TAR Latina, sez. I, ordinanza cautelare 2020-05-27, n. 202000228

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, ordinanza cautelare 2020-05-27, n. 202000228
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202000228
Data del deposito : 27 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/05/2020

N. 00173/2020 REG.RIC.

N. 00228/2020 REG.PROV.CAU.

N. 00173/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 173 del 2020, proposto da


Casamicas s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Comune di Pico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M D S ed E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del Comune di Pico, notificato il 24.12.2019 al solo Abatecola Erasmo e non alla Casamica s.r.l.,, protocollo 9252, con il quale il responsabile del Servizio arch. Manrico Carlomusto ha comunicato che il Comune di Pico non avrebbe provveduto ad ulteriore rinnovo di suolo pubblico n. 4 datata 27.3.2013, “in quanto in base alle norme vigenti occorre assegnare l’ area con bando pubblico“, nonché ogni atto connesso, presupposto, conseguenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pico;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2020 il dott. A V trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del D.L. n. 18/2020;


Ritenuto sussistente il pregiudizio attuale e ravvisato fumus boni iuris nei motivi di omesso avviso dell’avvio procedimentale e di omessa considerazione della reale data di scadenza della concessione;

Ritenuto di compensare tra le parti le spese della presente fase processuale;

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