TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2022-06-10, n. 202203920

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2022-06-10, n. 202203920
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202203920
Data del deposito : 10 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/06/2022

N. 03920/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02197/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2197 del 2020, proposto da
V B, rappresentato e difeso dall'avvocato F G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domicilia in Napoli, alla via Diaz n. 11;

nei confronti

G T, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

-Del decreto prot. 1802 del 20.02.2020 a firma del dirigente del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ambito Territoriale di Napoli, con il quale è stata approvata la graduatoria provinciale di merito definitiva della procedura selettiva indetta con D.D.2200 del 6/12/2019 per l 'assunzione di personale che ha svolto servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendenti a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi, relativa alla provincia di Napoli.

-Della graduatoria allegata al suddetto decreto di cui ne forma parte integrante, nella parte i n cui al ricorrente viene attribuito i l punteggio per titoli di servizio di 61,25 ed un punteggio complessivo di 65,25, anzichè il punteggio per titoli di servizio di 164,05 (da ridurre eventualmente a 84,05) ed un punteggio complessivo di 168,05 (da ridurre eventualmente a 88,05).

3. Del verbale della commissione giudicatrice del concorso recante la valutazione dei titoli di servizio prodotti dal ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2022 la dott.ssa R L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 15 giugno 2020, e depositato il 6 luglio 2020, il ricorrente espone che, con Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione n.2200 del 6/12/2019, veniva indetta la procedura selettiva, per titoli, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 10 anni, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi (c.d. Internalizzazione ex LSU).

Il ricorrente presentava domanda di partecipazione alla suddetta procedura per i posti disponibili in provincia di Napoli. Con decreto prot. 1802 del 20.02.2020, veniva approvata la graduatoria provinciale di merito definitiva della suddetta procedura. Il ricorrente veniva collocato al posto 1957 della suddetta graduatoria con il punteggio di 65,25 p.ti di cui punti 4,00 per titolo di studio e punti 61,25 per titoli di servizio.

Il ricorrente ha, quindi, impugnato gli atti di approvazione della suddetta graduatoria denunciando la violazione ed errata applicazione della Tabella di valutazione dei titoli allegata al Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione n.2200 del 6/12/2019, avendo conseguito il diploma di licenza media in n data 30.06.1980 con i l voto di “sufficiente”, e dovendo, quindi, conseguire il relativo punteggio di 4 punti, ed avendo prestato attività come lavoratore socialmente utile nell’ambito di progetti in atto nelle istituzioni scolastiche dal 01/12/1995 al 30/06/2001;
indi, a partire dal 01.07.2001 e sino al mese di febbraio 2020, aveva prestato servizio nelle Istituzioni scolastiche alle dipendenze delle Ditte affidatarie degli appalti di pulizia.

Pertanto, il periodo compreso tra i l 01.12.1995 ed i l 31.12.1999 doveva essere valutato ai sensi della lett. B.6 della Tabella di valutazione (1 p.to per anno 0,05 per mese);
il successivo servizio dal 01.01.2000 al 30.06.2001, pur essendo svolto in qualità di LSU, doveva essere valutato, invece, ai sensi della l ett. B.3 della Tabella di valutazione così come chiarito nella FAQ Ministeriale 21 (8 pt.i per anno, 0,70 p.ti per mese). Infine, il successivo servizio svolto dal ricorrente dal 01.07.2001 al 31.12.2019 era pacificamente valutabile ai sensi della clausola B.3 della Tabella di Valutazione.

Deduceva, inoltre, il ricorrente che dai provvedimenti impugnati non emergevano in alcun modo le ragioni di fatto o di diritto che avevano giustificato la mancata valutazione dei titoli prodotti, concludendo dunque per l’accoglimento del ricorso e dell’istanza cautelare.

Con ordinanza del 23 luglio 2020 veniva respinta l’istanza di sospensione degli effetti degli atti gravati.

Con memoria depositata il 19 aprile 2022, il ricorrente deduceva che il Ministero dell’Istruzione aveva autorizzato la trasformazione a tempo pieno di tutti i contratti a tempo parziale stipulati a seguito della procedura di cui all’articolo 58, comma 5 ter, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, ivi compreso quello da lui stesso stipulato (come da Nota Ministero Istruzione prot 1571 del 13.01.2021). Dichiarava, pertanto, di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, depositando documentazione.

Alla udienza pubblica del 20 aprile 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso può essere dichiarato improcedibile avendo parte ricorrente dichiarato di non avere più interesse alla sua decisione nel merito, e non avendo nulla controdedotto, sul punto, l’Amministrazione intimata.

La natura della controversia giustifica la compensazione, tra le parti, delle spese di lite.

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