TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2019-09-06, n. 201904460
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Testo completo
Pubblicato il 06/09/2019
N. 04460/2019 REG.PROV.COLL.
N. 05814/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5814 dell’anno 2016, proposto da
M R, rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
S avv. G, rappresentato e difeso da se stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nola, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per l'esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 3297/2012 del Giudice di Pace di Nola (G.d.P. avv. Francesco Rainone), resa il 22.10.2012 e pubblicata il 30.10.2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2019 il dott. M M L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame, M R e l’avv. G S hanno introdotto il giudizio d’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3297/2012, resa il 22.10.2012 e pubblicata il 30.10.2012, con la quale il Giudice di Pace di Nola, nel definire il giudizio RG n. 4429/2011, ha accolto la domanda risarcitoria proposta da M R nei confronti del Comune di Nola, dichiarando quest’ultimo “ esclusivo responsabile del sinistro ”, e per l’effetto condannando l’ente convenuto “ al pagamento, in favore di M R della somma di €800,00, oltre interessi dalla costituzione in mora all’effettivo soddisfo ”, nonché “ al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente giudizio che liquida in complessivi euro 800,00, di cui euro 150,00 per spese, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario ” (attribuzione in favore dell’avv. G S).
La decisione, avverso la quale non è stato interposto alcun gravame (come da attestazioni in data 21.2.2014 e 22.9.2014 dell’Ufficio del Giudice di Pace di Nola), è passata in cosa giudicata, ed altresì di essa risulta documentata la notificazione in forma esecutiva al Comune di Nola in data 4 dicembre 2012.
I ricorrenti, a fronte del mancato pagamento delle somme rispettivamente ad essi dovute in forza del citato titolo giudiziario, chiedono che l’adito T.A.R. voglia disporre l’esecuzione delle statuizioni della sentenza emessa in loro favore, anche mediante la nomina a tal fine di un commissario ad acta, che provveda in luogo del Comune inadempiente e a spese di questo.
Sempre i ricorrenti chiedono, altresì, fissarsi, ex art. 114 co. 4° lett. e) del cpa, una somma di denaro dovuta dal Comune di Nola per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, con conseguente condanna dello stesso al relativo pagamento in proprio favore.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Nola, ancorché ritualmente intimato.
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla camera di consiglio del 26 giugno 2019.
DIRITTO
1) Il ricorso si palesa fondato.
Sussistono tutte le condizioni per dare ingresso all’istanza di ottemperanza in esame, in quanto la sentenza in questione è passata in giudicato prima della instaurazione del giudizio, come da certificazione della competente cancelleria, e tuttora non risultano corrisposte le somme dovute in base ad essa, sebbene i ricorrenti abbiano provveduto a notificarla (in data 4.12.2012, in doppia copia, una per ciascuno degli interessati) in forma esecutiva al Comune di Nola, e sia perciò ormai inutilmente decorso il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i