TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-10-10, n. 202303021

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-10-10, n. 202303021
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202303021
Data del deposito : 10 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/10/2023

N. 03021/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01888/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1888 del 2022, proposto dal Comune di Campofelice di Fitalia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso lo studio del predetto difensore in Palermo, via Caltanissetta n. 2/D;

contro

- il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici di Palermo, via Valerio Villareale n. 6, è per legge domiciliato;

per l’ottemperanza

- alla sentenza n. 2110/2022 del 27 giugno 2022 del TAR Sicilia – Palermo, sez. I, e la conseguente declaratoria della nullità e/o dell'inefficacia della nota del MEF, prot. n. 50828 del 9 settembre 2022, avente a oggetto “Esecuzione della sentenza del Tar Sicilia, sezione prima, n. 2110/2022 – Ricorso proposto dal Comune di Campofelice di Fitalia (PA). Esenzione dell'imposta municipale proprio (IMU) sui terreni agricoli”;

nonché, in subordine, per l'annullamento

- della nota del MEF, prot. n. 50828 del 9 settembre 2022, avente ad oggetto “Esecuzione della sentenza del Tar Sicilia, sezione prima, n. 2110/2022 – Ricorso proposto dal Comune di Campofelice di Fitalia (PA). Esenzione dell'imposta municipale proprio (IMU) sui terreni agricoli”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio, i documenti e la memoria difensiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Vista la memoria di replica di parte ricorrente;

Vista la sentenza parziale di questa Sezione n. 207 del 27 gennaio 2023;

Viste le memorie delle parti, e vista la documentazione depositata dal resistente Ministero;

Vista l’ordinanza cautelare n. 97 del 22 febbraio 2023;

Vista la memoria conclusiva depositata dal Comune ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza pubblica del giorno 26 settembre 2023 il consigliere M C, e uditi i difensori delle parti, presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

A. – Con il ricorso in esame, notificato il 7 novembre 2022 e depositato il 21 novembre, il Comune di Campofelice di Fitalia ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, in particolare, la nota n. 50828 del 9 settembre 2022 – chiedendone la declaratoria di nullità o, in subordine, l’annullamento – con la quale la competente Direzione dell’intimato Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ritenuto di dare esecuzione alla sentenza di questa Sezione n. 2110/2022, di declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal suddetto Ministero sull’istanza dell’ente locale ricorrente di inserimento nell’elenco dei comuni che beneficiano dell’esenzione dall’IMU agricola, allegato alla circolare dello stesso Ministero n. 9 del 14 giugno 1993.

Espone, al riguardo, che:

- il Comune presenta caratteristiche geomorfologiche, di altitudine, agricole e produttive tali da ricomprenderlo nella delimitazione delle “ aree montane o di collina ” di cui all’art. 15 della l. n. 984/1977, analogamente ai limitrofi Comuni di Mezzojuso – di cui fino al 1951 costituiva frazione territoriale – Ciminna, Corleone, Prizzi e Vicari;
ma che, a differenza di tali enti locali, il Comune odierno ricorrente non risulta inserito nel su citato elenco allegato alla circolare n. 9/1993, che individua i Comuni ricadenti in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell’art. 15 della l. n. 984/1977, sul cui territorio i terreni agricoli, a decorrere dall’anno 2016, beneficiano dell’esenzione dall’IMU in virtù dell’art. 1, co. 13, della l. n. 208/2015, nei termini ribaditi dall’art. 1, co. 758, della l. n. 160/ 2019;

- pertanto, con istanza inviata il 10 luglio 2020 alla competente Direzione Legislazione tributaria e Federalismo Fiscale del Ministero, il Comune ha chiesto di essere incluso tra i Comuni oggetto dell’esenzione e, in particolare, di essere inserito nell’allegato della richiamata circolare, alla quale l’art. 1, co. 13, della l. n. 208/2015 rinvia per individuare i beneficiari del regime fiscale agevolativo;

- con nota del 13 luglio 2020, prot. n. 19397, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha dichiarato la propria incompetenza per l’istruttoria dell’istanza a favore del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, quanto in particolare alla “ individuazione dei comuni nel cui territorio sono situati i terreni agricoli esenti ”;
affermando, per contro, la propria competenza a “ valutare sotto il profilo tributario e di stima degli effetti finanziari le eventuali proposte in materia ”, secondo un procedimento che prevede che il MEF prenda atto degli esiti della superiore istruttoria confluiti nelle proposte formulate dal Ministero delle Politiche Agricole e sulla base dei dati valutati e forniti da quest’ultimo, e integri l’elenco allegato alla propria circolare;

- investito della questione il Ministero delle Politiche Agricole con nota del 25 settembre 2020, il predetto con nota del 20 ottobre 2020 ha interpellato l’Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Siciliana, chiedendo di verificare e comunicare l’effettiva delimitazione del territorio del Comune di Campofelice di Fitalia;
con riscontro dell’Assessorato regionale, con nota del 5 novembre 2020, prot. n. 55981, di conferma dell’analogia delle caratteristiche fisiche ed economiche del Comune ricorrente rispetto a quelle dei territori dei limitrofi comuni di Ciminna, Corleone, Mezzojuso, Prizzi e Vicari, tutti esenti dall’imposta IMU agricola in virtù dell’elenco allegato alla circolare n. 9/1993;

- quindi, il Ministero delle Politiche Agricole, con nota del 20 novembre 2020, prot. n. 9328662, ha comunicato al MEF che il mancato inserimento del Comune di Campofelice di Fitalia nell’elenco dei Comuni esenti dall’IMU agricola fosse il frutto di un mero disguido, chiedendo di inserire il Comune istante tra quelli esenti dall’imposta IMU agricola sussistendone i presupposti;
con conseguente presentazione da parte del Comune della nota del 16 marzo 2021, prot. n. 1252, di presentazione di una nuova istanza al MEF per la sollecita conclusione del procedimento volto all’inserimento nella Circolare recante l’elencazione dei Comuni beneficiari del regime fiscale agevolativo;

- non avendo esitato tale istanza, il Comune ricorrente ha promosso il giudizio ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., conclusosi con sentenza n. 2110 del 27 giugno 2022, con la quale questa Sezione ha dichiarato l’illegittimità del silenzio serbato dal MEF sull’istanza, presentata del Comune ricorrente il 21 settembre 2021, per l’inserimento nell’elenco dei Comuni che beneficiano dell’esenzione dall’IMU agricola, allegato alla citata circolare n. 9/1993;

- è seguita la nota impugnata del 9 settembre 2022, con la quale il MEF – ritenendo di dare esecuzione alla su citata sentenza – ha comunicato di non potere concludere positivamente l’ iter , spiegando che per l’inserimento nel predetto elenco sarebbe necessaria una norma di legge.

Il Comune istante si duole, pertanto, in via principale dell’inottemperanza o dell’elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2110 del 27 giugno 2022;
e, in via subordinata, dell’illegittimità della gravata nota, deducendo le censure di:

1) SULLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L’ACCOGLIMENTO, SOTTO DIVERSI PROFILI, DEL RICORSO PER L’OTTEMPERANZA E SULLA CONSEGUENTE NULLITÀ E/O

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