TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-08-19, n. 202415853

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-08-19, n. 202415853
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202415853
Data del deposito : 19 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/08/2024

N. 15853/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00266/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 266 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi tutti dall’avv. O M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Arno, n. 6;

contro

Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell’interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi entrambi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l’annullamento

- del d.p.r. reso il 17 ottobre 2023 di scioglimento del consiglio comunale di -OMISSIS-e di nomina della commissione straordinaria per la gestione del comune di -OMISSIS-per la durata di 18 mesi, ai sensi degli artt. 143 e 144 Tuel, notificato il 1° novembre 2023 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 259 del 6 novembre 2023;

- della relazione resa dal Ministro dell’interno il 5 ottobre 2023 e notificata unitamente al d.p.r. citato il 1° novembre 2023;

- della relazione resa dal Prefetto di -OMISSIS-, il 27 luglio 2023, recante proposta di scioglimento del consiglio comunale di -OMISSIS-;

- della deliberazione adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 16 ottobre 2023;

- del decreto di nomina della commissione di accesso del 16 dicembre 2022 e del decreto di proroga di ulteriori tre mesi del 10 marzo 2023 della Prefettura di -OMISSIS-;

- di ogni atto connesso, propedeutico e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto, ed in particolare, ove occorra, del parere reso dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, nella seduta del 4 luglio 2023.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell’interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 luglio 2024 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, già amministratori del Comune di -OMISSIS-(-OMISSIS-, sindaco;
-OMISSIS-, vice-sindaco;
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, consiglieri comunali), impugnavano il decreto presidenziale di scioglimento degli organi comunali e di contestuale nomina della commissione straordinaria per la gestione dell’ente di cui all’art. 143 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel), nonché gli atti presupposti.

2. Si costituivano in resistenza le amministrazioni intimate.

3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare degli atti gravati che veniva chiamata alla camera di consiglio del 24 gennaio 2024: il Collegio accoglieva, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., la domanda interinale, ordinando al contempo la produzione dell’ulteriore documentazione riservata prodromica all’adozione del decreto presidenziale impugnato.

4. Curato l’adempimento istruttorio e depositate ulteriori memorie, all’esito della pubblica udienza del 3 luglio 2024 il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.

5. Terminata l’illustrazione dello sviluppo del processo, è possibile affrontare le doglianze spiegate dalla parte ricorrente.

5.1. Con il primo motivo viene rappresentato un errore procedimentale, non avendo la commissione d’accesso nominata dal Prefetto rispettato il termine massimo (reputato perentorio) per depositare la propria relazione.

5.2. Tramite la seconda censura si evidenzia come la decisione di sciogliere gli organi comunali sia conseguenza di un pregiudizio derivante dalla collocazione geografica dell’ente, non sussistendo elementi concreti, univoci e rilevanti che dimostrino il collegamento tra gli amministratori e la criminalità organizzata.

5.3. A mezzo della terza ragione di gravame si rappresenta la contraddittorietà del provvedimento. Difatti, nessuna operazione della direzione distrettuale antimafia (d.d.a.) di -OMISSIS-avrebbe interessato il territorio comunale di -OMISSIS-e le uniche vicende penali di rilievo inerirebbero a fatti non indicativi dell’influenza sull’ente. In particolare, per il -OMISSIS-, pur destinatario di una condanna in sede penale, sarebbe stata esclusa l’aggravante mafiosa dal contestato delitto di traffico di sostanze stupefacenti. Inoltre, l’amministrazione comunale si sarebbe costituita parte civile in un processo a carico di un consigliere di minoranza (-OMISSIS-, padre dell’appena citato -OMISSIS-) che aveva posto in essere una serie di truffe in danno dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) per incrementare una rendita pensionistica di poche decine di euro mensili: circostanza, quest’ultima, indicativa della limitata offensività della condotta. Similmente, inconferente sarebbe il rapporto parentale tra l’ ex sindaco -OMISSIS-e -OMISSIS- (soggetto cui l’amministrazione aveva affidato alcuni lavori pubblici) in quanto notoriamente logorato. Analogamente, la messaggistica intercorsa tra l’ ex sindaco e la -OMISSIS- (legata con -OMISSIS-, soggetto controindicato) sarebbe neutra, in quanto afferente unicamente al rilascio di un certificato, atto dovuto dell’amministrazione.

