TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2009-07-14, n. 200906963
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Testo completo
N. 06963/2009 REG.SEN.
N. 12614/2002 REG.RIC.
N. 07939/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 12614 del 2002, proposto da:
G L, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio eletto presso lo Studio Luponio-Como-D'Angiolella in Roma, via M.ichele Mercati 51;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso il cui Ufficio sito in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è, ope legis, domiciliato;
con notifica anche a:
- Accademia Navale di Livorno;
- Ospedale Militare Falcomatà di La Spezia;
Sul ricorso numero di registro generale 7939 del 2004, proposto da:
Latte Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio eletto presso Luigi Maria D'Angiolella in Roma, via Mercati, 51;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso il cui Ufficio sito in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è, ope legis, domiciliato;
con notifica anche a:
- Accademia Navale di Livorno;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
QUANTO AL RICORSO N. 12614/2002 R.G.:
- a) del provvedimento medico-legale a firma del Direttore dell’Ente Sanitario “Ospedale principale M.M. M.O. Bruno Falcomata Generale” di La Spezia – Reparto Ambulatorio Neuro del 12 settembre 2002 – notificato in pari data – con cui il ricorrente viene dichiarato non idoneo al proseguimento del servizio quale allievo ufficiale dell’Accademia navale di Livorno;
b) del provvedimento di numero e data sconosciuti con cui l’Amministrazione ha dichiarato il ricorrente non idoneo al proseguimento quale allievo ufficiale dell’Accademia navale;
c) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguente e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente ed in particolare: 1) degli accertamenti medici compiuto presso “Ospedale principale M.M. M. O. Bruno Falcomatà Generale” di La Spezia – Reparto Ambulatorio Neuro in data 12 settembre 2002 in cui, a carico del ricorrente, è stata riscontrata “naupatia incoercibile in soggetto con tratti di labilità” e su cui il provvedimento impugnato, sub a), si fonda; 2) degli accertamenti medici compiuti in data 9 agosto 2002 presso Ospedale principale M.M. M. O. Bruno Falcomatà Generale” di La Spezia – Reparto Ambulatorio Neuro; 3) dell’atto del 5 agosto 2002 a firma del C.F. (SAN) Gennaro Banchini con cui viene disposto il rimpatrio del ricorrente.
E CON RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI, PER L’ANNULLAMENTO
- della nota Marina Militare – Nave Scuola A. Vespucci prot. 1/2722 del 7 maggio 2003;
E CON ULTERIORE RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI, PER L’ANNULLAMENTO
a) della nota del Ministero della Difesa prot. n. M_D/GMIL_02/I/1/31034113 dell’1 aprile 2004, nella parte in cui si è appreso che il giudizio medico legale espresso dall'Ospedale di La Spezia, già impugnato con il ricorso principale, era stato confermato in appello in data 4 ottobre 2002;
b) del provvedimento, di numero e data sconosciuti, con cui è stata indetta ed approvata la detta visita di seconda istanza;
c) del provvedimento, mai comunicato né notificato, dell' Accademia Navale sanzionato con Dispaccio di PersoMil DGMPM/I/1^/112 in data 22 gennaio 2003, i cui estremi sono indicati nel provvedimento dell' Accademia Navale del 20 marzo 2004 prot. n. 35/548/CN, con il quale il ricorrente risulta essere stato dimesso d' autorità dall'Istituto per una presunta sopravvenuta inidoneità fisica al servizio in relazione al concorso per l’ammissione di 341 allievi ufficiali in ferma prefissata della Marina Militare di cui alla G.U. 4^ Serie Speciale n. 100 del 20 dicembre 2002, per essere il ricorrente già dimesso d’autorità dall’Istituto quale Allievo di 1^ Classe dei Ruoli Normali;
d) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale, comunque lesivo;
visti, altresì, i motivi aggiunti depositati in data 12.10.2004 per l’annullamento della nota del 17.03.2003 prot. n. 2/16628 dell’Ispettorato di Sanità della Marina;
E CON ULTERIORE RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI, PER L’ANNULLAMENTO
- della nota del 17 marzo 2003 prot. N. 2/16628 dell’Ispettorato di Sanità della Marina;
