TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 2020-02-26, n. 202000160

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 2020-02-26, n. 202000160
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202000160
Data del deposito : 26 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/02/2020

N. 00160/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00784/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 784 del 2019, proposto da
M E M, rappresentato e difeso dall'avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Mantova, via Giulio Romano 14;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

del decreto del Questore di Mantova del 20 agosto 2019, notificato in pari data, con il quale è stato negato al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro stagionale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2020 il dott. A S L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, cittadino marocchino, già titolare di permesso di soggiorno per lavoro stagionale della durata di nove mesi rilasciato il 27 giugno 2018 e scaduto il 30 marzo 2019, in data 2 maggio 2019 ha formulato alla Questura della Provincia di Mantova istanza di rinnovo del predetto titolo di soggiorno.

2. Con decreto del 20 agosto 2019, notificato in pari data, il Questore ha respinto la domanda in espressa applicazione degli artt. 4, 5 e 24 del D. Lgs. 286/98, sulla base di due concorrenti ragioni:

2.1) per avere l’interessato formulato la domanda di rinnovo del titolo di soggiorno dopo aver già usufruito del periodo massimo previsto dall’art. 24 comma 7 del D. Lgs. 286/98 per il nulla-osta al lavoro stagionale (“…fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi” );

2.2) per non avere l’interessato presentato domanda di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, come dichiarato dallo stesso interessato all’Amministrazione al momento della presentazione presso la Questura di Mantova per l’espletamento dei rilievi foto-dattiloscopici e il completamento dell’iter istruttorio della pratica di rinnovo del titolo di soggiorno “stagionale” .

3. Con ricorso notificato il 4 ottobre 2019 e depositato il 4 novembre successivo, l’interessato ha impugnato il predetto diniego e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, sulla base di un unico motivo, con il quale ha dedotto vizi di violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis L. 241/90 e di eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza di motivazione ed errato presupposto di fatto.

3.1. In particolare, il ricorrente ha premesso:

- che alla data di adozione del diniego impugnato, egli aveva già reperito un nuovo rapporto lavorativo [a tempo determinato, dal 24 giugno 2019 al 24 settembre 2019], come da comunicazione obbligatoria di assunzione inviata dal datore di lavoro il 24 giugno 2019;

- di aver altresì formulato in data 20 agosto 2019 [lo stesso giorno del provvedimento impugnato, alle ore 14:41] domanda di verifica della sussistenza della disponibilità della quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

3.2. Ciò premesso, ha lamentato:

1) che il diniego sarebbe stato adottato in violazione delle garanzie partecipative a lui spettanti, dal momento che l’Amministrazione avrebbe omesso di concedergli un termine, anche breve, per poter produrre la prova documentale di aver già avviato, alla data di adozione del diniego, il procedimento di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, mediante la domanda rivolta alla competente Prefettura di verifica della disponibilità della quota per la conversione;

2) che il provvedimento sarebbe illegittimo perché, alla data della sua adozione, il ricorrente era già titolare di rapporto di lavoro subordinato e aveva già formulato domanda di conversione del titolo di soggiorno da “stagionale” a “lavoro subordinato”.

4. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio depositando relazione sui fatti di causa del competente Ufficio della Questura di Mantova con la pertinente documentazione, resistendo al gravame con atto di stile dell’Avvocatura distrettuale dello Stato.

5. Con ordinanza collegiale n. 451/19 del 9 dicembre 2019, la Sezione ha disposto incombenti istruttori a carico della Questura di Mantova, rinviando la trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 19 febbraio 2020.

6. All’udienza in camera di consiglio del 19 febbraio 2020, in assenza di riscontro dell’Amministrazione agli incombenti istruttori disposti dalla Sezione, il difensore di parte ricorrente ha chiesto al Collegio di trattenere comunque la causa in decisione, insistendo per l’accoglimento delle censure dedotte in ricorso. Il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione, riservandosi di definirla con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge e sentite, sul punto, le parti costituite e presenti, che non hanno formulato obiezioni o richieste.

8. Ciò posto, in accoglimento dell’istanza formulata in udienza dalla difesa di parte ricorrente, il ricorso viene definito allo stato degli atti, apparendo già maturo per la decisione senza la necessità di attendere ulteriori riscontri da parte delle Amministrazioni intimate.

9. Il ricorso viene deciso con sentenza in forma semplificata in quanto manifestamente infondato.

9.1. E’ oggetto del presente giudizio il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Mantova ha respinto l’istanza del ricorrente di rinnovo del permesso di soggiorno “per lavoro stagionale” . Il provvedimento è stato correttamente adottato alla luce di quanto previsto dall’art. 24 comma 7 del D. Lgs. n. 286/1998, il quale prevede che “Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi” ;
nel caso di specie, non è contestato che, alla data di adozione dell’atto impugnato (20 agosto 2019) il ricorrente avesse già usufruito di un titolo di soggiorno per lavoro stagionale per la durata (massima) di nove mesi, rilasciato il 27 giugno 2018 e scaduto il 30 marzo 2019, sicchè un rinnovo di tale titolo di soggiorno per identico motivo era oggettivamente inibito dalla norma in questione, e doverosamente il Questore non l’ha concesso.

9.2. Il ricorrente si duole che l’Amministrazione non abbia valutato la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per “lavoro stagionale” in permesso di soggiorno per “lavoro subordinato” , secondo quanto previsto dai commi 8 e 10 del D. Lgs. n. 286/1998, adducendo di aver reperito in data 24 giugno 2019 un’attività lavorativa a tempo determinato e di aver formulato domanda di verifica della disponibilità della quota di ingresso di cui all’art. 3 comma 4 del D. Lgs. N. 286/1998.

Anche tale doglianza è infondata.

L’art. 24 comma 8 del D. Lgs. N. 286/1998 prevede che “Al termine del periodo di cui al comma 7, il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo che sia in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro stagionale ”;
il comma 10 precisa, a questo riguardo, che “Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4”.

In forza di tali norme, la possibilità della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato) presuppone, non soltanto l’esistenza del rapporto lavorativo subordinato, ma anche che lo straniero abbia formulato una specifica domanda di conversione del titolo di soggiorno allo Sportello Unico per l’Immigrazione.

9.4. Nel caso di specie, alla data del provvedimento impugnato (20 agosto 2019), lo straniero, se pure aveva reperito un’attività di lavoro subordinato a tempo determinato (dal 24 giugno al 24 settembre 2019) – come sembrerebbe evincersi dal doc. n. 3 di parte ricorrente - non aveva tuttavia formulato alcuna domanda di conversione, come peraltro riconosciuto dallo stesso interessato al momento dell’espletamento dei rilievi foto-dattiloscopici;
la stessa istanza di verifica della disponibilità della quota d’ingresso per lavoro subordinato risulta essere stata formulata dall’interessato soltanto lo stesso 20 agosto 2019, alle ore 14:41, verosimilmente dopo la contestazione di tale carenza documentale da parte degli Uffici della Questura, e sostanzialmente dopo l’adozione del diniego impugnato.

9.5. Nel provvedimento impugnato, il Questore ha motivato correttamente anche sotto tale profilo.

10. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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