TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-12-18, n. 202303802

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-12-18, n. 202303802
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202303802
Data del deposito : 18 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/12/2023

N. 03802/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01342/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1342 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;



per l'annullamento

- della nota prot.-OMISSIS-dell'Agenzia delle Entrate di cancellazione dall'elenco informatico dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità e di revoca delle credenziali Entratel;

- ove occorra, della nota del-OMISSIS-di comunicazione di avvio;

- della nota del -OMISSIS-di richiesta di nuova polizza assicurativa;

- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi al predetto provvedimento ancorché non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Sicilia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con nota del -OMISSIS-, il ricorrente - dottore commercialista abilitato all’apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35 del D.lgs. n. 241/1997 e alla trasmissione delle dichiarazioni a mezzo del servizio telematico Entratel - rendeva autocertificazione per il rinnovo delle iscrizioni dichiarando, tra l’altro, di non aver riportato condanne, anche non definitive per reati finanziari e di non aver procedimenti penali pendenti per reati finanziari.

Con nota del-OMISSIS-, l’Agenzia delle Entrate comunicava che dal certificato dei carichi risultava un procedimento penale (con specifica indicazione dei reati contestati) e chiedeva al destinatario di fornire chiarimenti e osservazioni comunicando, al contempo, l’avvio del procedimento di verifica sulla sussistenza dei requisiti soggettivi, di cui all'art. 8 del D.M. n. 164/1999, per l'attività del visto di conformità che “ qualora mancante… avrebbe avuto implicazioni sull’attività di trasmissione telematica al sistema Entratel ”.

Con nota del -OMISSIS-, l’interessato forniva le proprie osservazioni precisando

a) quanto al reato di cui all’art. 640 quinquies c.p.:

- che la fattispecie non rientrerebbe tra i reati "reati finanziari";

- che in ogni caso, il reato era già stato dichiarato estinto con una non meglio precisata sentenza “di proscioglimento” che - non essendo stata impugnata dal Pubblico Ministero ed essendo divenuta irrevocabile - aveva eliminato la fattispecie per la quale rendere autocertificazione;

b) quanto al reato di cui all’art. 11 del D.lgs. n. 74/2000:

- che la fattispecie ha natura prettamente tributaria e non riguarda un reato finanziario;

- che anche per tale reato era “ ampiamente decorso il termine massimo di prescrizione ragion per cui doveva considerarsi estinta”.

Con nota n-OMISSIS-, l’Agenzia delle Entrate disponeva la cancellazione dall’elenco dei soggetti autorizzati al visto di conformità e la contestuale revoca dell’autorizzazione all’accesso al Servizio Entratel sulla base della pendenza del giudizio per il reato di cui all’art. 11 del D.lgs. 74/2000 ritenuto di natura finanziaria (come chiarito dalla la Risoluzione n. 73/E del 13 luglio 2010).

Con il ricorso in esame, notificato il 24 settembre 2020, l’interessato ha preliminarmente rappresentato di non aver mai ricevuto alcun plico raccomandato, né alcun avviso, né alcuna la comunicazione di avvenuto deposito (peraltro spedita in “via -OMISSIS-”, senza alcuna indicazione della città). Ha, inoltre, chiesto l’annullamento del provvedimento per i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 25 e 26 del D.M. n. 164/1999 e dell’art. 3, comma 4°, del D.P.R. n. 322/1998; eccesso di potere per difetto di istruttoria, manifesta illogicità della motivazione, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, violazione dei principi di proporzionalità, trasparenza, imparzialità e buon andamento.

L’amministrazione avrebbe violato il procedimento sanzionatorio previsto dall’art. 25 del D.M. 164/1999 non sussistendo né i presupposti previsti dall’art. 3, comma 4°, del D.P.R. n. 322/98, tra cui quello delle gravi o ripetute irregolarità “ in relazione alla attività di trasmissione delle dichiarazioni ”, né le cause di revoca previste dall’art. 8 del D.M. 31 luglio 1998.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 157 c.p. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e travisamento dei fatti.

Parte ricorrente sostiene che entrambi i reati fossero già estinti per prescrizione e, in particolare:

-per il reato di cui all’art. 640-quinquies c.p. (frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica) la prescrizione era stata dichiarata nella sentenza del -OMISSIS-e che la citata “sentenza di proscioglimento” non era stata impugnata dal Pubblico Ministero.

- per il reato di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 74/2000, al momento in cui è stata resa la dichiarazione, il relativo reato doveva considerarsi già estinto per decorso della prescrizione.

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del D.M. n. 164/1999; eccesso di potere per travisamento dei fatti sproporzione della sanzione difetto di adeguata istruttoria e carenza dei presupposti laddove l’amministrazione non si è limitata a disporre la revoca dell’abilitazione alla trasmissione in via telematica delle dichiarazioni ma avrebbe revocato in toto le credenziali di accesso al sistema

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