QUANTO AL RICORSO N. 7939/2004 R.G.:
- del provvedimento prot. n. 35/548/CN del 20/3/04 dell’Accademia Militare di Livorno, con il quale il ricorrente è stato escluso dal concorso per l’ammissione di 341 giovani allievi ufficiali in ferma prefissata A.U.F.P della Marina Militare al 3° corso A.U.F.P. per il conseguimento della nomina a guardiamarina ausiliario a ferma prefissata dei ruoli dei vari Corpi della Marina - anno 2003 (G.U. 4^ s.s. n. 100 del 20.12.2002), pure se ammesso in precedenza in data 12.12.2003;
- del provvedimento dell’Accademia Navale sanzionato con Dispaccio di Persomil DGMPM/I/1^/112 in data 22/1/2003, con il quale il ricorrente è stato prosciolto dalla ferma triennale contratta in data 20/9/01, per sopravvenuta inidoneità fisica al servizio quale allievo ufficiale ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 02.09.1997 n. 511;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale;
E CON RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI
- per l'annullamento della nota del 17 marzo 2003 prot. n. 2/16628 dell'Ispettorato di Sanità della Marina;
Visti il ricorso n. 12614/2002 con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti i motivi aggiunti depositati in data 9 luglio 2003;
Visti gli ulteriori motivi aggiunti depositati in data 15 giugno 2004;
Visti i motivi aggiunti depositati in data 12 ottobre 2004;
Vista l’ordinanza n. 7117/2002 di rigetto della domanda incidentale di sospensione degli effetti del gravato provvedimento proposta con il ricorso introduttivo del giudizio;
Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 947/2003, di rigetto dell’appello proposto avverso la predetta ordinanza;
Vista l’ordinanza n. 3661/2003 di rigetto della domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, dalla parte ricorrente proposta con ricorso per motivi aggiunti;
Visti il ricorso n. 7939/2004 con i relativi allegati, trasmesso dal TAR Campania – Napoli – con ordinanza n. 3938/2004 a seguito di regolamento di competenza;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Vista l'ordinanza n. 5535/2004 di rigetto della domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti delle cause;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2009 il Consigliere E S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
QUANTO AL RICORSO N. 12614/2002 R.G.:
Espone in fatto l’odierno ricorrente di essere stato ammesso – previo superamento di procedura selettiva – quale allievo alla prima classe dei corsi normali dell’Accademia Navale di Livorno e di essersi imbarcato in data 5 luglio 2002 sulla nave ‘A V’ per una campagna di addestramento.
In data 5 agosto 2002 il medico di bordo ha disposto il rimpatrio del ricorrente in base alla diagnosi ‘disturbo naupatico persistente’.
Sottoposto ad ulteriori accertamenti presso l’Ospedale Militare di La Spezia, il ricorrente è stato dapprima dichiarato temporaneamente non idoneo per ‘reazione di adattamento in naupatico’ e successivamente dichiarato non idoneo al proseguimento del servizio quale allievo ufficiale dell’Accademia Navale in quanto dichiarato affetto da ‘naupatia incoercibile in soggetto con tratti di labilità’.
Avverso tale accertamento deduce parte ricorrente i seguenti motivi di censura:
- Violazione del giusto procedimento di legge artt. 1 ss e 7 ss della legge n. 241 del 1990 – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Manifesta ingiustizia – Errore nei presupposti di fatto e di diritto – Violazione del bando di concorso del 28 dicembre 2000 – Violazione e falsa applicazione della direttiva del Ministero della Difesa 19 aprile 2000;
- Violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990;
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 – Difetto di motivazione – Eccesso di potere – Illogicità – Manifesta ingiustizia.
Nel richiamare l’ambito del consentito sindacato discrezionale sugli apprezzamenti tecnici della pubblica amministrazione, deduce parte ricorrente l’illogicità, l’inattendibilità e l’errore nei presupposti del gravato giudizio di inidoneità, come asseritamente dimostrati dalle risultanze della consulenza tecnica di parte.
Afferma, inoltre, il ricorrente come la naupatia – di cui