TAR Roma, sez. 4T, sentenza 2024-05-22, n. 202410371
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Pubblicato il 22/05/2024
N. 10371/2024 REG.PROV.COLL.
N. 11990/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11990 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da A B, rappresentata e difesa dagli avvocati G C e I S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Palermo, via Rodi n. 1;
contro
il Ministero della Giustizia, Formez Pa e la Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) del giudizio, con relativo punteggio, espresso il 14 giugno 2023 sulla prova scritta della ricorrente nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per un contingente di 791 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, e più precisamente per la quota di n. 18 posti di conservatore da assegnare all'Ufficio centrale archivi notarili;
2) della nota del 23 agosto 2023 con cui il Formez, direzione reclutamento ha respinto la richiesta di riesame inoltrata dall'interessata, “sulla base delle verifiche effettuate dalla competente commissione esaminatrice”;
3) per quanto occorra, del quesito n. 22 del questionario;
per quanto riguarda i motivi aggiunti del 6 dicembre 2023:
- della graduatoria dei vincitori del concorso de quo pubblicata il 27 novembre 2023.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, di Formez Pa e della Commissione Interministeriale Ripam;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2024 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente gravame parte ricorrente ha impugnato l’esito delle prove scritte del concorso in epigrafe indicato, muovendo specifiche censure in relazione alla formulazione di quattro quesiti del questionario a risposta multipla somministrato dalla Commissione ai candidati.
2. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti depositando in atti i verbali della Commissione d’esame che, riunitasi per esaminare le numerose istanze di riesame pervenute dai candidati, ha formulato le proprie osservazioni sulla correttezza delle decisioni assunte.
3. In particolare, l’oggetto del contendere riguarda i seguenti quesiti:
3.1. Quesito n. 4: “ Nella società in accomandita semplice i libri sociali obbligatori sono tenuti: dai soci e dagli amministratori;dagli amministratori (risposta opzionata dalla ricorrente) ;dagli amministratori e dai sindaci (risposta ritenuta corretta dalla Commissione)”.
Sul punto la ricorrente assume l’erroneità della soluzione offerta dalla Commissione, posto che il collegio sindacale sarebbe un organo di controllo contemplato dal codice civile soltanto per la società per azioni e per la società in accomandita per azioni.
Secondo la prospettazione avversa, che richiama a sostegno dell’assunto gli artt. 2214, 2421 e 2477 c.c., anche nella società in accomandita semplice, laddove sia prevista dall’atto costitutivo la presenza del collegio sindacale, i libri sociali obbligatori devono essere tenuti dagli amministratori e dai sindaci.
3.2. Quesito n. 16: “ Rispetto alle norme contenute nel Codice civile in materia di disciplina del pubblico impiego le disposizioni contenute nel d.lgs.vo n. 165/2001 si pongono come: Norme subordinate in ogni caso a quelle contenute nel codice civile;Norme imperative e, di conseguenza prevalenti (risposta ritenuta corretta dalla Commissione) ;Norme subordinate a quelle contenute nel codice civile, salvo le eccezioni espressamente previste dal medesimo d.lgs.vo n. 165/2001 (risposta opzionata dalla ricorrente)”.
Secondo parte ricorrente l’opzione prescelta sarebbe, al pari di quella ritenuta corretta dalla Commissione, coerente con il dettato normativo di cui all’art. 2 del d. lgs. n. 165/2021.
In merito al quesito in esame, parte resistente ha sul punto replicato che il quesito stesso e la relativa risposta ritenuta corretta ripercorrono fedelmente il contenuto del citato art. 2.
3.3. Quesito n. 13: “ Le hanno affidato un incarico ma ritiene che la scadenza sia troppo breve e non pensa di riuscire a portare a termine il lavoro nei tempi richiesti. Quale azione ritiene più efficace? Espone al suo responsabile le criticità riscontrate, proponendo una modifica nella scadenza o un implemento delle risorse (risposta ritenuta più efficace dalla Commissione) ;Prova comunque a svolgere l’incarico, facendo degli straordinari e sperando così di riuscire (risposta opzionata dalla ricorrente) ;Fa presente al suo responsabile l’impossibilità di eseguire il lavoro così come è stato richiesto ”.
