TAR Milano, sez. I, sentenza 2014-07-09, n. 201401796
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N. 01796/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00912/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 912 del 2010, proposto da:
Adda Trasporti s.c.a.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti M Z e F Z, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Via Dante, 16
contro
Regione Lombardia, rappresentata e difesa dagli avv.ti M L T e M M, con domicilio eletto in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1
nei confronti di
Provincia di Cremona, in persona del Presidente della Giunta provinciale , rappresentata e difesa dagli avv. L G e Danilo Tassan Mazzocco, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Via Amedei, 8
per l'annullamento
del decreto del dirigente della struttura sistema tariffario trasporto pubblico locale della Regione Lombardia del 29.12.2009, n. 14524, avente a oggetto “ assegnazione con relativo impegno alle società di trasporto pubblico locale della quota prevista dalla DRG 10910 del 23.12.2009 ”;del decreto del 29.12.2009, n. 14537, avente a oggetto “ assegnazione a favore delle aziende di trasporto pubblico locale di persone dell’importo corrispondente a saldo sull’accisa anno 2008 ”;della deliberazione di G.R. n. 11412 del 10.2.2010;del decreto del 29.12.2009, n. 14526, avente a oggetto “ esecuzione delle ordinanze emesse dal Tar in accoglimento delle istanze cautelari richieste dalle società Adda Trasporti s.c.a.r.l. – Brianza Trasporti s.c.a.r.l. – Autoguidovie S.p.A. – Bergamo Trasporti ovest s.c.a.r.l. – Bergamo Trasporti sud s.c.a.r.l. – ATB Servizi s.c.a.r.l. ”;di ogni provvedimento presupposto, consequenziale e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia e della Provincia di Cremona;
Viste le memorie difensive;
Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2014 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente proposto la società Adda Trasporti s.c.a.r.l. ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il decreto del dirigente della struttura sistema tariffario trasporto pubblico locale della Regione Lombardia del 29.12.2009, n. 14524, avente a oggetto “ assegnazione con relativo impegno alle società di trasporto pubblico locale della quota prevista dalla DRG 10910 del 23.12.2009 ”;il decreto del 29.12.2009, n. 14537, pertinente “ assegnazione a favore delle aziende di trasporto pubblico locale di persone dell’importo corrispondente a saldo sull’accisa anno 2008 ”;la deliberazione di G.R. n. 11412 del 10.2.2010;il decreto del 29.12.2009, n. 14526, avente a oggetto “ esecuzione delle ordinanze emesse dal Tar in accoglimento delle istanze cautelari richieste dalle società Adda Trasporti s.c.a.r.l. – Brianza Trasporti s.c.a.r.l. – Autoguidovie S.p.A. – Bergamo Trasporti ovest s.c.a.r.l. – Bergamo Trasporti sud s.c.a.r.l. – ATB Servizi s.c.a.r.l. ”;ogni provvedimento presupposto, consequenziale e connesso.
La ricorrente ha, inoltre, chiesto l’accertamento del diritto a concorrere in misura integrale al riparto delle somme stanziate per l’attuazione del cosiddetto “ Patto per il trasporto pubblico locale ”, nonché per l’indicizzazione dei corrispettivi di esercizio oggetto dei contratti di servizi stipulati per gli anni 2008, 2009, 2010 e seguenti e, infine, per la condanna della Regione Lombardia all’integrale pagamento degli importi controversie e al risarcimento del danno.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione (29.4.2010), con memoria formale.
All’udienza in Camera di Consiglio del 16.6.2010 la società ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
Prima dell’udienza di discussione nel merito, fissata per il 26.6.2014, la società Adda Trasporti ha depositato una memoria (9.5.2014) nella quale ha reso noto che i rapporti controversi sono stati definiti con accordo transattivo del 14.4.2010 (nel quale è stata peraltro espressamente prevista l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti), chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All’udienza del 26 giugno 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Ciò illustrato, il Collegio dà atto della cessazione della materia del contendere e dichiara il ricorso improcedibile, con compensazione delle spese di lite tra le parti.