TAR Milano, sez. I, sentenza 2021-12-23, n. 202102908

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2021-12-23, n. 202102908
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202102908
Data del deposito : 23 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/12/2021

N. 02908/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00699/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 699 del 2020, proposto da
-OISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F E F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliato;

Questura di Milano, in persona del Questore in carica, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto del Questore della Provincia di Milano, protocollo Cat. 6F/3785/2019 Div. PAS del 4-gennio 2020, notificato in data 29 gennaio 2020, recante il diniego dell’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile uso tiro a volo, pervenuta in data 11 giugno 2019;

- di ogni altro atto inerente e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021 la dott.ssa Rosanna Perilli e udito per il ricorrente l’avvocato F E F;

Vista la richiesta di passaggio in decisione della causa senza discussione, depositata dal Ministero dell’Interno in data 1 dicembre 2021, a firma dell’avvocato dello Stato Isotta Vitelli Casella, la quale è considerata presente, ad ogni effetto, in udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. In data 2 maggio 2019 il signor -OISSIS- (d’ora in avanti solo <<il ricorrente>>) ha presentato alla Questura di Milano, per il tramite del Comando Stazione Carabinieri di Nerviano, un’istanza per il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo.

In data 18 ottobre 2019 la Questura di Milano ha comunicato al ricorrente di non poter accogliere l’istanza, per aver riscontrato che:

a) in data 8 giugno 2016 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano lo ha condannato, all’esito del giudizio abbreviato, alla pena di anni due e mesi sei di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta;

b) convive con un familiare gravato da un precedente penale.

Il ricorrente ha prodotto osservazioni procedimentali, nelle quali ha sottolineato di aver riportato una condanna per il reato di bancarotta preferenziale, commesso nella qualità di liquidatore di una società, di aver risarcito integralmente il danno conseguente alla commissione di tale reato e che il figlio convivente ha riportato una sola condanna per guida in stato di ebbrezza, espiata con la sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità.

Con decreto del 4 gennaio 2020, notificato il 29 gennaio 2020, il Questore di Milano ha respinto l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile, ritenendo che <<
i fatti comportamentali posti in essere dall’istante in occasione della citata vicenda penale, per cui è condanna, e la situazione di convivenza con il proprio familiare, non consente di escludere il pericolo di abuso del titolo richiesto e delle armi eventualmente possedute, e inducono...a nutrire forti dubbi circa il possesso...dei prescritti requisiti di assoluta e completa affidabilità... >>.



1.1. Con ricorso notificato il 23 marzo 2020, depositato il 6 aprile 2020, il ricorrente ha domandato l’annullamento del provvedimento con il quale il Questore di Milano gli ha negato il rinnovo della licenza di porto di fucile, per violazione della disciplina di settore, difetto di istruttoria e di motivazione.

Con il primo motivo il ricorrente ha censurato che la Questura di Milano non avrebbe adeguatamente valutato, ai fini del giudizio prognostico di non affidabilità nel non abuso delle armi, le modalità di commissione del reato e la condotta tenuta successivamente alla condanna.

Con il secondo motivo il ricorrente ha contestato la carenza di motivazione in ordine al pericolo di abuso delle armi, in relazione al richiamato precedente penale da parte del figlio convivente, in favore del quale è sopravvenuta la declaratoria di estinzione del reato per esito positivo del lavoro di pubblica utilità, nonché alle concrete modalità di detenzione dell’arma.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi