TAR Palermo, sez. I, sentenza breve 2023-04-20, n. 202301305
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 20/04/2023
N. 01305/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00447/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 447 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato P M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;
per l’annullamento
- del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Sicilia, comunicato il 28/2/2023, avente ad oggetto «Provvedimento di cancellazione dall'Elenco informatizzato dei soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità e revoca dell'autorizzazione all'accesso al servizio telematico Entratel», limitatamente alla revoca dell'autorizzazione all'accesso al servizio telematico Entratel;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Sicilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2023 il dott. F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso notificato il 16 marzo 2023 e depositato il 21 marzo successivo, il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento in epigrafe indicato avente ad oggetto «Provvedimento di cancellazione dall’Elenco informatizzato dei soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità e revoca dell’autorizzazione all’accesso al servizio telematico Entratel», limitatamente alla revoca della suddetta autorizzazione. Il provvedimento gravato è stato adottato a seguito di un controllo su un certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, dal quale è risultata, a carico del ricorrente, la pendenza di un procedimento avente ad oggetto i reati di falso ideologico in atto pubblico e di falsità materiale. Secondo la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, tali risultanze contrasterebbero con l’autocertificazione prodotta dal ricorrente in sede di rinnovo della polizza assicurativa ai fini della permanenza nell’elenco dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità, nella quale egli ha dichiarato di non aver procedimenti penali pendenti per reati finanziari. Da tale circostanza la predetta amministrazione ha dedotto che il carico pendente per tale reato escluda la sussistenza del presupposto richiesto dall’art. 8, comma 1, lett. b), del decreto del Ministero Finanze n. 164 del 31/5/1999 e, per tale ragione, giustifichi, oltre che la cancellazione immediata dall’elenco informatizzato dei soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità, anche, ai sensi dell’art. 25 del stesso D.M.