TAR Bari, sez. I, sentenza 2016-07-20, n. 201600944

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2016-07-20, n. 201600944
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201600944
Data del deposito : 20 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01057/2013 REG.RIC.

N. 00944/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01057/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1057 del 2013, proposto da:
NT UC, LE US, LV IE, CO MA EA, IT UA UR, IA IA D'CO, IA Di LE, OB GE, CO OM TE, MA CI, LO MA, IC RD, NC PE, LO PR, EO NT NS, IA CH EN, IC RO MA EN, IU IN, rappresentati e difesi dall'avv. LV Di Pardo, con domicilio presso la Segreteria T.A.R. Puglia, Bari, in Bari, Piazza Massari;



contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97;
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, già Inpdap;



per l’accertamento e la declaratoria

dell’illegittimità del recupero dei contributi previdenziali effettuato mediante ritenuta sullo stipendio,

nonché

per la condanna

delle Amministrazioni resistenti alla restituzione delle somme trattenute, maggiorate di rivalutazione monetaria e interessi legali,

e per l’annullamento

previa sospensione

del provvedimento, di data e tenore sconosciuti, mediante il quale è stato disposto il detto recupero.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero della Giustizia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2016 il dott. Alfredo IU Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 27/7/2013 e depositato in Segreteria il 2/8/2013, i ricorrenti, magistrati ordinari, adivano il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere le pronunce meglio indicate in oggetto.

Esponevano di aver fruito dei benefici previsti dall’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29/11/2002 (“ Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio delle province di Campobasso e Foggia ed altre misure di protezione civile ”) ed in particolare, ai sensi dell’art. 7 della detta O.P.C.M., della sospensione “ dei versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti ” fino al 31/3/2003.

In applicazione di tale ordinanza, il Ministero dell’Economia e della Finanza, per il tramite dei suoi uffici periferici, non operava le trattenute previdenziali nei confronti dei ricorrenti, versando loro in busta paga importi con dicitura “ rimborso ritenuta previdenziale per calamità naturali ”.

Con successive Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri (n. 3279 del 10/4/2003, n. 3308 del 11/7/2003 e n. 3344 del 19/3/2004), la predetta sospensione veniva prorogata sino al 31/12/2005.

Sennonché, con norma di interpretazione autentica di cui all’art.6, comma 1-bis del D.L. n. 263/2006 (convertito in L. n. 290 del 16/12/2006), il legislatore chiariva che le disposizioni di sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sarebbero dovute essere applicate ab origine solo dai datori di lavoro privati. Ciononostante, l’Amministrazione continuava a non trattenere la quota di contribuzione previdenziale a carico dei ricorrenti finché questi non apprendevano che sulle loro buste paga veniva operata una ritenuta mensile per “ recupero ritenuta previdenziale per calamità naturale ”.

I ricorrenti proponevano dunque impugnazione avverso il provvedimento - di estremi e di contenuto sconosciuti - che aveva disposto il recupero dei contributi previdenziali ritenendolo illegittimo, per violazione dell’art. 3, comma 9, L. n. 335/1995, in particolare sollevando eccezione di prescrizione del credito contributivo di cui sopra.

In tesi, in applicazione di quanto disposto dall’art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, il versamento delle contribuzioni previdenziali e di assistenza sociale obbligatoria doveva ritenersi prescritto con il decorso di cinque anni, in quanto, con la formulazione “ cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria ”, il legislatore aveva inteso

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