5.4. Con la quarta doglianza, a sua volta articolata in svariate sotto-censure, viene precisato come la continuità tra le due giunte, entrambe guidate dal -OMISSIS-, non possa giustificare il commissariamento dell’ente locale: in aggiunta, non sarebbe sufficientemente suffragata dalle prove la natura «civetta» della lista elettorale di opposizione presentata dal già citato -OMISSIS-. Inoltre, contraddittoria sarebbe la contestata influenza di quest’ultimo sull’amministrazione, atteso che la scarsa partecipazione alle sedute consiliari dimostrerebbe l’impossibilità di incidere sulle scelte dell’ente. Quanto ai rapporti tra l’ ex sindaco -OMISSIS-e -OMISSIS-, viene chiarito come essi siano semplicemente coetanei le cui vite avrebbero seguito negli anni percorsi assai differenti. Anche gli ulteriori rapporti parentali degli amministratori, cosí come le frequentazioni dei dipendenti comunali, evidenziati nella relazione prefettizia, non sarebbero rilevanti, essendo essi tipici delle piccole comunità locali. Similmente, la gestione degli appalti sarebbe sempre avvenuta in favore di soggetti iscritti in white list e secondo le regole del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (cod. app.);
allo stesso tempo, la disciolta amministrazione avrebbe risolto bonariamente un contenzioso per la fornitura elettrica e incrementato la riscossione dei tributi. Infine, senza fondamento sarebbe la contestata debole legalità riscontrata nell’ente locale.

6. Chiarite le doglianze mosse al provvedimento gravato, va, preliminarmente, affrontata la sollevata eccezione di irricevibilità del ricorso.

6.1. Essa è infondata.

6.2. Difatti, il termine decandenziale entro il quale notificare il ricorso decorre dal momento della conoscenza del provvedimento lesivo: orbene, nel caso in esame, il dies a quo va individuato nel giorno della notifica a mani del decreto presidenziale di scioglimento, avvenuta in data 1° novembre 2023.

6.3. Viceversa, l’insediamento della commissione straordinaria di gestione del Comune, sebbene possa costituire circostanza indicativa dell’avvenuto scioglimento dell’ente locale, non appare, nell’odierna vicenda, indicativo della conoscenza del provvedimento lesivo: invero, la presa di possesso sarebbe potuta avvenire all’insaputa del sindaco;
d’altronde, non vi è nel fascicolo alcun atto che dimostri la conoscenza dell’avvenuto insediamento prima della notifica del decreto di scioglimento.

6.4. Pertanto, il ricorso, notificato il 29 dicembre 2023, appare tempestivo.

7. Rigettata l’eccezione preliminare, è possibile passare all’analisi del primo motivo.

7.1. Esso è manifestamente infondato.

7.2. Premesso, in linea generale, come parte ricorrente non alleghi alcun elemento per dimostrare l’inosservanza del termine per la produzione della relazione (peraltro, va rilevato che il termine di cui all’art. 143, comma 2, Tuel afferisce all’accesso presso l’ente locale e non concerne la compilazione e trasmissione della relazione al Prefetto), va osservato come la commissione di accesso ha presentato la propria relazione in data 13 giugno 2023, ossia nel termine di sei mesi decorrenti dall’avvio delle proprie attività (16 dicembre 2022).

8. Il secondo e il terzo motivo, inerenti entrambi all’influenza della criminalità organizzata sull’amministrazione locale, si presentano strettamente connessi da un punto di vista logico-giuridico, sicché possono essere affrontati congiuntamente: essi, inoltre, sono ambedue infondati.

8.1. In primo luogo va escluso che il provvedimento di scioglimento si fondi su un pregiudizio territoriale : la presenza nell’àmbito comunale di consorterie mafiose, invero, non costituisce la ragione del commissariamento dell’ente. Difatti, a ben vedere, la decisione si basa su una serie di elementi concreti (su cui v. infra ) che dimostrano l’influenza mafiosa sull’amministrazione locale: pertanto, l’indicazione della presenza di esponenti legati alla criminalità organizzata sul territorio comunale costituisce unicamente circostanza generale necessaria alla corretta e completa descrizione del contesto di riferimento.

8.2. A tale proposito, le allegazioni documentali prodotte dalla parte ricorrente (come le sentenze pronunciate a carico di -OMISSIS-e -OMISSIS-) non costituiscono prova dell’assenza di forme di criminalità organizzata, atteso che il complesso delle operazioni condotte dalla polizia giudiziaria sotto il coordinamento della d.d.a. di -OMISSIS-dimostra ampiamente la pervasività della ‘ndrangheta nei confini comunali. Anzi, a rigore, proprio la sentenza da ultimo prodotta dai ricorrenti (deposito del 20 giugno 2024) cristallizza, per mezzo della condanna al risarcimento del danno in favore del Comune di -OMISSIS-(costituitosi parte civile), la presenza sul territorio di un’associazione di stampo mafioso.

8.3. Recessive, invece, si presentano le argomentazioni difensive facenti leva unicamente sugli esiti dei processi a carico dei soggetti menzionati nella proposta ministeriale. In particolare, per il -OMISSIS- (figlio -OMISSIS-), va osservato come il giudice, nel condannarlo per il delitto di estorsione, abbia escluso l’aggravante mafiosa di cui all’art. 416- bis .1 c.p., essendo emerso che la condotta fosse stata posta in essere senza spendere il nomen mafioso, pur essendo indiscussa la riconosciuta pericolosità del soggetto (v. pag. 97 sentenza). Similmente, il proscioglimento (per intervenuta prescrizione) del padre -OMISSIS- (nonché del -OMISSIS-) si fonda sull’esclusione dell’aggravante mafiosa dalla specifica condotta contestata, senza tuttavia sostenere l’insussistenza della presenza ‘ndranghetista sul territorio comunale (anzi, proprio parte ricorrente riconosce l’esistenza di un sistema criminoso ). Peraltro, l’affermata natura bagattellare del reato contestato ai due soggetti da ultimo menzionati (una truffa in danno dell’Inail dal quale ricavare una rendita mensile di qualche decina di euro), non costituisce circostanza dirimente ai fini della valutazione della legittimità del provvedimento di scioglimento.

8.4. Appare opportuno, infatti, ribadire che l’intervento dell’autorità statale non è basato sulla responsabilità penale dei due soggetti citati (né sulla loro partecipazione ad una qualche associazione di stampo mafioso, tra l’altro mai contestata), bensí sulla circostanza che la ‘ndrangheta è presente sul territorio (conclusione pacifica alla luce della condanna al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile) e dall’influenza della stessa sull’amministrazione comunale: in merito a ciò, la circostanza che il reato contestato a -OMISSIS-e -OMISSIS-sia stato dichiarato estinto per prescrizione (e quindi non si sia pronunciata sentenza di assoluzione), evidenzia in ogni caso l’introduzione nei gangli vitali dell’ente locale di soggetti poco inclini, nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, al rispetto della legalità (si sottolinea come la truffa contestata fosse in danno di un ente previdenziale).

8.5. In aggiunta, erronea è anche la lettura (proposta dalla parte ricorrente) della costituzione di parte civile nel processo penale menzionato al § 8.2.: invero, la partecipazione dell’ente locale al giudizio penale non costituisce prova della dissociazione degli amministratori dalle condotte illecite del -OMISSIS-e del -OMISSIS-(come sostenuto a pag. 10 del ricorso), considerato soprattutto che questi ultimi erano imputati per un reato in danno dell’Inail e non del Comune.

