TAR Roma, sez. 1B, ordinanza cautelare 2010-06-24, n. 201002763
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N. 02763/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 02320/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 2320 del 2010, proposto da:
M C C, rappresentato e difeso dall'avv. M M, con domicilio eletto presso M M in Roma, piazza Randaccio, 1;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
V A;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento n. 376753-4-2007 prot. AV, per mezzo del quale il ricorrente apprendeva di essere stato escluso dalla graduatoria finale della selezione per l'avanzamento a scelta per esami dei Marescialli Capo in s.p. dei Carabinieri al grado di Maresciallo Aiutante s.U.P.S. per l'anno 2006;
di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi compresa la determinazione dirigenziale del 9.11.2009...
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2010 il dott. G R e uditi per le parti i difensori avv. Anna Picciolini, con delega, e l'avv. dello Stato Andrea Fedeli;
Visto:
-l’art. 35, c. 2, D.Lvo 12 maggio 1995, n. 198, come modificato dall’art. 26 del D.Lvo 28 febbraio 2001, n. 83 (recante le cause che possono dar luogo all’esclusione del personale militare in servizio dalle procedure relative all’avanzamento);
-l’art. 4 del D.M. 12 giugno 2007 (sui requisiti di partecipazione alle procedure di avanzamento);
-l’art. 1, c. 2, lett. E) del D.D. n. 3342 datato 8 novembre 2007 (con il quale è stato indetta la procedura de qua e fissate le cause impeditive della partecipazione concorsuale);
Ritenuto che il provvedimento impugnato, adottato sulla base di congrui e sufficienti elementi di fatto e di diritto, appare resistere alle articolate censure;