TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 2020-02-26, n. 202000160
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Testo completo
Pubblicato il 26/02/2020
N. 00160/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00784/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 784 del 2019, proposto da
M E M, rappresentato e difeso dall'avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Mantova, via Giulio Romano 14;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del decreto del Questore di Mantova del 20 agosto 2019, notificato in pari data, con il quale è stato negato al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2020 il dott. A S L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino marocchino, già titolare di permesso di soggiorno per lavoro stagionale della durata di nove mesi rilasciato il 27 giugno 2018 e scaduto il 30 marzo 2019, in data 2 maggio 2019 ha formulato alla Questura della Provincia di Mantova istanza di rinnovo del predetto titolo di soggiorno.
2. Con decreto del 20 agosto 2019, notificato in pari data, il Questore ha respinto la domanda in espressa applicazione degli artt. 4, 5 e 24 del D. Lgs. 286/98, sulla base di due concorrenti ragioni:
2.1) per avere l’interessato formulato la domanda di rinnovo del titolo di soggiorno dopo aver già usufruito del periodo massimo previsto dall’art. 24 comma 7 del D. Lgs. 286/98 per il nulla-osta al lavoro stagionale (“…fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi” );
2.2) per non avere l’interessato presentato domanda di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, come dichiarato dallo stesso interessato all’Amministrazione al momento della presentazione presso la Questura di Mantova per l’espletamento dei rilievi foto-dattiloscopici e il completamento dell’iter istruttorio della pratica di rinnovo del titolo di soggiorno “stagionale” .
3. Con ricorso notificato il 4 ottobre 2019 e depositato il 4 novembre successivo, l’interessato ha impugnato il predetto diniego e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, sulla base di un unico motivo, con il quale ha dedotto vizi di violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis L. 241/90 e di eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza di motivazione ed errato presupposto di fatto.
3.1. In particolare, il ricorrente ha premesso:
- che alla data di adozione del diniego impugnato, egli aveva già reperito un nuovo rapporto lavorativo [a tempo determinato, dal 24 giugno 2019 al 24 settembre 2019], come da comunicazione obbligatoria di assunzione inviata dal datore di lavoro il 24 giugno 2019;
- di aver altresì formulato in data 20 agosto 2019 [lo stesso giorno del provvedimento impugnato, alle ore 14:41] domanda di verifica della sussistenza della disponibilità della quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.