TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-01-21, n. 202200217

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-01-21, n. 202200217
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202200217
Data del deposito : 21 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/01/2022

N. 00217/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02531/2010 REG.RIC.

N. 01511/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sui seguenti ricorsi riuniti:
1) sul ricorso numero di registro generale 2531 del 2010, proposto da Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. G Z, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. N M R sito in Catania, via Vecchia Ognina, n. 142/B;

contro

- il Comune di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. M A, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G C sito in Catania, via Livorno, n. 10;

2) sul ricorso numero di registro generale 1511 del 2013, proposto da Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. G Z, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. N M R sito in Catania, via Vecchia Ognina, n. 142/B;

contro

- il Comune di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. M A, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G C sito in Catania, via Livorno, n. 10;

per l’annullamento

a) quanto al ricorso n. 2531 del 2010 :

1) del provvedimento n. 6463 del 21 maggio 2010;

2) nella parte di interesse, il “Regolamento Comunale degli impianti di telecomunicazione” approvato con deliberazione del 1° dicembre 2009;

3) nella parte di interesse, il “Piano attuativo per la localizzazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile” del Comune di Siracusa del 31 marzo 2009;

4) ogni altro atto e/o provvedimento precedente o successivo comunque presupposto, connesso e/o consequenziale;

b) quanto al ricorso n. 1511 del 2013 :

1) del decreto 3 aprile 2014 dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana della Regione Siciliana di individuazione dell’area dell’istituendo Parco archeologico di Siracusa come riportata nella relativa cartografia in Allegato A al decreto medesimo;

2) ove occorra del precedente decreto assessoriale 29 aprile 2013 n. 1142 di rimodulazione del sistema dei Parchi archeologici della Regione, comprendente anche quello di Siracusa;

3) della proposta di perimetrazione del Parco in questione, comprensiva della zonizzazione, cartografia e bozza di regolamento, avanzata dalla Soprintendenza con nota del giorno 11 febbraio 2014, n. 1949;

4) d’ogni altro atto o provvedimento, precedente o successivo, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Siracusa;

Viste le memorie delle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il cons. G L G;

Udito nell’udienza pubblica del 2 dicembre 2021 l’avv. F F, su delega dell’avv. G Z, per la parte ricorrente;
nessuno presente per il Comune di Siracusa;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- La domanda di annullamento veicolata con il primo dei ricorsi in epigrafe riguarda il provvedimento prot. n. 6463/2010 con il quale il competente Dirigente del Comune di Siracusa ha invitato la ricorrente società alla individuazione di siti alternativi, per l’installazione di un impianto di telefonia mobile, rispetto a quello esistente ubicato in prossimità di una struttura scolastica in detto provvedimento meglio identificata. La richiesta del Comune deriva dall’intervenuta approvazione del regolamento comunale degli impianti di telecomunicazione, il cui art. 5 stabilisce che «gli impianti eventualmente esistenti nelle aree sensibili di tipo b, salvo quanto previsto dall’art.4 comma 2, dovranno essere ricollocati entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, compatibilmente con l’individuazione di siti alternativi».

2.- Con i quattro motivi in cui si articola il ricorso ha dedotto i vizi come di seguito esposti:

1) Violazione di legge (art. 1 disp. prel. cod. civ.;
art. 9 l. n. 36 del 2001), incompetenza. La previsione regolamentare che impone lo spostamento degli impianti di telefonia già esistenti sulla base di specifici titoli abilitativi in prossimità dei luoghi sensibili indicati dal medesimo regolamento in ragione della sua (non ammessa) retroattività, sarebbe illegittima e, in ogni caso, riguarderebbe un aspetto che, secondo quanto esposto, esula dalle funzioni comunali;

2) Violazione di legge (art. 8, comma 6 e art. 9 l. n. 36 del 2001;
d.P.C.M. 8 luglio 2003), violazione dei principi di partecipazione nell’adozione degli strumenti urbanistici;
eccesso di potere per difetto di istruttoria. Lo strumento regolamentare sarebbe stato adottato senza la necessaria partecipazione dei gestori del servizio anche al fine di valutare la compatibilità della disciplina secondaria con le esigenze del servizio, fermo restando che la disciplina di cui trattasi non garantirebbe un servizio con omogenea copertura dell’abitato e delle zone limitrofe;

