TAR Genova, sez. II, sentenza 2011-03-31, n. 201100475

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2011-03-31, n. 201100475
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201100475
Data del deposito : 31 marzo 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00026/2010 REG.RIC.

N. 00475/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00026/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 26 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica "Il Cajorno", rappresentato e difeso dall'avv. R D, con domicilio eletto presso R D in Genova, corso Dogali 12/2;

contro

Comune di Camogli, rappresentato e difeso dall'avv. M S S, con domicilio eletto presso M S S in Genova, via XII Ottobre, 10/12;
Regione Liguria;

nei confronti di

Nautica Star Snc di Lagno Mario &
C.;

per l'annullamento

PROVVEDIMENTO, emesso dal Comune di Camogli – Ufficio Demanio, AVENTE AD OGGETTO ISTANZA DI NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER ORMEGGI A GAVITELLO NEL PORTO DI CAMOGLI AI SENSI DELL'ART. 5 E SS. DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE. RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Camogli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2010 il dott. Antonio Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con Legge Regionale 28/04/1999 n. 13 sono state devolute ai Comuni le competenze amministrative in ambito demaniale marittimo ed in particolare il rilascio ed il rinnovo di concessioni di beni del demanio marittimo in ambito portuale.

Per semplificare l’attività di controllo e di verifica il Comune di Camogli si dotava, pertanto, di un “Piano di Utilizzo dello Specchio Acqueo portuale”, approvato con deliberazione C.C. 27/09/2004 n. 33.

In particolare il Piano degli Ormeggi, approvato anch’esso con la delibera consiliare n. 33/2004 e la successiva deliberazione G.C. n. 303/2004, si limitavano a fotografare la situazione preesistente, prendendo atto delle concessioni di occupazione dello specchio acqueo già rilasciate dalla Capitaneria di Porto, della localizzazione prevista con l’ordinanza n. 123/2001 della Capitaneria e delle dichiarazioni sostitutive richieste ai singoli concessionari sull’ubicazione della propria imbarcazione.

Nulla veniva modificato dal Comune di Camogli rispetto alla situazione concessoria ereditata dalla Capitaneria di Porto.

La controinteressata società “Nautica Star” all’epoca era già titolare di concessione di ormeggi a gavitello in virtù di c.d.m. assentita nel 1988 (n. 955) dal Ministero della Marina Mercantile, successivamente integrata nel 1989 (concessione n. 1246/1989) per ulteriori 26 ormeggi a gavitello conto terzi.

Gli atti di concessione a “Nautica Star” sono stati successivamente rinnovati;
da ultimo con c.d.m. n. 68/2005 in data 13/12/2005, scadente il 31/12/2009 comprensiva dei n. 13 ormeggi a gavitello chiesti dall’associazione ricorrente.

In data 28/08/2009 veniva costituita l’Associazione sportiva dilettantistica “Il Cajorno” che, con una prima istanza in data 15/09/2009 ha depositato in Comune richiesta di concessione di n. 13 ormeggi a gavitello compresi nella c.d.m. n. 61V rilasciata alla società “Nautica Star” e scadente il 31/12/2009, nonché il gavitello libero (per rinuncia del concessionario) contrassegnato al n. 21XA.

A tal istanza ne seguiva un’altra in data 18/09/2009 con la quale “Il Cajorno” chiedeva la concessione di n. 35 ormeggi a gavitello compresi nella c.d.m. n. 53V rilasciata all’Associazione Sportiva “Il Porticciolo”.

Venivano dunque instaurate due distinte procedure amministrative.

Con provvedimento 13/10/2009, il Responsabile dell’Ufficio Demanio (con riferimento alla prima istanza) precisava:

- sulla domanda di assegnazione del gavitello n. 21XC, che la stessa veniva respinta;

- sulla domanda di assegnazione n. 13 ormeggi in concessione a “Nautica Star”;

- che la stessa risultava generica e non completa e avrebbe dovuto essere integrata.

