TAR Milano, sez. I, sentenza 2024-04-22, n. 202401197

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2024-04-22, n. 202401197
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202401197
Data del deposito : 22 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/04/2024

N. 01197/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02233/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la RD

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2233 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NE ON S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto e Fabio Cintioli, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del secondo in Milano, via G. Morone, n. 8;



contro

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ER (già Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1;
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore , non costituito;
Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita;



nei confronti

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro pro tempore , non costituito;



per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo

della delibera n. 92/2015/R/eel adottata dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in data 5 marzo 2015, e pubblicata sul sito internet dell'Autorità in data 6 marzo 2015, recante ad oggetto “Determinazioni in materia di riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione dei costi per le unità termoelettriche essenziali per la sicurezza del sistema gas”;

nonché di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto;

quanto al ricorso per motivi aggiunti

delle deliberazioni con le quali ER ha dato attuazione ai criteri fissati dalla delibera n. 92/2015/R/EEL, con cui sono stati dettati i criteri per la reintegrazione dei costi fissi sostenuti con riferimento alle unità termoelettriche essenziali destinate a fronteggiare l'emergenza gas (di Montalto, Livorno, Piombino e Rossano) nell'anno termico 2012/2013, e dunque (i) della deliberazione n. 95/2023/R/EEL adottata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in data 14 marzo 2023, pubblicata sul sito internet dell'Autorità in data 17 marzo 2023, recante “Determinazione in materia di riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione dei costi per le unità termoelettriche essenziali per la sicurezza del sistema gas dell'impianto Montalto”; (ii) della deliberazione n. 96/2023/R/EEL adottata dall'ER in data 14 marzo 2023, pubblicata sul sito internet dell'Autorità in data 17 marzo 2023, recante “Determinazione in materia di riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione dei costi per le unità termoelettriche essenziali per la sicurezza del sistema gas dell'impianto Livorno”; (iii) della deliberazione n. 110/2023/R/EEL adottata dall'ER in data 21 marzo 2023, pubblicata sul sito internet dell'Autorità in data 23 marzo 2023, recante “Determinazione in materia di riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione dei costi per le unità termoelettriche essenziali per la sicurezza del sistema gas dell'impianto Piombino”; (iv) della deliberazione n. 111/2023/R/EEL adottata dall'ER in data 21 marzo 2023, pubblicata sul sito internet dell'Autorità in data 23 marzo 2023, recante “Determinazione in materia di riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione dei costi per le unità termoelettriche essenziali per la sicurezza del sistema gas dell'impianto Rossano”;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ER;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2024 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato in data 3 luglio 2015 NE ON s.p.a. ha impugnato la delibera n. 92/2015/R/eel con cui l’allora Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (oggi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, nel prosieguo ER) ha disciplinato le modalità di calcolo del corrispettivo che deve essere riconosciuto a copertura dei costi sostenuti per garantire al sistema nazionale la disponibilità di alcuni impianti di produzione di energia, che possono essere chiamati ad entrare in funzione esclusivamente per far fronte a situazioni emergenziali nel sistema gas.

1.1. In data 22 settembre 2015 l’Autorità ha notificato atto di opposizione ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.

1.2. NE ON s.p.a. si è quindi costituita nel relativo giudizio.

2. Con il ricorso proposto la società ha rappresentato che, nel corso dei mesi invernali, in Italia si registra un aumento dei consumi di gas, generalmente dovuto alle necessità di riscaldamento degli ambienti, che si sommano a quello, costante, dovuto all'impiego di gas destinato alla produzione termoelettrica di energia.

Per tale ragione nel corso di questi mesi è possibile che si verifichino situazioni emergenziali dovute al fatto che la domanda di gas può essere superiore all'offerta.

A ciò deve aggiungersi che l'offerta può subire delle importanti riduzioni a causa delle instabilità di natura geopolitica che comportano tagli alle importazioni dall'estero, che hanno un'importanza fondamentale per la copertura del fabbisogno nazionale (l'Italia importa quasi il 90% della propria richiesta interna di gas naturale dall'estero).

2.1. Con l'intento di risolvere tale problematica, il legislatore, con l'art. 38 bis del D.L. n. 83/2012, ha dettato una disciplina finalizzata all'individuazione di impianti di produzione di energia elettrica con combustibili diversi dal gas che possono essere chiamati ad entrare in funzione ogni qual volta, nel periodo 1° gennaio-31 marzo di ciascun anno termico (che in questo settore comincia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo), si abbia un eccessivo consumo di gas che renda opportuno destinare ad altri usi parte del gas utilizzato per la produzione termoelettrica di energia.

Per quanto qui rileva il comma 1 del richiamato art. 38 bis prevede “ Al fine di ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico nelle situazioni di emergenza gas e garantire la sicurezza delle forniture di energia elettrica a famiglie e imprese, anche tenendo conto di quanto previsto all'articolo 38, il Ministro dello sviluppo economico, sulla base degli elementi evidenziati dal Comitato per l'emergenza gas e dalla società ER Spa, entro il 31 luglio di ogni anno individua con proprio decreto le esigenze di potenza produttiva, alimentabile con olio combustibile e con altri combustibili diversi dal gas, di cui garantire la disponibilità, nonché le procedure atte ad individuare, nei successivi trenta giorni e secondo criteri di trasparenza e di contenimento degli oneri, gli specifici impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW, anche tra quelli non in esercizio a motivo di specifiche prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni, destinati a far fronte ad emergenze nel successivo anno termico. Il termine per l'individuazione delle esigenze di potenza produttiva da parte del Ministro dello sviluppo economico è fissato, in sede di prima applicazione, al 30 settembre 2012 ”.

Il successivo comma 2 dispone “ I gestori degli impianti di cui al comma 1 garantiscono la disponibilità degli impianti stessi per il periodo dal 1º gennaio al 31 marzo di ciascun anno termico e possono essere chiamati in esercizio in via di urgenza, nell'arco di tempo suddetto, per il solo periodo di tempo necessario al superamento della situazione di emergenza ”.

Infine, il comma 5 della predetta disposizione stabilisce “ Con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per il dispacciamento degli impianti di cui al comma 1, nonché le modalità per il riconoscimento dei costi sostenuti per i medesimi impianti in ciascun anno termico, quali oneri generali per la sicurezza del sistema del gas naturale, in analogia

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