TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2023-10-09, n. 202300754

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2023-10-09, n. 202300754
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202300754
Data del deposito : 9 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/10/2023

N. 00754/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00314/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 314 del 2019, proposto da:
Nera Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Edulcia Piras in Cagliari, via Pessina 9;

contro

Comune di Arzachena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

- del provvedimento prot. 5095 del 5 febbraio 2019 del Dirigente del Settore 2 del Comune di Arzachena.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Arzachena.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2023 il dott. A P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente Nera Immobiliare S.r.l. impugna l’atto in epigrafe descritto con cui il Comune di Arzachena ha respinto la sua istanza edificatoria avente a oggetto un’area della superficie di mq. 11.137 sita in loc. Porto Cervo e classificata in Zona C5 “Espansione fenomeni residenziali permanenti integrati con iniziative turistiche” dal vigente Piano di Fabbricazione comunale.

Sostiene, infatti la ricorrente che, a differenza di quanto ritenuto dal Comune, il terreno di sua proprietà, considerata la posizione immediatamente adiacente al centro abitato di Porto Cervo, possa beneficiare della previsione di cui all’art. 15, comma 1, ultima parte, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, che negli ambiti costieri consente di realizzare interventi edilizi nelle zone omogenee A e B dei centri abitati, nonché nelle zone C contigue alle prime e intercluse.

Si è costituito in giudizio il Comune, opponendosi all’accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 21 settembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato per le ragioni che sia passa a esporre.

Il citato art. 15, comma 1, ultima parte, delle N.T.A. del P.P.R. statuisce testualmente che “1. Negli ambiti di paesaggio costieri di cui all’articolo 14, fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni del P.P.R., è consentita l’attività edilizia e la relativa realizzazione delle opere di urbanizzazione nelle zone omogenee A e B dei centri abitati e delle frazioni individuate dai Comuni ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228, purché delimitate ed indicate come tali negli strumenti urbanistici comunali. Sono altresì realizzabili in conformità ai vigenti strumenti urbanistici comunali gli interventi edilizi ricadenti nelle zone C immediatamente contigue al tessuto urbano consolidato ed interclusi da elementi geografici, infrastrutturali ed insediativi che ne delimitino univocamente tutti i confini” .

Nel caso di specie le condizioni richieste da tale disposizione normativa non sussistono, in quanto:

- sulla base del vigente Piano di Fabbricazione del Comune di Arzachena, il borgo turistico di Porto Cervo non contempla alcuna zona urbanistica A o B, sviluppandosi esclusivamente in zone classificate C e F;

- il terreno di proprietà della ricorrente si trova all’interno di un’ampia zona C inedificata, che confina con il centro abitato, con un’altra zona C edificata, con una zona F, con una zona H, con la S.P. n. 59 e con un breve tratto di mare;

- pertanto l’area stessa non può considerarsi adiacente a un “tessuto urbano consolidato”, essendo quest’ultimo definito dalla Relazione di accompagnamento al P.P.R. come “…il territorio interessato dall’edificazione esistente e dalle relative infrastrutture, purché previsti dallo strumento comprendente le zone omogenee classificate ai sensi del D.A. 2266/U/83 “A” e “B”, nonché parti di zone “C” ad esse immediatamente contigue, caratterizzate dalla presenza di una trama edilizia contigua e da eventuali spazi vuoti di limitata estensione, interni alle predette zone” , mentre nel caso ora in esame sono, come detto, assenti le zone A e B e difetta, altresì, la “ trama edilizia omogenea e continua ”, vista la presenza di ampi spazi vuoti adiacenti, così come non può definirsi “spazio vuoto di limitata estensione” un’area di ben 11.137 mq. come quella di proprietà della ricorrente;

- del pari insussistente è il requisito dell’interclusione -non solo perché la Circolare Regionale 550/GAB del 23 novembre 2006 a tal fine esige che l’area interessata confini con delle (qui inesistenti, come detto) zone A e B, ma soprattutto- perché l’area di proprietà della ricorrente insiste su una più vasta zona C completamente vuota e non urbanizzata -a parte la presenza di alcune infrastrutture, quali la condotta idrica, il serbatoio idrico, la camera di manovra dell’acquedotto e la cabina di alimentazione Enel, certamente non esaustive e neppure “idonee ad interrompere la diretta ed immediata comunicazione dell’area in parola con la restante ed estesa, macchia vuota, inedificata e priva di opere di urbanizzazione ”- nonché con altre parimenti non urbanizzate (vedi supra );
- in sostanza, come esattamente osserva il Comune nella motivazione dell’atto impugnato, “Nessuna interclusione può essere, pertanto, ragionevolmente intravista nella fattispecie concreta, posto che l’area in questione partecipa, con le sue caratteristiche geo-urbanistiche (zona vuota, priva di abitazioni e di opere di urbanizzazione) all’estensione della confinante vasta macchia vuota, inedificata e non urbanizzata, di zona “C”, piuttosto che alla trama edilizia dell’opposta parte di zona “C” edificata ed urbanizzata” .

Per quanto premesso, dunque, l’esaminato ricorso deve essere respinto, con spese di lite che seguono la soccombenza, come da dispositivo.

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