TAR Palermo, sez. I, sentenza 2011-04-19, n. 201100764

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2011-04-19, n. 201100764
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201100764
Data del deposito : 19 aprile 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01470/2000 REG.RIC.

N. 00764/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01470/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1470 del 2000, proposto da D C, rappresentato e difeso dall'avv. A T, con domicilio eletto presso l’avv. Antonino Nocito in Palermo, via A.Casella N.60;

contro

Assessorato Reg.Le della Sanita', rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici, in Palermo, via A. De Gasperi 81, è domiciliata per legge;
Azienda Unita' Sanitaria Locale di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento prot n. 2744 del 28 febbraio 2000, con cui è stata rigettata l’istanza di reinserimento negli elenchi regionali degli specialisti convenzionati esterni per la branca di cardiologia, ex art. 1, comma 16, legge n. 423/1993;

di tutti gli atti pregressi, connessi e consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Assessorato Regionale della Sanita';

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2011 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 5 maggio 2000, e depositato il successivo 18 maggio, il dott. Calogero Dulcimascolo ha impugnato il provvedimento in epigrafe, deducendone l’illegittimità.

Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l’Amministrazione regionale intimata.

Con ordinanza n. 997/2000, è stata respinta la domanda di sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti impugnati.

Il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 22 febbraio 2011.

Il ricorso in esame concerne gli effetti della sostituzione del regime di convenzionamento con quello di preaccreditamento.

Osserva il collegio come, dopo un iniziale orientamento giurisprudenziale di segno contrario, a partire dalla decisione 15 maggio 2006, n. 235, Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha riconosciuto legittima la pretesa – quale quella avanzata con il ricorso in esame - di riattivazione del rapporto convenzionale “o più propriamente la attivazione del precedente rapporto in regime di accreditamento provvisorio”.

Di tale evoluzione giurisprudenziale dà correttamente conto la memoria della difesa regionale, che tuttavia ricollega ad essa una sorta di effetto ex lege, che – escludendo l’intermediazione di un potere amministrativo – escluderebbe la lesività e dunque l’impugnabilità di provvedimenti quale quello gravato.

Il Collegio non condivide quest’ultimo rilievo.

Il provvedimento oggetto del presente giudizio ha in realtà un contenuto ed un effetto impeditivo rispetto all’esercizio delle facoltà rivendicate.

Al di là della automaticità o meno della successione dal regime di convenzionamento al regime di preaccreditamento, ciò che appare troncante, nel caso di specie, è proprio l’esistenza di un provvedimento dell’amministrazione che si frappone alla – legittima – pretesa dell’interessato, e che ove non rimosso impedirebbe il maturare dell’effetto auspicato.

Il ricorso è pertanto ammissibile e, per le ragioni esposte in precedenza, fondato nel merito.

Conseguentemente, va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese, liquidate in complessivi euro 2.000,00, vanno poste a carico della parte soccombente, come pure le spese della fase cautelare (euro 2.000,00), già poste a carico del ricorrente in sede di giudizio cautelare d’appello.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi