TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2024-06-14, n. 202412104
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Pubblicato il 14/06/2024
N. 12104/2024 REG.PROV.COLL.
N. 10805/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10805 del 2023, proposto da
N V P D L R, rappresentato e difeso dagli avvocati S F, F L, R F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Dir. Naz. Prof. San. e Ris. Umane Ssn - Uff. II - Ric. Titoli Prof. San. e Lauree Spec. e Magistrali, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del 26 maggio 2023, prot. n. DGPROF0030261-P-26/05/2023, ricevuto
dalla ricorrente a mezzo posta raccomandata (n. 20156175736-2) l''8 giugno 2023, con il
quale il Ministero della Salute – Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale ha subordinato il riconoscimento in Italia del titolo
di “Odontologo”, rilasciato alla ricorrente in data 17 dicembre 2003 presso la “Universidad
Central de Venezuela” di Caracas, corrispondente a quello italiano di “Odontoiatra”,
all'espletamento di una misura compensativa consistente al superamento di una prova attitudinale
inerente alle materie di Endodonzia, Protesi Dentaria, Parodontologia e Medicina
Legale ai fini dell''esercizio in Italia della corrispondente professione sanitaria di Odontoiatra
(doc. 1);
- del verbale recante il parere espresso dalla Conferenza dei servizi di cui all''articolo 16,
comma 3, del d.lgs. n. 206 del 2007, nella seduta del 18 maggio 2023, nell''ambito della quale
l''organo consultivo ha deciso di subordinare il riconoscimento del titolo di Odontoiatra
al superamento di una prova attitudinale inerente alle materie di Endodonzia, Protesi Dentaria,
Parodontologia e Medicina Legale;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale, ancorché non conosciuto,
potenzialmente lesivo della sfera giuridica della ricorrente;
PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.
- delle Amministrazioni intimate a riconoscere a parte ricorrente automaticamente il titolo
abilitante alla professione di Odontoiatra, rilasciato a parte ricorrente in data 17 dicembre
2003 presso l''Università Centrale del Venezuela e riconosciuto in Spagna dal “Ministerio de
Universidades” spagnolo, avendo soddisfatto le condizioni minime di formazione di cui al
titolo III, capitolo III della direttiva 2005/36/CE, ai fini dell''esercizio in Italia della professione
di odontoiatra, ai sensi del D.lgs. n. 206/2007, senza alcuna misura compensativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2024 la dott.ssa C L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero resistente – in ordine alla sua richiesta di riconoscimento del titolo di “Odontologo”, rilasciato alla ricorrente in data 17 dicembre 2003 presso la “Universidad Central de Venezuela” di Caracas, corrispondente a quello italiano di “Odontoiatra” – ha subordinato il riconoscimento al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: Endodonzia, Protesi Dentaria, Parodontologia e Medicina Legale.
In particolare la ricorrente deduce che, essendo anche cittadina spagnola, ha chiesto e regolarmente ottenuto in Spagna il riconoscimento del suo titolo di “Odontologo” ai sensi dell’art. 2, par. 2, della direttiva 2005/36/CE, avendo soddisfatto le condizioni minime di formazione stabilite per la professione di cui al titolo III, capitolo III della stessa Direttiva, così come indicato nell’attestato di conformità rilasciato dal Ministero dell’Istruzione spagnolo – Direzione Generale di Politica Universitaria, Vicedirezione Generale dei Titoli e Riconoscimento di qualifiche di Madrid (Spagna). In tale modo ha ottenuto, a tutti gli effetti, da cittadina comunitaria un titolo di formazione in odontoiatria rilasciato da un Paese membro dell’Unione Europea.
La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: