TAR Bari, sez. III, ordinanza cautelare 2021-06-17, n. 202100205
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Pubblicato il 17/06/2021
N. 00205/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00553/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 553 del 2021, proposto da R C, rappresentata e difesa dall'avvocato C T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ruvo di Puglia, Regione Puglia non costituiti in giudizio;
Ministero della Cultura, Ministero della Transizione Ecologica, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui Uffici in Bari, via Melo, 97, sono domiciliati ex lege ;
per l'annullamento, previa sospensiva,
del diniego di permesso di costruire del Comune di Ruvo di Puglia prot. n. 9654 del 3 maggio 2021, notificato in data 10.5.2021, per l'installazione dell'impianto fotovoltaico integrato in zona A;
ove necessario delle linee guida 4.4.1 del PPTR, piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia, in parte qua;
dell'art. 10 comma XX delle N.T.E. al momento adottate e non approvate in variante al P.R.G. vigente con delibera di C.C. n. 37/2020;
ove necessario della nota della Regione Puglia, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, prot. n. 1488 del 16.4.2021;
di ogni altro provvedimento provvedimento presupposto, connesso o consequenziale ancorché non conosciuto dal ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e del Ministero della Transizione Ecologica;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2021 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori avv. C T per la ricorrente;
Premesso che:
-in data 22 marzo 2021, la ricorrente ha chiesto al competente ufficio del comune di Ruvo di Puglia il permesso di costruire per la esecuzione di opere di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della propria unità immobiliare sita in via E. Giovenale dello stesso comune;
-in concreto il progetto prevede la installazione di pannelli fotovoltaici integrati al tetto di copertura della soffitta di terzo piano della abitazione della ricorrente;
Considerato che:
-l’amministrazione comunale ha comunicato alla signora Ciliberti il diniego dell’istanza sopra citata motivando la decisione negativa in base alla non conformità del progetto a quanto previsto dal Regolamento regionale n. 24 del 2010 s.m.i., dal Regolamento regionale n. 29/2012, nonché dal titolo XX delle norme tecniche di esecuzione della zona A- Nucleo Antico- , adottate con delibera di Consiglio comunale n. 37/2020, che vietano l’installazione di pannelli fotovoltaici nella zona del centro storico;
Ritenuto che:
-ad un sommario esame, proprio della presente fase incidentale cautelare, il diniego è illegittimo in quanto la p.a. locale sembra non avere tenuto conto della previsione normativa di cui all’art. 6 della Legge regionale Puglia 1 dicembre 2017, n. 51, a mente della quale “ sugli edifici rientranti nella zona territoriale di tipo “A” degli strumenti urbanistici vigenti è consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici definiti dal codice di impianto F.1° e F.1b, ai sensi e alle condizioni previste dalla vigente regolamentazione regionale” ;
-la stessa disposizione stabilisce, altresì, l’abrogazione di “ tutte le disposizioni legislative e amministrative incompatibili con la disposizione di cui al comma 1 ”;
-il ricorso è assistito da sufficiente fumus di fondatezza;