TAR Catania, sez. IV, sentenza 2020-11-13, n. 202003012
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 13/11/2020
N. 03012/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00614/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 614 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. S Moneri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno (Prefettura e Questura di -OMISSIS-), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
del decreto n. Cat. 6F/2019/P.A.S., emesso dal Questore di -OMISSIS- in data 17 gennaio 2019 e notificato al ricorrente in data 24 gennaio 2019, con il quale è stata respinta l’istanza del ricorrente, finalizzata all’ottenimento del rinnovo della licenza di porto fucile per uso caccia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Visto l’atto di rinuncia al ricorso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del giorno 12 novembre 2020 il Presidente, dott.ssa F C;
Visto l’art. 25 d.l. n. 137/2020;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato il decreto di rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza di porto fucile per uso caccia.
Avverso il provvedimento impugnato deduce le seguenti censure: violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 e degli artt. 10, 11 e 43 t.u.l.p.s.- eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà e disparità di trattamento, atteso che il provvedimento impugnato non reca alcun elemento utile a stabilire perché il ricorrente sia stato ritenuto soggetto non idoneo, pericoloso o capace di abusare delle armi.
Conclude quindi per l’accoglimento del ricorso.
Si è costituito in giudizio il Ministero con memoria di mera forma.
In data 27/2/2020 il ricorrente ha depositato in giudizio atto di rinuncia, senza però documentare l’avvenuta notifica.
Alla pubblica udienza del giorno 12/11/2020 il ricorso è stato posto in decisione ai sensi dell’art. 25 d.l. n. 137/2020.
Visto il disposto di cui all’art. 84, cc. 3 e 4, c.p.a., ancorché manchi la prova della notifica dell’atto di rinuncia, è evidente che è venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso, che va dichiarato improcedibile.
Spese compensate.