TAR Firenze, sez. II, ordinanza cautelare 2024-02-28, n. 202400126

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, ordinanza cautelare 2024-02-28, n. 202400126
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202400126
Data del deposito : 28 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/02/2024

N. 00131/2024 REG.RIC.

N. 00126/2024 REG.PROV.CAU.

N. 00131/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 131 del 2024, proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, Corte di Appello di Firenze, Tribunale di Livorno, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- in parte qua del provvedimento di esclusione del ricorrente dall'elenco dei Delegati alle vendite del Tribunale di Livorno ex art.179 ter disp. att. c.p.c., emesso dall'istituito Comitato nella seduta del -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS-;

- di ogni altro atto, presupposto o consequenziale, comunque connesso e lesivo della posizione del ricorrente, ivi compresi:

- le “Indicazioni operative per la presentazione della domanda di inserimento nell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita ai sensi degli artt. 534 bis e 591 bis c.p.c.”, rese dal Presidente del Comitato in data -OMISSIS- limitatamente all'obbligo di presentazione dei carichi pendenti;

- il provvedimento, del 19.12.2023, di rigetto del reclamo/istanza di revoca del provvedimento di esclusione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle PP.AA.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2024 il dott. A V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.


Ritenuto che le questioni dedotte in giudizio richiedano l’approfondimento tipico della fase di merito e che, nel bilanciamento degli interessi, risulti prevalente quello di parte ricorrente alla sospensione degli atti impugnati.

Ritenuto quindi di accogliere la domanda cautelare e di sospendere, per l’effetto, gli atti impugnati.

Ritenuto di fissare, per la trattazione della controversia nel merito, l’udienza pubblica di cui in dispositivo e di compensare le spese della presente fase cautelare.

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