In relazione al quesito c.d. situazionale in esame, parte ricorrente denuncia la violazione del principio di ragionevolezza da parte della Commissione, che avrebbe erroneamente ritenuto che la risposta data dalla candidata fosse la meno efficace delle tre opzioni.
Parte resistente, di contro, ha evidenziato che la risposta scelta dalla ricorrente non può rappresentare l’azione più efficace, in quanto significherebbe rendersi indisponibile e quindi poco proattivo nel cercare una possibile soluzione alle difficoltà riscontrate.
3.4. Quesito n. 22: “ I conflitti di competenza tra uffici appartenenti a ministeri diversi sono risolti: con ricorso al Consiglio di Stato;con l’intervento del Governo (risposta ritenuta corretta dalla Commissione) ;con il ricorso al TAR (risposta opzionata dalla ricorrente)”.
Al riguardo, sebbene la ricorrente ammetta che la risposta opzionata è certamente errata, asserisce tuttavia di essere stata fuorviata dalla presunta erronea formulazione del quesito, nella parte in cui assegna al Governo, e non al Consiglio dei Ministri come sarebbe prescritto dall’art. 2 della l. n. 400/88, la risoluzione dei conflitti tra gli uffici.
Sul punto parte resistente, premessa la conformità del quesito e della risposta ritenuta corretta al dettato normativo, ha sottolineato il carattere palesemente errato della risposta fornita dalla candidata.
4. Con ordinanza cautelare del 18 ottobre 2023, questa Sezione ha disposto, ex art. 55, co. 10, c.p.a., la fissazione della trattazione del merito con rinvio all’udienza del 18 dicembre 2023.
5. Con atto di motivi aggiunti del 6 dicembre 2023 parte ricorrente ha impugnato la graduatoria di merito del concorso pubblicata nelle more del giudizio.
6. All’udienza pubblica del 18 dicembre 2023 è stata quindi disposta l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami (adempimento eseguito con le modalità e nei termini prescritti dalla ricorrente).
7. All’udienza pubblica del 7 maggio 2024 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione, come da verbale.
8. Il ricorso è parzialmente fondato.
8.1. Con riferimento al quesito n. 4, va affermata la correttezza della risposta fornita dall’odierna ricorrente.
Secondo la disciplina del codice civile (art. 2421 c.c. per la società per azioni, art. 2478 per la società a responsabilità limitata e art. 2519 c.c. per la società cooperative), soltanto le società di capitali devono tenere i libri sociali obbligatori.
Il legislatore non ha previsto per le società di persone, tra le quali rientra la società in accomandita semplice, un analogo adempimento obbligatorio.
Non è inoltre sostenibile, come affermato da parte resistente, che il candidato avrebbe dovuto ipotizzare l’eventuale previsione nell’atto costitutivo della s.a.s. del collegio sindacale così da poter inferire che anche i sindaci sono obbligati alla tenuta dei libri sociali.
Tale deduzione è errata per due ragioni:
- in primo luogo, è fallace lo stesso assunto di partenza, perché il collegio sindacale può essere eventualmente previsto dall’atto costitutivo di una s.r.l. ex art. 2477 c.c. e non già, come sostenuto dalla Commissione, dall’atto costitutivo della s.a.s. che, rientrando nella categoria delle società di persone in cui l’elemento personale prevale su quello patrimoniale, è notoriamente caratterizzata da un modello organizzativo semplificato rispetto alle società di capitali;
- in secondo luogo, la tenuta dei libri sociali obbligatori è, come detto, tassativamente regolata dal legislatore e non dipende dalla previsione o meno del collegio sindacale.
Potrebbe al più ipotizzarsi che in sede di costituzione di una s.a.s., nell’ambito del più generale principio di autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., i soci, oltre alle scritture contabili obbligatorie ex art. 2214 c.c., decidano di tenere anche le scritture sociali obbligatorie nei limiti della compatibilità con il modello societario prescelto (tale sarebbe, ad esempio, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, se si aderisse alla tesi, sostenuta in dottrina, che anche le società di persone possano dotarsi di un’assemblea dei soci).
