TAR Firenze, sez. II, ordinanza cautelare 2024-02-28, n. 202400126
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Pubblicato il 28/02/2024
N. 00126/2024 REG.PROV.CAU.
N. 00131/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 131 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, Corte di Appello di Firenze, Tribunale di Livorno, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria
ex lege
in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- in parte qua del provvedimento di esclusione del ricorrente dall'elenco dei Delegati alle vendite del Tribunale di Livorno ex art.179 ter disp. att. c.p.c., emesso dall'istituito Comitato nella seduta del -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS-;
- di ogni altro atto, presupposto o consequenziale, comunque connesso e lesivo della posizione del ricorrente, ivi compresi:
- le “Indicazioni operative per la presentazione della domanda di inserimento nell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita ai sensi degli artt. 534 bis e 591 bis c.p.c.”, rese dal Presidente del Comitato in data -OMISSIS- limitatamente all'obbligo di presentazione dei carichi pendenti;
- il provvedimento, del 19.12.2023, di rigetto del reclamo/istanza di revoca del provvedimento di esclusione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle PP.AA.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2024 il dott. A V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto che le questioni dedotte in giudizio richiedano l’approfondimento tipico della fase di merito e che, nel bilanciamento degli interessi, risulti prevalente quello di parte ricorrente alla sospensione degli atti impugnati.
Ritenuto quindi di accogliere la domanda cautelare e di sospendere, per l’effetto, gli atti impugnati.
Ritenuto di fissare, per la trattazione della controversia nel merito, l’udienza pubblica di cui in dispositivo e di compensare le spese della presente fase cautelare.