8.6. Quanto poi ai rapporti con soggetti controindicati, e in particolare con la -OMISSIS-, va osservato come le difese spiegate da parte ricorrente siano basate su rilievi formali che non scalfiscono la logicità e congruità della decisione impugnata. Sul punto, va precisato come la -OMISSIS-fosse l’ ex compagna di -OMISSIS-, elemento di spicco della cosca di -OMISSIS-poi dissociatosi: proprio tale condotta è stata oggetto di fortissime critiche da parte della -OMISSIS-(condannata a quattro anni di reclusione per aver tentato di ostacolare la collaborazione del -OMISSIS-). Inoltre, va osservato come i messaggi scambiati tra la -OMISSIS-e l’ ex sindaco -OMISSIS-(odierno ricorrente) costituiscano evidenza palese della riverenza e dell’ attenzione dell’amministratore nei confronti di tale particolare cittadina.

8.7. Per tale ragione, le argomentazioni sviluppate dall’esponente, incentrate sull’iscrizione anagrafica o sulla derubricazione di un messaggio di auguri, appaiono poco convincenti, soprattutto se confrontate con le risultanze compendiate nella relazione prefettizia: in quest’ultimo documento (v. in particolare pagg. 3 ss.), infatti, si riportano anche gli esiti dell’audizione del -OMISSIS-, evidenziando – con un percorso motivazionale logico e coerente – la parzialità e la poca credibilità della tesi difensiva.

8.8. Conseguentemente, deve ritenersi compiutamente provata, da un lato, la presenza della criminalità organizzata sul territorio comunale e, dall’altro, il rapporto tra esponenti della malavita e amministratori locali.

9. Passando all’ultimo motivo, incentrato sugli effettivi influssi sulla gestione dell’ente, va rilevato come esso sia infondato.

9.1. In primo luogo deve escludersi che lo scioglimento si basi su un presunto scambio politico mafioso: tale tesi, esposta dalla parte ricorrente, non trova alcun riscontro negli atti istruttorî né nella proposta ministeriale. Quel che è stato messo in rilievo, infatti, è la manovra elettorale organizzata dalla disciolta maggioranza finalizzata a creare artificiosamente due distinte liste elettorali, in apparente competizione tra loro, al solo fine di evitare la possibile invalidazione dell’elezione in caso di mancato raggiungimento del quorum di partecipazione.

9.2. Quest’ultima affermazione appare ampiamente corroborata dall’analisi della composizione delle due liste elettorali presentate nel 2022 per il rinnovo degli organi locali. Invero, come esposto nella relazione prefettizia (v. in particolare pagg. 9 ss.), tra i sottoscrittori e i candidati delle due liste (teoricamente) contrapposte vi sono strettissimi legami familiari. Anche il candidato sindaco sconfitto ha dichiarato, alla commissione d’accesso, di aver partecipato alla competizione elettorale unicamente su richiesta dell’ ex vice-sindacato (ed odierno ricorrente) -OMISSIS-. Si aggiunga che le preferenze raccolte dal -OMISSIS-permettono di qualificare pacificamente come bulgara (termine impiegato nella relazione prefettizia) la maggioranza risultata vincitrice delle elezioni (oltre il 91%), circostanza indicativa dell’assenza di un genuino confronto elettorale: per di piú anche il consiglio comunale, sebbene (in teoria) composto da esponenti di due distinte anime politiche, ha sempre deliberato all’unanimità, segno tangibile dell’inesistenza di un’autentica opposizione alla forza di governo locale.

9.3. A fronte di tali elementi inequivocabili, perdono di mordente le argomentazioni spese da parte ricorrente, atteso che esse si esauriscono nella negazione dell’influenza della criminalità organizzata sull’ente locale, sulla scorta dell’osservazione (pacifica) che nessun amministratore risulterebbe indagato o condannato per reati di tale indole: tuttavia, come già osservato, da un lato, sono acclarati i rapporti opachi (al di là del rilievo penale) con soggetti controindicati e, dall’altro, è evidente il tentativo di mantenere, con il descritto escamotage giuridico, una parvenza di regolarità nel processo elettorale.

