TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2021-02-12, n. 202100054

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2021-02-12, n. 202100054
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202100054
Data del deposito : 12 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/02/2021

N. 00054/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00187/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 187 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G C P Z, R B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G C P Z in Roma, via Emilia 81;



contro

Ministero della Difesa in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;



per l'annullamento

del provvedimento n. -OMISSIS-, a firma del Vice Capo del Dipartimento Brig. Gen. Roberto Nardone, conseguente alla richiesta di assegnazione temporanea per ricongiungimento familiare, ai sensi art. 42 bis d.lgs. n. 151/2001, del 10 marzo 2020, notificato all'interessata il 12 marzo 2020.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e l’art. 4, comma 1, periodi quarto e seguenti del d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70);

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021, svoltasi da remoto attraverso la piattaforma Microsoft Teams, il dott. L E R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, militare in servizio presso l’-OMISSIS- Reggimento -OMISSIS- di -OMISSIS-, ha impugnato il diniego opposto dal Ministero alla sua istanza di assegnazione temporanea per ricongiungimento familiare, ex art. 42- bis d.lgs. 151 del 2001.

1.1. Il provvedimento è impugnato per eccesso di potere e violazione di legge, per non aver motivato in conformità al disposto dell’art. 42- bis del d.lgs. 151/2001 e agli interessi di primario rilievo che la disposizione impone di considerare. In particolare, la ricorrente rappresenta di aver indicato quale destinazione desiderata una qualsiasi sede all’interno della provincia di -OMISSIS-, mentre l’amministrazione ha motivato il proprio diniego solo con riferimento alla sede di -OMISSIS- città.

2. L’amministrazione rileva la correttezza del provvedimento impugnato, motivato dalla circostanza che presso la sede di -OMISSIS- le -OMISSIS- posizioni organico-retributive previste per la categoria Graduati risultano tutte utilmente occupate. Quanto alle ulteriori sedi della provincia, l’amministrazione afferma di aver orientato la propria istruttoria in conformità all’istanza presentata

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