TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2022-09-27, n. 202212258

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2022-09-27, n. 202212258
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202212258
Data del deposito : 27 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/09/2022

N. 12258/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00203/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 203 del 2015, proposto da
Soc Venusia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato S S, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Crowe Horwath in Roma, via Barberini, 47;

contro

Provincia di Viterbo, Assessorato Ambiente - Servizio Energia - Ufficio Verifica Impianti della Provincia, non costituiti in giudizio;
Ministero dello Sviluppo Economico Direzione, Autorità per L'Energia Elettrica e il Gas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della comunicazione del 29 ottobre 2014, nonché degli atti presupposti consequenziali e comunque connessi ivi inclusa la delibera della Giunta Provinciale 26 giugno 2014 n. 67.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico Direzione e di Autorità per L'Energia Elettrica e il Gas;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 settembre 2022 la dott.ssa F F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Questi i fatti per cui è causa.

Venusia è una società che svolge la propria attività nel settore degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica

In data 21 maggio 2010, Venusia ha ottenuto dalla Provincia, delegata dalla Regione Lazio, l'“ autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio ” prevista dall'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per un impianto fotovoltaico per una potenza di picco pari a 80,30 Mw ubicato nel Comune di Orte.

Detta autorizzazione, al punto 14, prevedeva la verifica delle opere realizzate da parte di tecnici nominati dalla Provincia e poneva i relativi oneri a totale carico della Società.

Con il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, sono state adottate le Linee guida per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti alimentati a fonti rinnovabili che, per quanto qui di interesse, stabiliscono, all'art. 9, che le Province eventualmente delegate al rilascio delle autorizzazioni uniche, possono prevedere oneri istruttori a carico del soggetto che propone la costruzione e l'esercizio degli Impianti che comunque non possono superare lo 0,03 percento dell'investimento.

La Provincia, a seguito dell'approvazione delle Linee Guida, ha adottato la delibera di Giunta n. 277/2010 con la quale ha stabilito che gli Oneri Istruttori devono essere versati il 50% al momento della domanda di autorizzazione unica e il restante 50% al ritiro dell'autorizzazione unica. Successivamente, con Delibera 67/2014, ha definito le modalità operative per il pagamento di ulteriori oneri per le attività necessarie per verifiche di collaudo degli Impianti a seguito del rilascio delle autorizzazioni uniche provinciali.

Quindi, con comunicazione del 29 ottobre 2014, la Provincia di Viterbo ha chiesto alla Venusia srl il versamento di una somma pari ad Euro 5.000,00, ai sensi della Delibera 67/2014 per il pagamento degli “ Ulteriori Oneri ”.

Con il ricorso in esame, la predetta società ha chiesto l’annullamento della comunicazione del 29 ottobre 2014, nonché degli atti presupposti consequenziali e, comunque connessi ivi inclusa la delibera della Giunta Provinciale 26 giugno 2014 n. 67.

A sostegno della propria domanda ha articolato i motivi di diritto sintetizzati come segue:

- Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della Legge n. 241/1990 art. 7: omessa comunicazione di avvio del procedimento;

- Violazione delle Delibere Giunta Provinciale 4 luglio 2008, n. 233 e 2 febbraio 2010 n. 22, nonché del principio di irretroattività: a seguito dell'entrata in vigore delle Linee Guida e dell'adozione della Delibera 277/2010, per gli impianti de quibus sarebbero previsti soltanto gli oneri istruttori che possono essere fissati entro determinati limiti. Inoltre, la Delibera 277/2010, adottata in data 11 novembre 2010 e le relative disposizioni, ivi incluse quelle sugli Oneri Istruttori, non sarebbero applicabili per gli Impianti per i quali l'Autorizzazione Unica risultava già rilasciata alla data della sua adozione;

- Violazione e falsa applicazione della legge 18 aprile 2005 n. 62, art. 4, nonché del principio di predeterminatezza delle tariffe e degli oneri: l’art. 4 di detta legge prescrive che “ gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche ”;

- Violazione del Decreto Legislativo n. 163/2006, nonché dell'art. 13, comma 1, D.L. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014: il D.Lgs. si applicherebbe ai contratti pubblici e non agli impianti fotovoltaici;
inoltre il comma 5, dell'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006, che prevede corrispettivi ed incentivi per progettazione e collaudo, sarebbe stato abrogato dalla legge 11 agosto 2014 n. 114 recante norme per la semplificazione amministrativa.

Si è costituito il Ministero dello Sviluppo Economico con memoria di stile.

All’udienza del 23 settembre 2022 la causa è stata introitata per la decisione.

2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni che si vengono ad illustrare.

3. La ricorrente, in estrema sintesi, afferma che le sarebbero stati chiesti “oneri ulteriori” rispetto a quelli di cui alle Linee Guida approvate nel 2010, sulla base di delibere successive al rilascio in proprio favore della Autorizzazione Unica. In particolare, contesta l’ an - e non il quantum - della somma richiesta.

Deduce di aver proceduto al versamento degli Oneri istruttori dovuti sulla base della normativa previgente (delibere della Giunta Provinciale n. 233 del 4 luglio 2008 e n. 22 del 2 febbraio 2010) - senza tuttavia versare in atti la prova dell’avvenuto pagamento - e assume che gli oneri richiesti con la nota del 29 ottobre 2014 impugnata sarebbero oneri ulteriori e non dovuti.

4. Deve essere innanzitutto osservato che il punto 14 dell’Autorizzazione unica di cui è titolare la ricorrente prescrive testualmente che: “ L'opera dovrà essere realizzata in conformità del progetto approvato con le prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti. Prima della messa in esercizio dell'impianto dovrà essere consegnato il progetto esecutivo delle opere "come costruito" corredato dalla dichiarazione del Progettista e Direttore dei Lavori relativamente alla conformità delle opere realizzate al progetto approvato. La verifica delle opere realizzate sarà effettuata a cura di tecnici nominati dalla Provincia e a totale carico economico della società ”.

Orbene, detta verifica al momento dell’adozione delle Linee Guida e delle Delibere 277/2010 e 67/2014 ancora non era stata effettuata, e non ci sono evidenze documentali del fatto che sia ad oggi avvenuta.

La predetta delibera 67/2014, come già detto, regolamenta proprio il costo dell'attività di verifica delle opere realizzate di cui al punto 14 dell’Autorizzazione Unica, prescrivendo, altresì, che il pagamento debba essere effettuato in anticipo.

Osserva il Collegio che, nella nota de qua, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’amministrazione richiedente ha richiamato espressamente il punto 14 dell’Autorizzazione Unica e ha chiesto testualmente il versamento degli oneri previsti per le verifiche ed i controlli sugli impianti di produzione di Energia elettrica da fonti rinnovabili, pari ad € 5.000,00, conformemente a quanto stabilito dalla determina n. 67/2014.

L’oggetto della nota gravata è proprio la verifica degli impianti: non vengono richiesti oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dalla Autorizzazione Unica, e l’unica delibera che contiene le modalità di calcolo degli stessi, sulle basi delle Linee Guida e della precedente delibera 227/2010, è la delibera 67/2014.

Pertanto, i provvedimenti gravati appaiono in linea con quanto previsto già con il rilascio dell’Autorizzazione Unica e conformi alla normativa vigente.

5. In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto.

6. Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese legali, attesa la costituzione solo formale della resistente.

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