9.4. A tal proposito, va rilevato come la continuità nella gestione dell’amministrazione locale non sia di per sé sintomo di una problematicità dell’ente: tuttavia, nel caso in esame, gli organi statali hanno evidenziato come il mantenimento del potere locale fosse conseguenza di un atteggiamento volto a minimizzare i rischi di ribaltamento, deviando la volontà popolare verso scelte già compiute tra gli amministratori. Sul punto, il rilievo – formulato nel ricorso – secondo cui le elezioni sarebbero state valide pur presenza di una sola lista elettorale non costituisce circostanza dirimente, atteso che l’operato finalizzato alla costituzione in vitro della seconda lista è palesemente finalizzato a creare un «paracadute» onde evitare qualsivoglia rischio di annullamento delle elezioni.

9.5. Anche le argomentazioni difensive circa la posizione di -OMISSIS- non sono convincenti. Costui, infatti, già componente della maggioranza che sosteneva il -OMISSIS-durante il suo primo mandato elettorale (2017-2022), è risultato pienamente addentrato nell’amministrazione, tanto da essere avvisato dell’accesso della commissione prefettizia ancor prima dell’allora sindaco (sopraggiunto successivamente presso il municipio). Circostanza che permette di risolvere l’elemento paradossale allegato dalla parte ricorrente circa l’importanza del -OMISSIS-: difatti, l’influenza di costui non discende dalla partecipazione ai consigli comunali, ove avrebbe potuto far valere legittimamente la propria posizione di opposizione, bensí dalle conoscenze dirette tra il personale amministrativo, in un’inconsulta commistione tra apparati burocratici e politici. Quanto poi alle dimissioni dal consiglio comunale, la relazione prefettizia evidenzia in maniera chiara come si sia trattato di un gesto plateale finalizzato solo ad evitare che l’accesso sfociasse nel commissariamento (circostanza che conferma la posizione solo apparente di opposizione): difatti, il -OMISSIS-dismetteva la carica solo dopo l’intervento della Prefettura, nonostante potesse essere dichiarato decaduto dal consesso comunale anche in ragione delle reiterate assenze dalle sedute consiliari.

9.6. Inoltre, sempre in relazione al -OMISSIS-va osservato come le giustificazioni fornite dal -OMISSIS-alla commissione d’accesso sui reciproci dissidi politici appaiono assai poco convincenti: costui, infatti, ha sostenuto di non aver ricandidato il -OMISSIS- in ragione dall’arresto del figlio -OMISSIS-. Tuttavia, tale evento è anteriore di circa un anno alle elezioni, sicché, ben avrebbe potuto il -OMISSIS-dissociarsi precedentemente dal consigliere che componeva la sua maggioranza;
peraltro, nel medesimo periodo, il -OMISSIS- risultava (sin dal luglio 2020) indagato per la ricordata truffa all’Inail, evento che tuttavia non ha minato in alcun modo la fiducia del sindaco. Similmente, le dimissioni del -OMISSIS-, motivate con una lettera pubblicata su un quotidiano locale dimostrano – quasi un’ excusatio non petita – la contiguità del -OMISSIS-con la maggioranza di sostegno del -OMISSIS-(nonostante la teorica posizione di consigliere di opposizione nella consiliatura disciolta).

9.7. In relazione, invece, ai rapporti con -OMISSIS-, va osservato come la lettura offerta dalla parte ricorrente sia frutto di un evidente abbaglio. Difatti, non viene contestato alcun particolare rapporto tra il -OMISSIS-e il -OMISSIS-, bensí la parentela tra quest’ultimo e il -OMISSIS-, consigliere comunale che, sebbene candidatosi nella lista di minoranza, appare, come evidenziato nei paragrafi precedenti, pienamente addentrato nell’apparato amministrativo del Comune di -OMISSIS-.

9.8. Quanto invece ai rapporti di parentela, va in primo luogo evidenziato come la relazione prefettizia elenchi puntualmente (e senza che sul punto vi siano contestazioni specifiche) tutto il complesso di relazioni familiari, di amicizia e di conoscenza tra gli amministratori locali e varî soggetti controindicati. Sul punto, si intende dare continuità alla giurisprudenza maggioritaria, secondo cui il dato parentale non assume rilievo ex se , bensí come indizio dell’influenza (diretta od indiretta) della criminalità organizzata sui servizî comunali (in argomento, v. Cons. Stato, sez. III, 14 ottobre 2022, n. 8763 – identiche considerazioni valgono anche per le designazioni degli scrutatori durante le operazioni elettorali). Circostanza, come si avrà modo di analizzare a breve, effettivamente dimostrata.

