aggiunti del 07.12.2018 la sig.ra C V ha rappresentato che con decreto del Presidente della Repubblica del 27.11.2017 è stata accolta l’impugnativa dei provvedimenti del Comune di Marano di Napoli del 28 ottobre 2014 e del 5 novembre 2014, con i quali era stato disposto

l’annullamento in autotutela della denuncia di inizio attività (DIA) n. 21450 del 16 agosto 2004 e successiva variante n. 2591 del 30 novembre 2005, sulla base del parere del Consiglio di Stato – Sezione I^ - n. 792/2016 del 27.07.2016.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Marano di Napoli e la Città Metropolitana di Napoli, invocando il rigetto del ricorso e codesto T.A.R., dopo avere accolto l'opposizione a decreto di perenzione con Ordinanza collegiale n° 6181 del 24.10.2018, all’udienza pubblica del 22.01.2019, sulle conclusioni delle parti, ha trattenuto la causa per la decisione.

Ciò posto, osserva il Collegio che lo spiegato ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento, con consequenziale annullamento dell'ordinanza di demolizione n.10 del 16.04.2015 impugnata.

Ed invero, a seguito dell’accoglimento con decreto del Presidente della Repubblica del 27.11.2017 dell’impugnativa a suo tempo spiegata dai ricorrenti dei presupposti provvedimenti del Comune di Marano di Napoli del 28 ottobre 2014 e del 5 novembre 2014, con i quali era stato disposto l’annullamento in autotutela della denuncia di inizio attività (DIA) n. 21450 del 16 agosto 2004 e successiva variante n. 2591 del 30 novembre 2005, in forza dei quali era intervenuta la demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato oggetto dell’ingiunta demolizione, appare evidente che l’ordinanza di demolizione gravata nel presente giudizio, che richiama e presuppone il provvedimento di annullamento in autotutela del titolo edilizio, oramai annullato dal Capo dello Stato, ha perso il suo necessario presupposto di legittimità.

In particolare, in seguito alla caducazione dell’atto di annullamento in autotutela impugnato con il citato ricorso al Presidente della Repubblica, si determina la riviviscenza degli originari titoli abilitativi, in forza dei quali è stato realizzato a suo tempo l’intervento sanzionato con il provvedimento annullato dal Capo dello Stato, con la conseguenza che l’ordinanza di demolizione oggetto del presente giudizio non è (più) legittima proprio atteso il venire meno dell’illegittimità/inefficacia di quei titoli (DIA e successiva variante) a suo tempo annullati dall’Amministrazione Comunale resistente, come pure sottolineato dalla ricorrente nei motivi aggiunti del 07.12.2018.

Conclusivamente, per le ragioni sopra sinteticamente indicate, lo spiegato ricorso è fondato nel merito e merita accoglimento, con consequenziale annullamento dell’ordinanza di demolizione n.10 del 16.04.2015 impugnata mentre sussistono i presupposti di legge, in considerazione dell’oggetto della controversia e delle ragioni dell’accoglimento del presente ricorso, per dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite.

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