In data 21/10/2009 e 28/10/2009, “Il Cajorno” ottemperava alla richiesta di integrazione istruttoria e, alla luce di quanto depositato e dichiarato, con provvedimento 16/11/2009 veniva respinta la domanda di assegnazione di n. 13 ormeggi compressi nella c.d.m. n. 61V in concessione a “Nautica Star”.

Con riferimento invece alla seconda istanza in data 18/09/2009 per l’assegnazione dei n. 35 ormeggi facenti parte della c.d.m. 53V rilasciata all’Associazione Pesca Sportiva “Il Porticciolo”, essa veniva integrata con istanza 23/12/2009 prot. 27646 ampliando il numero degli ormeggi richiesti.

Con provvedimento 14/01/2010 prot. 19175/814, detta istanza veniva respinta alla luce ella normativa statale e regionale nel frattempo intervenuta a prorogare ex lege tutte le concessioni demaniali marittime sino al 2015.

Con il ricorso in epigrafe, “Il Cajorno” ha quindi impugnato in via principale i provvedimenti comunali di diniego 13/10/2009 n. 26121/2009 e 16/11/2009 prot. n. 24353 e, con motivi aggiunti, il provvedimento di diniego in data 14/01/2010 prot. 19715/814, deducendone l’invalidità in via propria nonché in vai derivata dall’illegittimità di tutti gli atti di regolamentazione del Porto di Camogli, meglio precisati in epigrafe.

Con un secondo ricorso di motivi aggiunti, “Il Cajorno” ha infine impugnato la nota della Capitaneria di Porto di Genova 04/05/1989 prot. 21303/D, prodotta in giudizio in data 10/06/2010, chiedendone parimenti l’annullamento.

Si è costituito in giudizio il Comune di Camogli intimato il quale, con memoria nei termini, ha eccepito l’inammissibilità del gravame e ne ha contestato la fondatezza nel merito, chiedendone il rigetto.

Alla pubblica udienza dell’11/11/2010, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Come esattamente dedotto dalla difesa del Comune resistente, il ricorso è volto in via principale ad ottenere l’annullamento dei provvedimenti che hanno negato all’Associazione ricorrente la concessione dei seguenti ormeggi a gavitello:

- n. 13 ormeggi compresi nella concessione n. 61V rilasciata alla società “Nautica Star”;

- n. 35 ormeggi compresi nella concessione n. 53V rilasciata all’Associazione Pesca Sportiva”Il Porticciolo”;

- altri n. 20 gavitelli assegnati in concessione a singoli privati.

Tali atti di concessione, pur essendo tutti ben noti all’associazione ricorrente, non sono oggetto di censura né sono stati impugnati, in tal modo consolidandosi a tutti gli effetti.

E’ evidente come tali titoli concessori, finché validi ed efficaci, attribuiscono al concessionario un diritto d’uso esclusivo del bene demaniale, preclusivo della soddisfazione dell’interesse di terzi all’affidamento del medesimo bene.

Orbene, in forza del D.L. 30/12/2009 n. 194 (art. 1, comma 18), convertito in Legge 26/02/2010 n. 25, nonché della Legge Regione Liguria 28/12/2009 n. 67 tutte le concessioni interessate delle domande di ammissione a comparazione ex art. 37 cod. nav. sono state prorogate ex lege al 31 dicembre 2015.

Ne segue che l’eventuale annullamento dei provvedimenti di diniego impugnati – con la conseguente (auspicata) ammissione alla procedura comparativa ai sensi dell’art. 37 cod. nav. – non produrrebbe alcun risultato utile in capo al “Cajorno”.

Quest’ultimo, infatti,. dovrebbe comunque attendere il 2015, per presentare nuova istanza di concessione dei gavitelli alla luce del nuovo quadro normativo di riferimento.

La carenza di interesse alla coltivazione del ricorso ne determina, quindi, la sua inammissibilità.

3. Per le ragioni esposte il ricorso và dichiarato inammissibile, potendo ogni ulteriore eccezione e censura restare assorbita.

Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.

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