TAR Napoli, sez. II, sentenza 2010-11-30, n. 201026264
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N. 26264/2010 REG.SEN.
N. 03069/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 3069 del 2010, proposto da:
A D M, rappresentato e difeso dall'avv. F D A, con domicilio eletto in Napoli, Via V. Colonna, n. 9;
contro
Il Comune di Bacoli, rappresentato e difeso dall'avv. A O, con domicilio eletto presso il medesimo in Napoli, Via del Parco Comola Ricci, n. 165;
nei confronti di
A S D V, rappresentato e difeso dall'avv. I R, con domicilio eletto in Napoli, via G. Santacroce, n. 19/G presso lo Studio Saggiomo;
per l'annullamento
del verbale di proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere comunale del 6 maggio 2010 dell’Ufficio centrale elettorale, avente ad oggetto le elezioni amministrative del 28 e 29 marzo 2010 e del turno di ballottaggio svoltosi l’11 e 12 aprile 2010 per il rinnovo del Consiglio comunale di Bacoli, nonché di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali, comunque lesivi dei diritti ed interessi del ricorrente;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bacoli e di A S D V;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2010 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha partecipato alle elezioni amministrative del 28 e 29 marzo 2010 per il rinnovo del Consiglio comunale di Bacoli, quale candidato Sindaco per la lista “Il Centro per Bacoli”.
Al primo turno, la coalizione che ha vinto le elezioni, composta dalle liste “Il popolo della Libertà” e “Il faro della libertà” ha ottenuto il 50,5% dei voti, mentre il candidato Sindaco della stessa coalizione, avendo ottenuto la percentuale del 48,91% , ha dovuto affrontare il ballottaggio.
Dopo il primo turno di elezioni alle liste collegate “ Il popolo della Libertà” e “Il faro della libertà” sono stati attributi, rispettivamente, 8 e 3 seggi;alla Lista del “Partito Democratico” n. 6 seggi, alla lista “Ci mettiamo la faccia” n. 1 seggio, alla lista “Udc-Casini” n. 1 seggio, ed infine alla lista del “Centro per Bacoli” n. 1 seggio, per un totale di venti.
A seguito del ballottaggio fra il candidato Sindaco Ermanno Schiano (liste collegate “Il Faro della libertà” e “Il Popolo della libertà”) e Carlo Giampaolo (liste Pd - Italia dei valori - Sinistra e libertà), è stato eletto il primo con il 56,48%, mentre Carlo Giampaolo otteneva il 43,5 1% delle preferenze.
A seguito del ballottaggio al candidato vincitore è stato attribuito il premio di maggioranza, a beneficio della coalizione che lo aveva sostenuto al primo turno.
Pertanto alla lista del “Popolo della Libertà” è stato attribuito un ulteriore seggio, passando dagli 8 seggi del primo turno a 9.
Il ricorrente, che assume di risultare fra gli eletti al primo turno di elezioni, a seguito della proclamazione degli eletti, lamenta di aver perso l’unico seggio inizialmente attribuito alla propria lista “Il centro per Bacoli”, a beneficio del candidato del PDL A S d V.
Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto impugnativa l'interessato deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 73, comma 10, D. lgs. 267/2000;eccesso di potere;violazione e vizio del procedimento;falsità dei presupposti.
Le operazioni elettorali sarebbero viziate da una distorta e fuorviante interpretazione delle disposizioni di legge riguardanti in particolare l’attribuzione del cd “premio di maggioranza”.
In particolare, poiché il gruppo di liste costituito dal “Il Faro della libertà” e “Il Popolo della libertà”, aveva già raggiunto al primo turno il 50 % dei voti, in virtù di quanto previsto dal comma 10 dell’art. 73 (secondo cui “…Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8”), alla coalizione vincente non sarebbe spettato alcun premio di maggioranza, anche se questa è la stessa coalizione che ha sostenuto il Sindaco vincente.