9.9. Difatti, in ordine agli affidamenti le tesi difensive si limitano a rilevare l’incontestato rispetto formale delle procedure previste dal codice dei contratti pubblici. Tuttavia, allargando il campo d’osservazione, emerge con palese evidenza come le gare pubbliche siano state gestite in maniera da garantire a parenti o affini degli amministratori locali l’aggiudicazione. Esemplificativamente, gli affidamenti in favore della ditta gestita da P S sono stati reiterati in violazione del principio di rotazione: peraltro, l’imprenditore citato è padre dell’odierno ricorrente -OMISSIS-, consigliere di maggioranza, circostanza che dimostra la complessiva gestione familistica della res publica .

9.10. Analogamente, simili considerazioni valgono per la ditta -OMISSIS-. Entrambe le imprese, inoltre, sono morose nei confronti dell’ente comunale per il mancato pagamento dei tributi locali: circostanza che dimostra, ancora una volta, la mala gestio delle finanze comunali.

9.11. Quanto alle imprese gestite dai fratelli -OMISSIS-(-OMISSIS-), va osservato come la relazione prefettizia evidenzi come durante il primo mandato elettorale del -OMISSIS-la ditta intestata ad -OMISSIS-non abbia operato (nessuna fattura emessa per cinque anni): circostanza verosimilmente riconducibile al fatto che -OMISSIS--OMISSIS-in quel periodo rivestisse la carica di consigliere comunale. Viceversa, l’impresa del fratello fatturava circa € 750.000,00 in favore dell’ente locale. Tuttavia, una volta terminata la consiliatura, e considerate le vicende penali del -OMISSIS--OMISSIS-(menzionate anche al § 8.2. e determinanti anche un diniego di iscrizione in white list ), la ditta dell’-OMISSIS--OMISSIS-in pochi mesi fatturava al Comune circa € 8.000,00, segno evidente del travaso di risorse da un’impresa all’altra.

9.12. A fronte di tali dati oggettivi, come già osservato, le argomentazioni difensive sono assai deboli, essendo incentrate su un generico rispetto delle procedure e sulla mancata impugnazione degli affidamenti: si tratta, tuttavia, di elementi che non scalfiscono la logicità e coerenza delle tesi esposte dagli organi statali. Esemplificativamente, nel ricorso si evidenzia come la ditta di -OMISSIS--OMISSIS-abbia ottenuto un affidamento, in maniera regolare, in quanto impresa iscritta in white list : orbene, tali dati incontestati, però, si scontrano con l’oggettiva influenza della criminalità organizzata sul titolare dell’azienda che non denunciava l’estorsione subita, bensí preferiva versare una percentuale alla locale ‘ndrina. Il fatto che successivamente la commissione straordinaria abbia affidato alla medesima società la fornitura di materiali per l’espletamento di un servizio pubblico risulta irrilevante, non essendo stata rappresentata una continuità nella gestione dell’impresa.

9.13. Quanto ai tributi locali va parimenti osservato come parte ricorrente si limiti a riportare alcune considerazioni formulate proprio nella relazione prefettizia (es. la sensibile accelerazione delle riscossioni, v. pag. 26): tuttavia, sulle criticità rilevate non vi è alcuna critica. Difatti, nulla è contestato circa l’impossibilità di accesso, da parte del responsabile del servizio riscossione tributi, ai dati relativi all’elenco dei contribuenti morosi, ovvero circa le criticità gestorie: similmente, pacifica appare l’evasione di tributi locali anche da parte di amministratori locali e loro parenti.

9.14. Conclusivamente, va dunque rilevato come il rispetto della legalità sia generalmente scarso essendo palese l’influenza della criminalità organizzata sulla complessiva gestione della macchina pubblica locale: elementi che confermano la legittimità dell’azione dissolutoria delle amministrazioni statali.

10. Alla luce della complessiva infondatezza di tutte le doglianze, il ricorso è respinto.

11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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