TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-03-25, n. 202401147
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Testo completo
Pubblicato il 25/03/2024
N. 01147/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01714/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1714 del 2019, proposto da
Rete Rinnovabile S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A A, M C, F T e M C B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A A in Catania, Via Gabriele D’Annunzio, n. 111;
contro
Comune di Priolo Gargallo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato S T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Ufficio del Genio Civile di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, Via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. 0022287 del 23 agosto 2019, con cui il Comune di Priolo Gargallo ha espresso un diniego di autorizzazione edilizia in sanatoria per “ opere per la trasmissione, lo smistamento, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica di una linea a MT a 20 KV ”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Priolo Gargallo, della Presidenza della Regione Siciliana, dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Ufficio del Genio Civile di Siracusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 19 febbraio 2024 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con istanza presentata in data 8 ottobre 2014 al Genio Civile di Siracusa, la società “Rete Rinnovabile S.r.l.”, quale proprietaria di un impianto fotovoltaico denominato “Melilli” di potenza pari a 504 KW, sito in C. da Mostringiano del Comune di Priolo Gargallo, chiedeva il rilascio di autorizzazione in sanatoria ai sensi dell’art. 111 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 per l’intervenuta realizzazione di “ una linea elettrica per la connessione (dell’impianto di energia di sua proprietà) alla Rete Elettrica Nazionale in MT a 20 KV, e delle opere ad essa connesse ”.
Subito dopo, in data 4 novembre 2014, la società comunicava al Comune di Priolo Gargallo la presentazione della suddetta istanza di autorizzazione in sanatoria per consentire all’autorità locale di esprimere il parere di cui all’art. 120 del R.D. n. 1775/1933.
Con provvedimento prot. n. 0022287 del 23 agosto 2019, il Comune di Priolo Gargallo esprimeva un diniego all’autorizzazione edilizia in sanatoria richiesta per la linea a MT a 20 KV, di connessione dell’impianto fotovoltaico sito in C. da Mostringiano con la rete elettrica nazionale per “ accertata carenza documentale tecnica ”.
Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso, ritualmente notificato il 29 ottobre 2019 e depositato il 5 novembre 2019, la società “Rete Rinnovabile S.r.l.”, censurandolo per i seguenti motivi:
I. Eccesso di potere per contraddittorietà rispetto a proprie precedenti determinazioni; violazione del principio dell’affidamento e del canone del buon andamento dell’amministrazione (anche in connessione al parametro di cui all’art. 97 della Costituzione); perplessità.
Col primo motivo, parte ricorrente lamenta la contraddittorietà del provvedimento impugnato rispetto al precedente provvedimento n. 584 del 31 maggio 2010, con cui il Comune di Priolo Gargallo avrebbe autorizzato la realizzazione dell’impianto nella sua interezza, ivi compresi i collegamenti elettrici alla rete e, in particolare, la linea elettrica AC a 20 kV;
II. Eccesso di potere per incompetenza; violazione di legge e falsa applicazione (artt. 111 e ss. e 120 del RD 1775/1933; art. 36 del D.P.R. 380/2001); travisamento dei fatti. Eccesso di potere per difetto dei