Di conseguenza il nono seggio attribuito alla lista del “Popolo della Libertà” e per essa al candidato A S d V, dovrebbe essere attribuito alla lista “Il centro per Bacoli”, e per essa al ricorrente, in qualità di candidato a Sindaco della medesima lista;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 72 e 73, comma 8 e comma 10, del D. Lgs. 267/2000;eccesso di potere;violazione e vizio del procedimento;falsità dei presupposti;sviamento.
Nelle elezioni nei Comuni con popolazione tra i 15.000 e i 30.000 abitanti, il Consiglio Comunale è formato da 20 Consiglieri, più il Sindaco.
L’Ufficio Elettorale avrebbe erroneamente attribuito 13 seggi alla coalizione formata dalle liste “Popolo della libertà” e “Faro della Libertà” e non 12, come sarebbe stato corretto se fosse stata considerata come base del conteggio il numero dei componenti del Consiglio Comunale, che nel Comune di Bacoli è pari a 20.
La previsione dell’articolo 72 del D. lgs. 267/2000, secondo cui il Sindaco è anche componente del Consiglio Comunale non inciderebbe sul numero dei componenti che deve essere preso a base del computo della percentuale del 60%.
Il seggio in più attribuito alla lista del “Popolo della Libertà” e per essa al candidato A S d V, dovrebbe essere attribuito alla lista “Il centro per Bacoli”, e per essa al ricorrente, in qualità di candidato a Sindaco della medesima lista.
Il seggio spetterebbe al ricorrente, in quanto primo dei non eletti candidato a Sindaco nella lista “Il centro per Bacoli”, avendo ottenuto ben 824 voti con una percentuale del 4,94% a soli 12 voti di distanza dal candidalo Sindaco sig. V M della lista UDC —Casini, che ha riportato 836 voti con il 5,01%;
3) Violazione e mancata applicazione artt. 68 e 69 e ss. del T.U. 16 maggio 1960, n. 570;della legge 25.03.1993 n. 81;eccesso di potere;violazione dell’art 3 della legge 7.8.1990, n. 241.
Le operazioni di scrutinio sarebbero affette da vizi procedimentali che avrebbero determinato il mancato riconoscimento di almeno 13 preferenze, che avrebbero consentito l’elezione del ricorrente in luogo del candidato Sindaco V M della lista Udc, che ha riportato 12 voti in più del ricorrente.
In particolare: 1) nella Sezione n. 13 il candidato F S ha riportato 7 voti conteggiati allo scrutinio, ma alla fine non assegnati. 2) nella sezione n. 21 al candidato n. 17 (S M) non sono stati assegnati voti sebbene si tratti della sezione dove ha votato lo stesso candidato e la sua famiglia;3) nella sezione n. 4 al candidato n. 19 (S d V A) erano stati assegnati 39 voti mentre ne sarebbero stati rilevati solo 36.
In conclusione è chiesto lo svolgimento di attività istruttoria al fine di acquisire tutti i verbali delle operazioni elettorali, le schede contenenti i voti espressi, o comunque, in subordine di disporre il riesame delle schede relative alle sezioni n. 13, 21 e 4 del Comune di Bacoli, al fine di verificare la corretta attribuzione dei voti.
Il Comune di Bacoli si è costituito in giudizio ed ha depositato memoria in cui ha eccepito due profili di inammissibilità del ricorso: in primo luogo sostiene che il ricorrente non avrebbe notificato il gravame al controinteressato V M, eletto come consigliere comunale, in secondo luogo il ricorrente non ha depositato, entro 10 giorni dalla notificazione, la documentazione attestante la propria legittimazione ad agire, né il verbale di proclamazione degli eletti né altro atto e documento richiamato in ricorso, come previsto dall’art. 83 undecies, commi 2 e 3, del d.P.R. 570 del 16.5.1960.
Infine sostiene l'infondatezza nel merito del ricorso.
Si e costituito anche il controinteressato A S D V che ha formulato le medesime eccezioni di inammissibilità e infondatezza del ricorso sostenute dal Comune di Bacoli.