3) Violazione di legge (art. 1, l. n. 249 del 1997;
artt. 8 e 9 l. n. 36 del 2001;
art. 86 d. lgs. n. 259 del 2003;
l.r. sic. n. 17 del 1994;
l. n. 1150 del 1942;
l. n. 10 del 1977;
l. n. 47 del 1985), eccesso di potere sotto diversi profili. Il divieto di installazione previsto dal Comune sarebbe illegittimo sotto diversi profili:

a) l’ente locale territoriale sarebbe privo di competenza in materia sanitaria, conseguentemente non può, attraverso il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adottare misure che nella sostanza costituiscono una deroga ai limiti di esposizione fissati dallo Stato;

b) le infrastrutture di telefonia mobile sarebbero assimilate alle opere di urbanizzazione primaria con conseguente compatibilità di ogni destinazione;

4) Violazione di legge (d. P.R. 22 dicembre 1991;
art. 90 d. lgs. n. 259 del 2003). I provvedimenti impugnati violerebbero le convenzioni stipulate tra la società ricorrente e il Ministero competente per l’espletamento del servizio ad uso pubblico di telefonia cellulare.

3.- Il secondo dei ricorsi in epigrafe è volto ad ottenere la caducazione del provvedimento n. 773/13 del 5 marzo 2013 con il quale il Comune di Siracusa ha rigettato l’istanza di Telecom Italia s.p.a. per la realizzazione di un intervento di modifica tecnologica al medesimo preesistente impianto nello stesso provvedimento indicato. Le ragioni di siffatto diniego risiedono nella già evidenziata circostanza che l’impianto si trova a breve distanza da un sito sensibile.

4.- A sostegno dell’ulteriore domanda di annullamento la ricorrente ha dedotto i vizi come di seguito esposti:

1) Violazione dell’art. 87- bis d. lgs. n. 259 del 2003 ed eccesso di potere per difetto di presupposti. Sull’istanza appresentata dalla ricorrente si sarebbe formato il silenzio-assenso, con conseguente tardività del provvedimento impugnato;

2) Eccesso di potere sotto diversi profili. In pendenza della domanda di annullamento sulla previsione dell’obbligo di rispetto delle distanze da siti sensibili, posta a base della motivazione del provvedimento impugnato, l’amministrazione non avrebbe potuto dar luogo al rigetto dell’istanza;

3) Invalidità derivata. Il provvedimento sarebbe affetto dai medesimi vizi dell’ordine di delocalizzazione.

5.- Si è costituito in giudizio il Comune di Siracusa il quale ha chiesto il rigetto delle avversarie pretese, non senza dubitare della tempestività della domanda di annullamento del regolamento comunale.

6.- All’udienza pubblica del 2 dicembre 2021, presente il procuratore di parte ricorrente che si è riportato alle già rassegnate domande e conclusioni, il ricorso, su richiesta dello stesso, è stato posto in decisione.

7.- In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe poiché riguardanti un’unica vicenda procedimentale.

8.- Entrambi i ricorsi, alla stregua di quanto si dirà, sono meritevoli di accoglimento.

9.- Deve muoversi, poiché avente carattere di priorità logica, dallo scrutinio delle doglianze che Telecom s.p.a. ha mosso contro la disciplina regolamentare delocalizzativa adottata dal Comune di Siracusa.

Deve, tuttavia, premettersi che «Come noto, le norme regolamentari che contengono volizioni generali ed astratte non sono suscettibili di immediato gravame, dal momento che solo con l’adozione di un atto applicativo di contenuto sfavorevole per l’istante si concreta la lesione attuale e concreta che legittima l’impugnazione del regolamento presupposto. La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che con riferimento al regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia cellulare, si tratta di un atto di carattere generale avente natura regolamentare, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, l. n. 36 del 2001, con la conseguenza che le relative disposizioni vanno impugnate unitamente agli atti applicativi, perché è solo con questi ultimi che la lesione presenta i caratteri dell'attualità e della concretezza dovendosi ritenere che il regolamento in quanto atto generale e astratto si presenti come volizione preliminare, mentre solo l'atto applicativo attualizza e concretizza la lesione della sfera giuridica dei destinatari » (T.a.r. per l’Abruzzo, sez. st. Pescara, sez. I, 8 novembre 2021, n. 472 e giurisprudenza ivi citata).

Ciò precisato, l’art. 5 del regolamento comunale approvato in data 1° dicembre 2009 stabilisce:

«1.Il presente regolamento individua due tipi di aree nelle quali viene prescritta particolare cautela:

a) aree di interesse storico-architettonico e paesaggistico ambientale, nelle quali devono essere ridotti gli impatti di tipo visivo degli impianti;

b) strutture a destinazione scolastica e sanitaria e loro pertinenze, aree a verde attrezzate, aree destinate all’infanzia.

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