TAR Venezia, sez. III, sentenza 2009-06-10, n. 200901677
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 01677/2009 REG.SEN.
N. 03549/1997 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 3549 del 1997, proposto da:
PE AN, RI AS, NI VI, LI UC, TE IN, SS FR, LA AN, ZZ NI, RI RE, OR IC e TI FI, rappresentati e difesi dagli avv. Alfredo Bianchini, Alberto Borghetti, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Venezia, Piazzale Roma, 464;
contro
Ente Autonomo Spettacoli Lirici AR, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Giacomini, RE Grigoli, Mario Dalla Bernardina, Federica Foresti, Giovanni Spadi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Venezia-Mestre, Galleria Teatro Vecchio, 15;
per l'annullamento
- della deliberazione del consiglio di amministrazione dell’Ente Autonomo AR di NA n. 284 del 27 agosto 1996, con la quale è stato disposto il recupero di somme corrisposte ai ricorrenti nell’anno 1995, a titolo di compenso per lavoro straordinario festivo, stabilendosi di procedere al recupero in sede di liquidazione delle competenze di settembre 1996, relative agli arretrati derivanti dal nuovo contratto di lavoro e, in caso di insufficiente capienza, al momento della corresponsione della quota di arretrati maturati a partire dal gennaio 1996, con eventuale rateizzazione dell’eventuale residuo;
- della delibera del consiglio di amministrazione n. 72 del 14 marzo 1997 con la quale è stato dato mandato al sovrintendente di proporre un piano di completamento del recupero delle predette somme;
- della deliberazione del consiglio di amministrazione n. 162 del 20 giugno 1997 con la quale si è stabilito di procedere al recupero delle somme anche nei confronti dei lavoratori a termine interessati in occasione della liquidazione della quota di arretrati in pagamento nel mese di luglio 1997, con riserva di provvedere per il personale stabile alla definizione delle modalità di recupero mediante ritenuta mensile;
nonché per la condanna dell’amministrazione resistente alla restituzione delle somme già indebitamente trattenute in esecuzione delle deliberazioni impugnate.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ente Autonomo Spettacoli Lirici AR;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23/04/2009 il dott. Angelo De Zotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
A. I ricorrenti prestavano servizio, in qualità di operai, alle dipendenze dell’Ente Autonomo Spettacoli Lirici AR di NA.
B. Con nota del 9 luglio 1995 il Sovrintendente rendeva noto alla rappresentanza sindacale dei settori tecnici di palcoscenico che, a causa del maltempo e del ritardo verificatosi nell’approntamento delle parti tecniche e sceniche degli spettacoli, risultava indispensabile, per consentire la regolare messa in scena di tutte le opere programmate, la “calendarizzazione di una serie di lunedì lavorativi” (il 3 luglio per la prova generale del “Rigoletto”, il 10 luglio per le prove tecniche di “Carmen”, il 17 luglio per la prova antepiano di “Carmen”, il 24 luglio per le prove tecniche di “Turandot”, il 7 agosto per la prova generale del balletto “Sogno di una notte di mezz’estate”, il 28 agosto per il secondo “Gala Carreras”).
Nella comunicazione inviata dal sovrintendente si rendeva, altresì, noto che tali prestazioni sarebbero state compensate con una maggiorazione del 300% della retribuzione giornaliera, superiore a quella prevista dal CCNL per il lavoro straordinario festivo ex artt. 110 e 111, nonché con il riconoscimento di una giornata di riposo compensativo, salva la facoltà per ciascun lavoratore di “fruire in conto ferie delle giornate di riposo compensativo maturate” e di ottenere un’ulteriore “maggiorazione del 100% per terze prestazioni o prove luci effettuate in eccedenza” rispetto all’orario giornaliero.
C. Con deliberazione n. 235 del 4 settembre 1995, il consiglio di amministrazione, preso atto della relazione del sovrintendente in ordine alle ragioni poste a fondamento della predetta calendarizzazione di lunedì lavorativi, faceva propria la decisione della Direzione di “disporre il recupero di giornate lavorative e prestazioni in giornate di riposo, oltre a prestazioni o prolungamenti straordinari, con riconoscimenti economici eccedenti la previsione contrattuale nazionale ed aziendale”, in considerazione della gravosità del piano di lavoro straordinario richiesto ai dipendenti.
Il Consiglio di amministrazione, quindi, tenuto conto del fatto che la mancata effettuazione del piano di lavoro straordinario avrebbe potuto determinare l’annullamento della prima rappresentazione di alcune delle produzioni programmate con un danno incalcolabile all’immagine dell’AR e un danno economico da mancato incasso anche per una sola delle stesse ben superiore alle pretese avanzate dalle maestranze, autorizzava la liquidazione, nei confronti dei settori interessati, delle prestazioni straordinarie necessarie per garantire il calendario di produzione del 73° Festival.
D. In esecuzione della predetta delibera venivano, quindi, liquidati i compensi per il lavoro straordinario nella misura concordata.
E. Successivamente nel mese di settembre 1996 alcuni dipendenti verificavano che l’amministrazione aveva operato alcune trattenute sulle loro buste paga per non meglio specificate competenze arretrate, in occasione della corresponsione delle somme dovute a titolo di indennità di vacanza contrattuale per l’anno 1994 in conformità a quanto previsto dagli accordi del gennaio 1996.
F. Nel luglio 1997 il sovrintendente dell’ente lirico inviava ad alcuni dei ricorrenti una lettera raccomandata con la quale rendeva noto che il Dipartimento dello Spettacolo, con nota prot. 1079 del 23 giugno 1996, aveva ritenuto illegittima la spesa sostenuta per l’erogazione di compensi per prestazioni straordinarie in misura superiore a quella contrattualmente prevista e che anche il Ministero del Tesoro, in sede di verifica contabile eseguita nel novembre 1996, aveva ritenuto l’accordo raggiunto tra il sovrintendente e le rappresentanze sindacali vietato dalla legge n. 498/1992. Quindi il