Alla udienza pubblica del 21.10.2010, dopo la discussione tra le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Rileva preliminarmente il Collegio che può prescindersi dall’esame delle eccezione di inammissibilità del ricorso sollevate sia dal Comune di Bacoli, che dal controinteresato A S D V, in quanto il ricorso è manifestamente infondato nel merito.
2. Con il primo motivo di ricorso, l’interessato sostiene che l’Ufficio elettorale avrebbe erroneamente assegnato il premio di maggioranza alla lista collegata al candidato proclamato Sindaco, posto che al primo turno la stessa aveva superato il 50% dei voti validi.
2.1. Secondo il ricorrente, l’inciso dell’art. 73 del D.Lgs 267/00 “sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi” dovrebbe essere applicato anche nelle ipotesi in cui il 50% dei voti validi sia stato raggiunto al primo turno dalla medesima coalizione collegata al candidato proclamato Sindaco dopo il turno di ballottaggio, escludendo in tal modo l’applicazione del premio di maggioranza alla lista o gruppo di liste che sosteneva il candidato Sindaco.
2.2. L’opzione interpretativa proposta dall’istante non è condivisibile, in virtù non solo di quanto espressamente previsto nella norma, ma anche alla luce della ratio della disposizione.
Invero, ai fini dell’attribuzione del premio di maggioranza, nel caso di Sindaco eletto al secondo turno, occorre che la lista o il gruppo di liste collegate al candidato Sindaco proclamato eletto non abbia conseguito il 60% dei seggi al primo turno e che nessun altra lista o gruppo di liste (diverso rispetto a quello vincente) abbia già superato il 50% dei voti validi.
Nel caso di specie ricorrono entrambe le condizioni sopra descritte, posto che la coalizione collegata al candidato eletto Sindaco non aveva conseguito al primo turno il 60 % dei seggi (pari a 12, in quanto i consiglieri comunali da eleggere nel Comune di Bacoli sono 20), ed infatti alle liste “Popolo delle Libertà” e “Il faro della Libertà” erano stati assegnati rispettivamente 8 e 3 seggi, per un totale di 11 seggi. Nè altra lista o gruppo di liste collegate al candidato al Sindaco non eletto aveva raggiunto la percentuale del 50%.
3. Né può ritenersi, come sostiene il ricorrente, che la percentuale del 50% prevista dall’art. 73 del D.Lgs 267/00 debba essere riferita (anche) alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato a Sindaco eletto al secondo turno.
Seguendo il fondamentale criterio di interpretazione letterale, l’espressione “nessun altra lista” non può che fare riferimento a liste o gruppi di liste diverse da quelle che sostenevano il candidato Sindaco eletto, poiché altrimenti la disposizione stessa verrebbe privata del suo significato.
In altri termini, se la condizione del raggiungimento del 50 % dei voti al primo turno venisse riferita alla stessa coalizione che ha sostenuto il Sindaco eletto, il premio di maggioranza non verrebbe mai attribuito, vanificando in tal modo lo scopo della norma, che è quello di premiare i raggruppamenti elettorali vincenti per assicurare loro maggiore stabilità ai fini del governo delle amministrazioni locali.
3.1. Ne consegue che nella vicenda in esame, non avendo alcuna altra lista, diversa da quella del P.D.L., raggiunto il 50 % al primo turno, a questa spettava il premio di maggioranza.
4. Infondato risulta anche il secondo motivo, in quanto l’Ufficio elettorale ha correttamente assegnato alla coalizione composta dalle liste “Popolo della libertà” e “Faro della Libertà” n. 12 seggi su un totale di 20, escludendo il Sindaco dal computo della percentuale del 60%, e ciò in conformità al prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa” (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 14 ottobre 2008, n. 4753), secondo cui l'art. 73, comma 10, del d.lgs. n. 267/2000, nel prevedere l'attribuzione di un premio di maggioranza alle liste che hanno sostenuto il sindaco risultato vincente, consentendo alle stesse l'assegnazione del 60 per cento dei seggi in Consiglio Comunale, deve essere interpretato nel senso che, nel computo della citata misura del 60 per cento, non va compreso il Sindaco eletto, anche se questi, ai sensi del citato decreto legislativo, è membro di diritto del Consiglio Comunale.
