TAR Milano, sez. III, sentenza 2009-12-22, n. 200905936

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2009-12-22, n. 200905936
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 200905936
Data del deposito : 22 dicembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01915/2005 REG.RIC.

N. 05936/2009 REG.SEN.

N. 01915/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1915 del 2005, proposto da:
Centro Vigilanza Speciale (C.V.S.) s.c.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. R D, con domicilio eletto presso gli Uffici di C.V.S. s.c.r.l. in Milano, Via Idiomi n. 1;

contro

C.C.I.A.A.-Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Milano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. M B, E R e W F, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, piazza Borromeo n. 12;

nei confronti di

Coop. Open House, non costituita.
,

per l'annullamento

- dell’atto n. 327 del 30 giugno 2005 con il quale il Segretario Generale della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Milano ha assunto la determinazione di assegnare il servi zio di portierato presso gli edifici della CCIAA di Milano per il periodo 4.07.2005 – 31.12.2006 alla Cooperativa Open House invece che alla ricorrente;

- del capitolato speciale d’appalto del servizio di portierato presso gli edifici della CCIAA di Milano (come approvato dalla stessa CCIAAA di Milano e richiamato nel bando prot. 30078 del 13.04.2005 del pubblico incanto di detto servizio di portierato) nella parte in cui all’art. 10 esclude la facoltà per la cooperativa ricorrente, in caso di aggiudicazione di impiegare nell’appalto soci d’opera con rapporto di lavoro autonomo;

- dell’atto in data 30 maggio 2005 con il quale il responsabile del procedimento ha provveduto alla integrazione delle clausole del bando di pubblico incanto, nella parte in cui stabilisce che il CCNL di riferimento per l’appalto de quo è quello in vigore per i dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi;

- del verbale della commissione di gara n. 2 del 14.06.2005 nella parte in cui la commissione stabilisce, anche nei confronti della ricorrente, l’assoggettamento a verifica della congruità dell’offerta;

- del conseguente atto, in parte qua, del responsabile del procedimento in data 14 giugno 2005 prot. N. 46716.

- del verbale della commissione di gara n. 3 del 21 giugno 2005 che ha espresso il giudizio di incongruità dell’offerta presentata dalla ricorrente;

- del verbale della commissione di gara n. 4 del 27 giugno 2005 con il quale la commissione propone l’aggiudicazione del servizio alla Cooperativa Open House.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di C.C.I.A.A.- Camera di Commercio di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22/10/2009 il dott. S C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano, con bando datato 13 aprile 2005, ha indetto una gara d’appalto per l’affidamento del servizio di portierato presso i propri uffici di Milano, per il periodo 4 luglio 2005 – 31 dicembre 2006.



1.1. Il criterio di aggiudicazione stabilito era quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 157/95, sul costo orario feriale diurno offerto.



1.2. Hanno partecipato alla gara, fra gli altri concorrenti, la società ricorrente e la controinteressata Cooperativa Open House.



1.3. La ricorrente si è collocata al primo posto della graduatoria di gara, avendo offerto il prezzo orario di Euro 11,29;
mentre la controinteressata, con un’offerta pari ad Euro 11,33, si è collocata al secondo posto.



1.4. Prima di addivenire alla conclusione del contratto, la stazione appaltante ha deciso di sottoporre a verifica le offerte collocatesi ai primi dieci posti della graduatoria, ed ha riscontrato, in esito a tale verifica, l’anomalia dell’offerta presentata dalla ricorrente, mentre ha considerato congrua quella presentata dalla Cooperativa Open House.



1.5. In ragione di ciò, con provvedimento n. 327 del 30 giugno 2005, la stessa stazione appaltante invece di assegnare l’appalto in argomento alla ricorrente, lo ha assegnato alla controinteressata.



1.6. Avverso tale provvedimento è diretto il ricorso in esame.



1.7. Si è costituita in giudizio la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano per opporsi all’accoglimento del gravame.



1.8. Con ordinanza n. 1819 del 13 luglio 2005, la Sezione ha respintol’istanza incidentale di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. L’ordinanza è stata riformata dal Consiglio di Stato in sede di giudizio cautelare d’appello.

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