TAR Bari, sez. I, sentenza 2020-02-13, n. 202000240
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Testo completo
Pubblicato il 13/02/2020
N. 00240/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00854/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 854 del 2019, proposto da
Vbinum s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G C, A M, M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati S D, N M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- degli avvisi di pagamento Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) per l'anno 2019:
1. prot. N. 17838 del 2.4.2019 rif. 65786/103/102, ricevuto dalla Società in data 6.5.2019, contenente l'avviso di scadenza del termine al 30.4.2019 del pagamento del COSAP per l'anno 2019 per la concessione intestata n. 103 e la concreta determinazione del quantum a titolo di COSAP relativa all'occupazione di n. 3163,5 mq di suolo pubblico;
2. prot. N. 17838 del 2.4.2019 rif. 65786/206/1, ricevuto dalla Società in data 6.5.2019, contenente l'avviso di scadenza del termine al 30.4.2019 del pagamento del COSAP per l'anno 2019 per l'autorizzazione intestata n. 206 e la concreta determinazione del quantum a titolo di COSAP relativa all'occupazione di n. 10 mq di suolo pubblico;
3. prot. N. 17838 del 2.4.2019 rif. 65786/240/1, ricevuto dalla Società in data 6.5.2019, contenente l'avviso di scadenza del termine al 30.4.2019 del pagamento del COSAP per l'anno 2019 per la concessione intestata n. 240 e la concreta determinazione del quantum a titolo di COSAP relativa all'occupazione di n. 33 mq di suolo pubblico;
- di ogni atto presupposto, conseguenziale e connesso, ivi incluso (I) della Deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia di Foggia n. 44 del 19.11.2018, di approvazione del Regolamento Provinciale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e contestuale abrogazione del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione e riscossione della relativa tassa (TOSAP); (II) dell'allegato (sub 1) Regolamento Provinciale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP); (III) dell'allegata (sub 2) relazione del Dirigente del Settore Gestione del Patrimonio del 16.11.2018; (iv) dell'allegato (sub 3) parere del Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Foggia;
- della nota trasmessa per Posta Elettronica Certificata avente ad oggetto "NUOVO REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.)" inviata in data 13.12.2018 e dei relativi allegati, con particolare riferimento alla comunicazione del Dirigente;
- nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso
Vsti il ricorso e i relativi allegati;
Vsto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Foggia;
Vsti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2020 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società odierna ricorrente impugna la deliberazione del Consiglio Provinciale di Foggia n. 44 del 19.11.2018, con cui è stato approvato il regolamento provinciale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), con contestuale abrogazione del regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione e riscossione della relativa tassa (TOSAP).
Unitamente alle disposizioni regolamentari chiede l’annullamento della relazione del dirigente del settore gestione del patrimonio del 16.11.2018 allegata al regolamento e di esso illustrativa; nonchè degli avvisi di pagamento COSAP 2019 in epigrafe indicati.
La ricorrente, titolare di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili (eolica) situato nella provincia di Foggia e intestataria di due concessioni ed una autorizzazione per l’occupazione di aree pubbliche già dal 2011- 2013, aventi una durata di 29 anni, lamenta – questo in estrema sintesi il contenuto delle doglianze – che il nuovo regolamento abbia determinato un irragionevole ed ingiustificato aumento del canone concessorio.
Nel costituirsi, la Provincia di Foggia, anche con le successive memorie, ha difeso il proprio operato, eccependo, peraltro, la tardività del ricorso (proposto solo dopo la notifica degli avvisi di pagamento impugnati), sull’assunta immediata lesività del regolamento gravato, in considerazione della indicazione, nel corpo delle sue disposizioni, di tutti gli elementi di calcolo della nuova tariffa concessoria.
Ha, inoltre, sollevato eccezione di difetto di giurisdizione in ordine all’impugnazione degli avvisi di pagamento, spettando questa al G.O. ex art. 133, co 1, lett. b) cpa.
All’udienza del 15.1.2020, avendo le parti soprasseduto alla trattazione cautelare in vista della discussione del ricorso nel merito, la causa è stata trattenuta in decisione.
In prima battuta non è inopportuno rilevare la sussistenza della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, e ciò in applicazione dell’orientamento espresso dalla giurisprudenza secondo cui non è affermabile la giurisdizione del Giudice Ordinario (prevista per i canoni), laddove venga in contestazione – come, appunto, nel caso dell’impugnato regolamento provinciale – l’esercizio di poteri valutativo-discrezionali nella determinazione del canone, “sia in punto di an debeatur sia in punto di individuazione dei criteri di determinazione del quantum debeatur, e non già il suo mero calcolo aritmetico sulla base di criteri già predeterminati” (cfr. Consiglio di Stato, n. 3740/2015; id. n. 1926/2016).
Né, tantomeno, la giurisdizione esclusiva può essere negata in ordine alla cognizione sugli avvisi di pagamento, nella parte in cui ne viene censurata l’illegittimità in via direttamente derivata rispetto a quella del regolamento provinciale.
Pertanto, la contestazione degli avvisi