5. Con il terzo mezzo, infine, l’interessato sostiene che non gli sarebbero state attribuite almeno 13 preferenze che gli avrebbero consentito di superare il sig. V M, candidato Sindaco non eletto collegato alla lista UDC-Casini ed eletto per ultimo come Consigliere comunale.
5.1. La censura è inammissibile, in quanto il ricorrente non ha dimostrato di poter superare “la prova di resistenza” per quanto riguarda i voti che lo separano dall’ultimo dei candidati eletti nel Consiglio comunale, né ha introdotto alcun elemento idoneo a sostenere il proprio assunto, limitandosi a richiedere la revisione di tutte le schede relative alle sezioni elettorali n. 4, 13 e 21 in cui si sarebbero verificate le irregolarità contestate.
Il Collegio non ignora che, nel contenzioso elettorale, la giurisprudenza ha sempre inteso l'onere del principio di prova con estrema larghezza anche arrivando a sostenere che “l'adempimento dell'onere della specificità dei motivi può costituire adempimento dell’onere del principio di prova, atteso che l'analiticità delle contestazioni può essere essa stessa indizio dell'attendibilità delle ricostruzione che sorregge, in punto di fatto, la formulazione delle doglianze di diritto;pertanto, la verifica del giudicante sulla serietà intrinseca del ricorso può risultare da sola sufficiente a selezionare, nell'insieme di tutte le azioni giudiziarie promosse, quelle prive della genericità tipica dei ricorsi meramente esplorativi” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 2 settembre 2004, n. 5742), e tenendo altresì conto “dell'indisponibilità di larga parte del materiale probatorio da parte degli interessati, per cui non può escludersi la tutela di chi lamenti vizi ben precisi, anche se non sia in grado di esibire, in relazione ai vizi dedotti, alcun concreto e specifico elemento di prova” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 21 giugno 2005, n. 3279).
5.2. Tuttavia l'applicazione di simili principi deve essere fatta con prudenza tenendo ben presenti le peculiarità del caso concreto, perché la stessa giurisprudenza ha chiarito che - se anche nei giudizi elettorali è riconosciuto un minor rigore nell'accertamento del rispetto dell'onere di fornire un principio di prova proprio di tutti i processi amministrativi – “non possono essere introdotte mere azioni di verifica delle operazioni elettorali non sostenute da allegazioni specifiche e concrete risultanti dai processi verbali, o da altra documentazione in ipotesi fornita anche da elettori, che formalmente attestino che le operazioni hanno dato luogo ad osservazioni e rilievi nel corso del procedimento o che non abbiano rispettato la volontà dell'elettore e, quindi, su di esse è utile una verifica in sede giurisdizionale” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 7 novembre 2006, n. 6540).
Nel caso di specie l’interessato ha contestato le operazioni di scrutinio, facendo riferimento alla asserita mancata assegnazione di preferenze ad altri candidati consiglieri, senza però far mai riferimento ai voti di lista che avrebbero determinato l’assegnazione allo stesso esponente del seggio elettorale;né ha chiarito in che misura tale mancata assegnazione di voti avrebbe inciso sull’insieme delle preferenze da assegnare alle liste ad essi collegate e, quindi, sul risultato elettorale.
6. Sulla base di quanto sopra deve essere respinta anche la richiesta istruttoria del ricorrente.
È evidente infatti che, tramite le generiche contestazioni rese, l’istante si proponga di ottenere una revisione generale del computo delle preferenze nelle sezioni indicate, senza la necessaria indicazione di quali schede avrebbero dovuto essere riconosciute allo stesso Prof. D M.
In altri termini, il ricorrente chiede al giudice di sostituirsi agli organi elettorali e ripetere lo spoglio delle schede e le relative operazioni elettorali nelle sezioni indicate.
7. In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate in € 3000,00 (tremila/00), di cui € 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore del Comune di Bacoli ed € 1.500,00 (millecinquecento/00), in favore del controinteressato A S d V.