Aderendo a tale impostazione ermeneutica, appare evidente che la risposta più plausibile al quesito posto dalla Commissione, indubbiamente di non agevole lettura, è proprio quella fornita dal ricorrente, che ha individuato negli amministratori e, dunque, nei soci accomandatari, gli unici soggetti che, compatibilmente con il modello societario di cui si discute, avrebbero dovuto assumere l’obbligo di custodire i libri sociali eventualmente adottati con l’atto costitutivo.
Ne deriva che alla ricorrente deve essere eliminata la penalità di -0,25 punti, con contestuale assegnazione di 0,75 punti per la risposta esatta fornita e conseguente raggiungimento del punteggio minimo, pari a 21/30, necessario per l’ammissione alle prove orali.
8.2. Sono infondate, invece, le censure mosse dalla ricorrente in relazione al quesito n. 16 che, come evidenziato da parte resistente, riproduce interamente il disposto di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 165/2001.
La risposta fornita dalla ricorrente è errata nella premessa, in quanto le norme del testo unico non sono subordinate alle disposizioni del codice civile.
8.3. È altresì infondata la doglianza relativa alla formulazione del quesito situazionale n. 13.
Come recentemente ribadito dalla giurisprudenza (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. VII, 18 gennaio 2024, n. 579), sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi della pubblica amministrazione a ciò preposti e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato, secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché – quanto al parametro-limite logico “inferiore” di tale sfera di discrezionalità – della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti o della sua non evidente illogicità.
Tale osservazione è particolarmente evidente in relazione ai cd test situazionali che sono quesiti il cui scopo è valutare le abilità e competenze trasversali (cd. soft skills) richieste per coprire la determinata posizione lavorativa, indagando se un candidato è in grado di intraprendere le azioni più appropriate in un determinato scenario ipotizzabile nella sua specifica situazione lavorativa.
In tale contesto l’ambito di discrezionalità è massimo e la scelta delle domande da somministrare ai candidati come la successiva valutazione delle risposte fornite sono espressione di puro merito, come tale, non sindacabile in sede di legittimità, salvo che risulti viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento del fatto.
Nella specie il quesito mirava a valutare la capacità di gestire eventuali criticità emerse in relazione all’incarico affidato dal responsabile e di rapportarsi con quest’ultimo.
Nel quesito il contesto è stato compiutamente individuato e dettagliato e la domanda era formulata in maniera chiara e tale da non pregiudicare la par condicio degli aspiranti.
Sotto tale profilo, l’operato dell’Amministrazione non è certo caratterizzato da una evidente incomprensibilità o manifesta irragionevolezza e la ricorrente, limitandosi a sostenere la maggiore efficacia della risposta opzionata (tra l’altro proponendo, per la risoluzione della problematica posta dal quesito, il ricorso al lavoro straordinario che nell’ambito del rapporto di lavoro è specificamente disciplinato, anche dal punto di vista organizzativo, e non rimesso a una mera scelta del dipendente), di fatto sollecita un sindacato di merito inammissibile in questa sede.
8.4. Da ultimo, sono infondate le censure mosse dalla ricorrente in relazione al quesito n. 22.
In primo luogo, va evidenziato che la risposta della candidata è palesemente errata e non è sostenibile che detta inesattezza sia scaturita dal carattere fuorviante della domanda.
A fronte dell’eventuale ambiguità di un quesito, il comportamento più naturale di un candidato sarebbe quello di non rispondere per non incorrere in una penalità.
A ben vedere, il quesito in esame non contiene alcuna inesattezza, considerata la piena identificazione del Consiglio dei Ministri nel Governo, come confermato dall’art. 92 cost., in base al quale « Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri ».
9. In conclusione, il ricorso è parzialmente fondato nei termini sopra precisati, con salvezza degli effetti del provvedimento di ammissione alle prove orali adottato con riserva dall’Amministrazione in esecuzione del dictum cautelare.
10. Le spese possono essere compensate alla luce della parziale fondatezza dei motivi di ricorso.