TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2023-08-04, n. 202313095
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Testo completo
Pubblicato il 04/08/2023
N. 13095/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04887/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4887 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato E E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Veneto, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa adozione delle opportune misure cautelari ex artt. 55-56 c.p.a.:
- dell'avviso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2021/24 tramite graduatoria riservata della Regione Veneto nella parte in cui precluda l'esercizio di attività libero professionale compatibile in concreto con gli obblighi formativi;
- ove occorra e per quanto di ragione, della comunicazione della Regione di convocazione dei vincitori per accettazione del posto e inizio del corso;
- di ogni altro atto, comunicazione o dichiarazione con cui parte resistente ha imposto di astenersi dallo svolgimento della libera professione durante il corso di Medicina Generale senza borsa ai sensi del Decreto Calabria, ivi inclusa la convocazione per l'avvio dei corsi e il modello di autodichiarazione allegato;
- ove occorra e per quanto di ragione, dei moduli di iscrizione o autodichiarazioni con cui parte resistente chieda a parte ricorrente di accettare o certificare l'assenza di cause di incompatibilità al momento dell'iscrizione, ove esistenti anche se non conosciuti;
- ove occorra e per quanto di ragione, del Decreto del Ministero della Salute del 7/3/2006;
- ove occorra e per quanto di ragione, del Decreto del Ministero della Salute del 28/9/2020 e del Decreto del Ministero della Salute del 14/7/2021;
- ove occorra e per quanto di ragione, di eventuali circolari o pareri, mai comunicati a par-te ricorrente, con cui il Ministero della Salute abbia ritenuto di estendere ai corsisti soprannumerari ex d.l. 35/2019 convertito con l. 60/2019 la disciplina delle incompatibilità di cui al DM 7.3.2006, ivi inclusa la circolare del Ministero della Salute prot. N. 22176 del 12/05/2020;
- ove esistente o nelle more pervenuto, di qualsiasi altro atto – anche non conosciuto - nella misura in cui dovesse stabilire l'incompatibilità tra la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale e lo svolgimento di attività libero professionale;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quelli impugnati;
NONCHE' PER LA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA'
- in quanto occorra dell'articolo dell'art. 12, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 25/06/2019, n. 60;
NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO
del diritto di parte ricorrente a frequentare il corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, tramite graduatoria riservata, e a svolgere attività libero professionale compatibile con gli obblighi formativi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2023 la dott.ssa F F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questi i fatti di cui è causa.
Con il c.d. Decreto Calabria (d.l. n. 35 del 30 aprile 2019) convertito nella legge n. 60 del 25/06/2019 (doc. 1), è stata istituita una nuova forma di accesso ai corsi MMG senza test di ingresso per corsisti soprannumerari senza borsa, parallela rispetto all’altra categoria di soprannumerari senza borsa e senza test regolata dalla l. 401/2000.
L’art. 12, co. 3, del predetto d.l. n. 35/2019 dispone che, fino al 31 dicembre 2021, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e già risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, che siano stati incaricati, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale, accedono al predetto corso, tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio. Accedono in via prioritaria all'iscrizione al corso coloro che risultino avere il maggior punteggio per anzianità di servizio maturata nello svolgimento dei suddetti incarichi convenzionali, attribuito sulla base dei criteri previsti dall'accordo collettivo nazionale vigente per il calcolo del punteggio di anzianità di servizio. I medici già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale sono interpellati, in fase di assegnazione degli incarichi, comunque in via prioritaria rispetto ai medici di cui ai periodi precedenti. Il numero massimo di candidati ammessi al corso è determinato entro i limiti consentiti dalle risorse di cui al successivo periodo.
La Regione Veneto, con determinazione dirigenziale pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 155 del 19 novembre 2021, ha adottato l’avviso pubblico per l’ammissione di n. 127 tirocinanti al corso di formazione specifica in medicina generale - triennio 2021-2024, tramite graduatoria riservata e senza borsa di studio ai sensi del predetto art. 12 comma 3 del Decreto Calabria.
L’art. 13 di detto Avviso, rubricato “ Incompatibilità, Attività lavorativa e frequenza del corso ”, prevede che: “ 1. Ai medici ammessi a frequentare il corso a seguito del superamento del concorso, sono applicate le incompatibilità ordinarie previste dall’art. 11 del D.M. Salute 07.03.2006, ivi comprese le eccezioni di cui all’art. 19 comma 11 della L. 448/2001, nonché successive disposizioni in merito previste dalla normativa di settore. La violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità è causa di espulsione dal corso. 2. Il medico in formazione è comunque tenuto a garantire la regolare frequenza a tempo pieno delle attività formative del corso, sia teoriche che pratiche. La formazione a tempo pieno implica che il medico in formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno. 3. Ai sensi del DM 7 marzo 2006, prima dell’inizio del corso gli interessati dovranno produrre dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, e successive modificazioni, attestanti la non sussistenza di cause di incompatibilità ovvero dichiarazioni di rinuncia ai suddetti rapporti incompatibili ”.
L’esponente - che già svolgeva attività come medico estetico in libera professione presso clinica privata, con ampia flessibilità oraria, senza vincolo di subordinazione - ha preso parte alla procedura pubblica per l’ammissione al corso in esame, risultando tra i vincitori.
La graduatoria è stata approvata con il decreto regionale n. 7 del 14 marzo 2022.
Con nota del 27.04.2022, la Regione ha comunicato ai candidati il superamento del concorso e li ha convocati per l’avvio del corso in data 9 maggio 2022.
Con ricorso notificato il 3 maggio 2022 -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa adozione di misure cautelari anche inaudita altera parte, degli atti in epigrafe nella parte in cui escludono l’esercizio di attività di libera professione in concomitanza con la partecipazione al corso.
In estrema sintesi, è stata sottoposta all'esame del Collegio la legittimità delle incompatibilità imposte ai corsisti soprannumerari senza borsa di studio di Medicina Generale ammessi ai sensi dell’art. 12, comma 3 del decreto-legge n. 35 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 60 del 25 giugno 2019, ossia il cd. Decreto Calabria. In particolare viene denunciata l’illegittimità delle incompatibilità che, già bocciate dalla giurisprudenza per la passata tornata concorsuale, impediscono a parte ricorrente di svolgere attività libero professionale che non sia in concreto incompatibile con le lezioni.
Con decreto ex art. 56 c.p.a. n. 3002 dell’11 maggio 2022, è stata disposta l’immediata sospensione degli atti impugnati nella parte in cui vietano alla ricorrente corsiste la prosecuzione delle attività libero professionali, “ considerato che, avuto riguardo all’orientamento della sezione in materia, sussistono i presupposti per l’accoglimento della proposta istanza cautelare monocratica ”.
Si è costituito il Ministero della Salute, contestando tutto quanto ex adverso dedotto perché infondato in fatto ed in diritto.
Con ordinanza n. 3376 del 26 maggio 2022 - non impugnata - è stata confermata la sospensione degli atti impugnati, “ Considerato che le cause di incompatibilità costituiscono un’eccezione alla generale libertà di iniziativa economica ed occorre accedere ad una interpretazione costituzionalmente orientata delle relative disposizioni, tenendo altresì conto del legittimo affidamento ingenerato nei ricorrenti circa la possibilità di svolgere le attività lavorative compatibili (in questo senso cfr. TAR Roma n. 4063/2021; TAR Campania n. 473/2021; TAR Veneto n. 613, 614 e 617/2020);