TAR Genova, sez. I, sentenza 2020-01-13, n. 202000015

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2020-01-13, n. 202000015
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202000015
Data del deposito : 13 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/01/2020

N. 00015/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00962/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 962 del 2008, proposto da:
F C, rappresentato e difeso dagli avv. F V e P M, presso i quali è elettivamente domiciliato nel loro studio in Genova, galleria Mazzini, 7/4;

contro

Comune di Alassio, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

del provvedimento di diniego di domanda di condono edilizio presentata in data 10.12.2004, prot. n. 29107, notificato in data 21.8.2008.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 27 novembre 2019 il dott. Richard Goso e udito il difensore intervenuto per il ricorrente, come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con istanza presentata al Comune di Alassio in data 10 dicembre 2004, il signor F C aveva chiesto il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria (condono ex d.l. n. 269/2003) dell’unità immobiliare ad uso magazzino-deposito abusivamente realizzata in regione Vignasse.

Si tratta di un manufatto di forma rettangolare avente dimensioni di m 9,00 x m 6,00 e altezza di m 2,80, con struttura portante in tubolari di ferro, tamponatura in legno e copertura in materiale plastico.

Previa interlocuzione procedimentale, il Comune di Alassio ha respinto la domanda di condono edilizio con provvedimento del 20 agosto 2008, poiché il manufatto in questione era stato realizzato in epoca successiva al 31 marzo 2003.

L’interessato ha impugnato il diniego di condono edilizio con ricorso notificato il 5 novembre 2008 e depositato il successivo 14 novembre.

I motivi di gravame sono collocati sotto le seguenti rubriche:

I) Eccesso di potere per sviamento. Violazione dei principi di imparzialità e logica che debbono guidare l’azione della P.A.

II) Violazione art. 3, l. 241/90 e successive modificazioni. Difetto di motivazione.

E’ rimasto intimato il Comune di Alassio.

Alla pubblica udienza del 27 novembre 2019, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Con il primo motivo di gravame, l’esponente denuncia il vizio di eccesso di potere per sviamento in quanto, prima di respingere l’istanza di condono edilizio, l’Amministrazione avrebbe dovuto attendere la conclusione del procedimento penale avviato nei confronti dell’autore dell’opera abusiva: il provvedimento anticipatamente adottato non risulterebbe inteso alla salvaguardia del territorio, bensì al perseguimento di finalità meramente punitive che sono estranee all’interesse pubblico affidato alla tutela della pubblica amministrazione.

Tali rilievi non hanno pregio.

Quando viene presentata una domanda di condono edilizio, infatti, l’adozione di un provvedimento espresso (di accoglimento o di rigetto) a definizione del relativo procedimento costituisce attività doverosa e ineludibile, rispetto alla quale non si possono configurare, neppure in via astratta e potenziale, profili di sviamento di potere.

Nessuna disposizione normativa, peraltro, impone che l’Amministrazione sospenda il procedimento amministrativo di condono edilizio in attesa degli accertamenti del giudice penale.

Anzi, l’art. 38 della legge n. 47/1985, applicabile anche al condono edilizio previsto dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003, stabilisce che la presentazione entro il termine stabilito dalla legge della domanda di condono, accompagnata dall’attestazione del versamento della somma dovuta a titolo della prima rata dell’oblazione, sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative.

Ne consegue la correttezza della statuizione con cui il Comune di Alassio si è pronunciato in ordine alla domanda di condono edilizio, nonostante la pendenza del procedimento penale.

Con il secondo motivo, l’esponente denuncia il vizio di difetto di motivazione, poiché l’impugnato provvedimento di rigetto non era corredato dal verbale di accertamento della polizia municipale né dall’indicazione dell’ufficio ove tale documento avrebbe potuto essere reperito.

Anche questa censura è priva di pregio giuridico.

Infatti, l’impugnato provvedimento di rigetto della domanda di condono edilizio è sufficientemente motivato con la descrizione dell’opera abusiva e l’accertamento della sua realizzazione in epoca successiva al termine utile fissato dal legislatore.

Il verbale di accertamento e la nota integrativa ivi richiamati non dovevano essere notificati all’interessato congiuntamente al provvedimento di rigetto, atteso che la corretta indicazione dei loro estremi integrava valida motivazione per relationem .

Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.

Nulla per le spese in assenza di costituzione dell’Amministrazione intimata.

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