TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2024-03-13, n. 202400105
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Testo completo
Pubblicato il 13/03/2024
N. 00105/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00050/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il UL IA UL
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 50 del 2024, proposto dal
signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Godeassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.R.E.S. Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del UL IA UL, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Ciliberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Autonoma UL IA UL, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Cocuzza dell’Avvocatura regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Trieste, p.zza Unità d’Italia 1;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare
del verbale d'esame/chiusura attività dd 22.11.23 emesso da IRES FVG denominazione operatore socio sanitario ossud2 anno formativo 2022 nella parte in cui il sig. VA IN veniva ritenuto non idoneo ad ottenere il rilascio dell'attestato di qualifica di operatore socio sanitario, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’I.R.E.S. - Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del UL IA UL e della Regione Autonoma UL IA UL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2024 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, dichiarato non idoneo all’esito dell’esame sostenuto a conclusione del corso di formazione per l’ottenimento della qualifica di operatore socio sanitario (OSS), anno formativo 2022, frequentato presso l’IRES FVG, chiede l’annullamento, previa sospensione cautelare, del verbale d’esame/chiusura attività in epigrafe compiutamente indicato, denunciandone l’illegittimità sulla scorta dei seguenti motivi di diritto:
1) “Violazione e/o falsa applicazione di legge e/o eccesso di potere in relazione alla delibera n. 381/2016 allegato 1 della giunta regionale FVG nella parte in cui determina le modalità di valutazione delle prove dell’esame finale per errore materiale di calcolo nell’attribuzione del giudizio finale in conseguenza di precedente errore materiale di calcolo nella determinazione delle valutazioni parziali della prova di esame nonché per errore nell’arrotondamento in difetto della valutazione numerica”, con cui lamenta, in estrema sintesi, che:
- il punteggio finale che gli è stato attribuito, pari a 5,3 punti complessivi, determinato dalla valutazione del “percorso formativo”, del “tirocinio”, della “prova scritta” e della “prova pratica d’esame”, in base all’incidenza percentuale attribuita a ciascuno di tali elementi sulla valutazione complessiva, risulta inficiato da un errore materiale di calcolo. Segnatamente, alla sua prova scritta è stato attribuito il punteggio di 6,5, anziché quello di 7,5, che ritiene di dover ottenere in ragione del fatto che ha risposto correttamente a 45 domande su 60 complessivamente poste.
Sicché, in base alla riparametrazione prevista, il suo punteggio complessivo avrebbe dovuto essere pari a 5,57 punti, arrotondabili a 5,6, anziché 5,3 punti;
- l’arrotondamento per difetto operato dalla competente Commissione sul punteggio complessivo della prova d’esame (ovvero da 3,35 a 3) non risulta previsto ed assentito dalla delibera della Giunta regionale FVG n. 381/2016, allegato 1, che ha dettato gli “Indirizzi e standard formativi per il conseguimento della qualifica di operatore socio sanitario”;
2) “Violazione e/o falsa applicazione di legge e/o eccesso di potere in riferimento all’art. 3 della L 241/1990 nella parte in cui prevede l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi per omessa indicazione di parte delle risposte date dal ricorrente nella prova pratica dell’esame finale”, con cui denuncia il difetto di motivazione che, a suo avviso, affligge il verbale relativo alla prova pratica, sotto il profilo della mancata indicazione delle risposte date ai quesiti che gli sono stati rivolti, circostanza che ritiene preclusiva a qualsivoglia verifica in ordine alla correttezza della valutazione espressa nei suoi confronti dalla Commissione d’esame e, finanche, di quella del voto che gli è stato attribuito.
2. La Regione Autonoma UL IA UL, costituita in resistenza al ricorso, ha diffusamente controdedotto alle avverse censure e concluso per la sua reiezione e per quella della preliminare istanza cautelare, anche in ragione della ritenuta insussistenza del requisito del periculum in mora.
3. L’IRES FVG ha eccepito, invece, in via preliminare l’inammissibilità del ricorso ex adverso proposto per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sull’assunto che l’Istituto non eserciterebbe poteri pubblici autoritativi nella gestione dei corsi di formazione del tipo che qui viene in rilievo, ma agirebbe esercitando poteri - ed avvalendosi di strumenti - aventi natura privatistica.
3.1. Ha, poi, comunque svolto argomentazioni a confutazione degli assunti del ricorrente, rilevando, tra l’altro, preliminarmente, con riguardo al primo motivo di impugnazione, che, anche laddove il punteggio totale complessivo attribuito al ricorrente venisse emendato dall’errore materiale che asseritamente lo inficia, il ricorrente medesimo non riuscirebbe comunque a raggiungere la sufficienza. Ha, quindi, tratto la considerazione che il detto errore non ha, comunque, influito sulla valutazione finale insufficiente.
3.2. Analogamente, per quanto concerne il lamentato arrotondamento per difetto, che, anche laddove non operato, non avrebbe, comunque, consentito al ricorrente di raggiungere la sufficienza, richiesta per il conseguimento dell’idoneità.
4. L’affare è stato, quindi, chiamato e discusso, come da sintesi a