TAR Firenze, sez. I, sentenza 2023-10-11, n. 202300927

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2023-10-11, n. 202300927
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202300927
Data del deposito : 11 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/10/2023

N. 00927/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00633/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 633 del 2023, proposto da
L G, rappresentato e difeso dall'avvocato A F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'ottemperanza

della sentenza nr. 319/2021 del Tribunale Ordinario di Livorno e dalla sentenza nr. 631/2022 della Corte di Appello di Firenze.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2023 il dott. Pierpaolo Grauso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il brigadiere in congedo L G, iscritto nel ruolo d’onore dell’Arma dei Carabinieri, agisce per l’esecuzione della sentenza n. 319/2021, con la quale il Tribunale di Livorno in funzione di giudice del lavoro ha condannato il Ministero dell’Interno a riliquidare in suo favore il beneficio assistenziale già concesso ex art. 5 della legge n. 206/2004 in ragione di euro 2.000,00 per ogni punto di invalidità complessiva del 63%, detratta la somma indennizzata in ragione della percentuale del 28% riconosciuta in via amministrativa, oltre accessori di legge, nonché ha accertato e dichiarato il diritto dell’odierno ricorrente: alla rideterminazione della retribuzione pensionistica secondo il criterio di cui all’art. 2 co. 1 della legge n. 206/2004;
ad un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente ai sensi dell’art. 3 comma 1 della legge n. 206/2004, con esenzione dell’IRPEF della pensione;
all’assistenza psicologica a carico dello Stato ai sensi dell’art. 6 della legge 206/2004;
all’adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità;
alle esenzioni di cui agli artt. 8 e 9 legge 206/2006.

La predetta sentenza n. 319/2021 è stata confermata con sentenza n. 631/2022 della Corte d’appello di Firenze, fatta eccezione per la parziale compensazione delle spese di lite, disposta in secondo grado con condanna del Ministero soccombente a corrispondere la parte residua nella misura di euro 2.205,00, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A..

1.1. Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, la quale ha svolto difese puramente formali.

1.2. La causa è stata trattenuta per la decisione nella camera di consiglio del 5 ottobre 2023, preceduta dal deposito di memoria difensiva da parte del ricorrente.

2. Come riferito in narrativa, il brigadiere in congedo L G agisce per l’esecuzione della sentenza n. 319/2021 del Tribunale di Livorno, che la Corte d’appello di Firenze con sentenza n. 631/2022 ha confermato ad eccezione del capo relativo alle spese processuali, parzialmente compensate dal giudice di secondo grado.

Le pronunce poste in esecuzione sono coperte da giudicato, come si ricava dal certificato attestante la mancata proposizione di impugnazioni rilasciato dalla Cancelleria della Corte d’appello di Firenze, in atti.

L’instaurazione del giudizio di ottemperanza è stata preceduta in data 12 maggio 2023 dalla notifica delle due sentenze spedite in forma esecutiva, unitamente ad atto di diffida e messa in mora. La condizione di procedibilità stabilita dall’art. 14 co. 1 della legge n. 669/1996 può nondimeno considerarsi maturata in corso di giudizio, giacché con decreto del 14 luglio 2023, successivo alla notifica e al deposito del ricorso, il Ministero dell’Interno ha dato esecuzione al capo della citata sentenza n. 319/2021 recante la condanna alla riliquidazione del beneficio assistenziale previsto dall’art. 5 della legge n. 296/2004, già erogato in favore del ricorrente.

Questi afferma, peraltro, che l’esecuzione non sarebbe corretta. L’amministrazione resistente avrebbe infatti applicato al provvedimento di riliquidazione del beneficio, relativamente alla quota di invalidità complessiva ancora da liquidare, i coefficienti di rivalutazione monetaria vigenti al momento della sentenza di condanna anziché quelli vigenti al momento dell’adozione del nuovo decreto. Inoltre, non sarebbe stato dato alcun seguito alle altre statuizioni contenute nelle sentenze ottemperande.

Quanto al primo aspetto, il decreto ministeriale del 14 luglio 2023 applica effettivamente il coefficiente di rivalutazione ISTAT in vigore alla data della sentenza del Tribunale di Livorno e non quello in vigore alla data della corresponsione del beneficio, discostandosi dalla previsione espressa di cui all’art. 8 co. 2 della legge n. 302/1990 (cfr. anche Cass. civ., sez. lav., 22 luglio 2010, n. 17238). In parte qua , la pretesa del ricorrente è dunque fondata, dovendosi escludere che il decreto ministeriale abbia comportato il venir meno della materia del contendere.

Quanto ai restanti capi delle sentenze poste in esecuzione, il Ministero dell’Interno non risulta aver corrisposto al ricorrente l’importo liquidato in appello dal giudice civile a titolo di spese processuali, e pari ad euro 2.205,00 oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Allo stesso modo, nessuna attività risulta posta in essere dal Ministero per dare esecuzione – nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze – alle statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Livorno e inerenti la spettanza dei benefici, anche previdenziali, riconosciuti all’interessato dagli articoli da 2 a 9 della legge n. 206/2004: anche per questo profilo la domanda è fondata, avuto riguardo agli effetti conformativi impliciti nell’accertamento contenuto nella sentenza e non bisognosi di alcuna ulteriore verifica, trattandosi dell’erogazione di prestazioni che consegue in via automatica all’applicazione dei criteri dettati dal legislatore.

2.1. Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento del ricorso deve ordinarsi al Ministero dell’Interno di provvedere – nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza – a riliquidare la speciale elargizione spettante al ricorrente ai sensi dell’art. 5 co. 1 della legge n. 206/2004, attenendosi alle indicazioni contenute nella presente sentenza e, segnatamente, applicando al beneficio il coefficiente di rivalutazione vigente alla data della sua corresponsione.

Nel medesimo termine, il Ministero provvederà al pagamento delle spese processuali liquidate dalla sentenza n. 631/2022 della Corte d’appello di Firenze, nonché a porre in essere le iniziative di propria competenza affinché il ricorrente possa avere accesso ai restanti benefici riconosciutigli dalla sentenza n. 319/2021 del Tribunale di Livorno.

2.2. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi