TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-03-01, n. 202303502

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-03-01, n. 202303502
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202303502
Data del deposito : 1 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/03/2023

N. 03502/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01365/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1365 del 2018, proposto da E F, rappresentato e difeso dall'avvocato P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio materiale presso lo studio dell’avvocato P C in Roma, via del Pozzetto n. 122;

contro

Csm - Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

M C, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a).- della deliberazione della seduta plenaria del CSM del 22 novembre 2017, mai comunicata, con cui si è deliberata la nomina del dr. M C a Presidente del Tribunale di Cassino previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di I° grado ;

b).- della deliberazione della V° commissione del CSM del 14 settembre 2017 con cui si è proposta al plenum del CSM la nomina del Dr. Capurso a Presidente del Tribunale di Cassino, visto il parere attitudinale espresso dal Consiglio, in assenza di un congrua istruttoria e di un sufficiente motivazione e ciò in relazione sia ai titoli posseduti dal Dr. Forgillo, che alla procedura comparativa tra quest'ultimo e gli altri candidati ed, in particolare, il Dr. Capurso;

c).- della delibera della V Commissione del C.S.M. (proposta A) del 14 settembre 2017 nella parte in cui esamina la candidatura del dr. Forgillo;

d).- del relativo atto di concerto del Ministro della Giustizia;

e).- delle proposte sub A) e sub B) richiamate nella delibera del 22.11.2017;

f).- del D.P.R. di data e numero che si ignorano recante la nomina a Presidente del Tribunale di Cassino, a sua domanda, del dott. M. Capurso;

g).- di ogni altro atto presupposto, connesso, comunque, conseguente e lesivo della posizione del ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Csm - Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2022 il dott. F M T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha impugnato, unitamente agli altri atti connessi e presupposti, la deliberazione del CSM del 22 novembre 2017, con la quale è stato nominato il controinteressato dott. M C nel posto di Presidente del Tribunale di Cassino, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado. L’istante ha altresì gravato il DPR di nomina del prescelto ed ha contestato la proposta a) della V commissione, indicata in atti, nei limiti di interesse.

Ha contestato la legittimità della determinazione amministrativa di nomina, deducendo vari motivi di illegittimità ed assumendo, segnatamente, che il proprio profilo sarebbe stato valutato in maniera insufficiente ed erronea.

Ancora più in particolare, l’esponente ha articolato i seguenti motivi di diritto:

1-Violazione degli articoli 2 e 3 della legge 241/90, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere per presupposti erronei.

2-Difetto motivazionale e violazione degli articoli 10 e 11 della legge 195/1958, violazione dell'articolo 47 del regolamento interno del CSM.

3-Violazione ulteriore di legge e in particolare dell’articolo 51 del Testo Unico della dirigenza giudiziaria, nonché eccesso di potere per presupposti erronei.

4-Violazione dell'articolo 37 del regolamento interno del CSM.

5-Violazione degli articoli 59,60, 63 e ss. del medesimo regolamento interno del CSM, difetto di motivazione.

6-Violazione degli articoli 11 e del 12 del d.lgs. n. 160/2006, violazione degli articoli 25 e 26 della Circolare sulla dirigenza giudiziaria, violazione degli articoli 2 e 3 legge 241/1990, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione.

7-Violazione degli articoli 11 e 12 d.lgs. n. 160/2006, violazione degli articoli 4,6, 13,14, 17,20 3,20 5, 26 e 28 della Circolare sulla dirigenza giudiziaria.

8-Violazione degli articoli 11 e 12 d. lgs. 160/2006, violazione degli articoli 2,3, 4,6, 13,17, 25,20 6,28 della Circolare sulla dirigenza giudiziaria, omessa valutazione dei profili del merito e delle attitudini in sede di comparazione.

9-Violazione degli artt. 11 e 12 del d.lgs 160/2006. violazione degli artt. 25,26 e 28 del TU sulla dirigenza giudiziaria.

10-Violazione degli artt. 11 e 12 del d.lgs 160/2006. violazione degli artt. 25, 26 e 28 del TU sulla dirigenza giudiziaria.

Sulla base di tali doglianze, l’istante ha concluso per l’annullamento degli atti gravati.

Si sono costituiti il CSM ed il Ministero della Giustizia, contestando il ricorso e chiedendone la reiezione.

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 26 ottobre 2022.

Il ricorso è infondato.

Rileva il Collegio, in via assorbente, che, contestualmente alla nomina del controinteressato, la medesima V commissione del CSM ha proposto il ricorrente, all'unanimità, per l’incarico di Presidente di sezione della Corte di appello di Napoli.

In conseguenza di tale proposta, con delibera del 10 gennaio 2018 (antecedentemente alla notifica del ricorso in esame, avvenuta il 22 gennaio 2018) all'istante sono state conferite le dette funzioni giudicanti di secondo grado presso la Corte partenopea.

Ne deriva che la nomina oggi contestata e la stessa nomina del ricorrente sono state deliberate sostanzialmente uno actu, tal che il profilo dell’odierno istante è stato esaurientemente scrutinato proprio in funzione della sua nomina a Presidente di sezione della Corte d’appello di Napoli, ove è stato poi di fatto trasferito a domanda.

Il Collegio osserva che, per quanto sopra esposto, il CSM non fatto altro che applicare l'articolo 51 del Testo Unico della dirigenza giudiziaria, in base al quale il trasferimento o l'assegnazione per conferimento di nuove funzioni, disposti a domanda dell'interessato, nonché il collocamento fuori ruolo o la conferma fuori dal ruolo in diversa posizione determinano la decadenza di tutte le domande in precedenza presentate, neppure potendo rilevare che la domanda di partecipazione per il Tribunale cassinate sia stata proposta antecedentemente a quella per la sede napoletana, a fronte della sostanziale deliberazione contestuale per le due sedi.

Il ricorrente è stato dunque adeguatamente scrutinato e, proprio, per i suoi pregevoli titoli professionali, è stato nominato per una delle due sedi richieste.

Tale prassi è, del resto, invalsa presso il CSM e la sua legittimità ha ricevuto l’avallo dello stesso Giudice amministrativo (v. CdS n. 2254/2022), il quale ha ritenuto corretto il modus operandi del Consiglio, laddove provvede a nomine contestuali di più candidati per più sedi, per le quali i medesimi hanno fatto parimenti domanda, sottraendo poi dal confronto comparativo per una sede, in sede di deliberazione plenaria, colui il quale venga nominato contestualmente per un differente posto messo a concorso.

Si tratta, invero, di una prassi che risponde ad una evidente logica di economicità dell'azione amministrativa, tale da non assurgere ad indice idoneo a disvelare uno sviamento dell’atto dalla causa tipica.

Quanto al caso di specie, l'annotazione fatta dunque dal Presidente del plenum (pag. 15 del verbale) secondo cui il ricorrente ”… essendo stato unanimemente proposto a Presidente di sezione presso la Corte d'appello di Napoli (ndr. ove è stato formalmente nominato), non è più destinatario di comparazione….” non consente, alla luce della ridetta contestualità dei due procedimenti, di prefigurare né una indebita predeterminazione ex ante dei candidati, nè un eccesso di potere per sviamento rinvenibile nel deliberato consiliare., né, ancora, un difetto di comparazione.

Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve dunque essere rigettato, restando assorbite tutte le doglianze inerenti al dedotto raffronto tra il ricorrente ed il magistrato nominato.

Quanto al motivo di gravame (sub 10 in ricorso), indirizzato nei riguardi della proposta A) della V commissione, in particolare nella parte in cui l'Organo, nel motivare il raffronto comparativo tra l’istante e il dott. Scicchitano, avrebbe evidenziato una sorta di “macchia” nel curriculum del ricorrente (derivante dagli esiti di una ispezione ministeriale effettuata nel 2013 presso il Tribunale di Avezzano), si rileva che la citata proposta (e le considerazioni ivi contenute) non recano una lesività diretta ed immediata nei riguardi dell'interesse legittimo del ricorrente. La proposta di nomina del dott. Scicchitano è stata superata dalla proposta B), formulata in favore del prescelto e impugnata con il ricorso introduttivo, unico atto lesivo della posizione intestata all'esponente magistrato. Quanto poi alla motivazione della proposta A) e ai riferimenti ivi contenuti (di cui l'istante assume l'erroneità e la lesività della propria immagine), si tratta di circostanze che potranno essere, eventualmente, contestate nelle sedi opportune, laddove utilizzate ovvero ribadite in future ulteriori determinazioni amministrative che siano connotate da diretta impugnabilità.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato e, quanto al motivo di gravame indirizzato avverso la riferita proposta A) della commissione, dichiarato inammissibile.

.La particolarità della vicenda e la sussistenza delle altre condizioni di legge suggeriscono tuttavia di compensare interamente le spese di lite tra tutte le parti in causa.

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